§ 5.3.318 – L.R. 27 aprile 1999, n. 10.
Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:27/04/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 2.  Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 3.  Legge finanziaria.
Art. 4.  Disposizioni in materia di entrate.
Art. 5.  Tasse automobilistiche.
Art. 6.  Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.
Art. 7.  Proventi della vendita dei biglietti di ingresso
Art. 8.  Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali.
Art. 9.  Adeguamento delle tariffe di ingresso.
Art. 10.  Iniziative direttamente promosse.
Art. 11.  Attivazione servizi aggiuntivi.
Art. 12.  Palazzo reale di Palermo.
Art. 13.  Tassa per il diritto allo studio.
Art. 14.  Ricerche archeologiche sottomarine.
Art. 15.  Scavi archeologici.
Art. 16.  Vigilanza e custodia dei beni culturali.
Art. 17.  Recupero somme non utilizzate.
Art. 18.  Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare.
Art. 19.  Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio.
Art. 20.  Ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Art. 21.  Sfruttamento delle risorse minerarie.
Art. 22.  Cessione alloggi popolari.
Art. 23.  Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.
Art. 24.  Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende.
Art. 25.  Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili.
Art. 26.  Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico.
Art. 27.  Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta.
Art. 28.  Modifiche al sistema sanzionatorio.
Art. 29.  Attenuazione della rigidità della spesa.
Art. 30.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
Art. 31.  Consorzi di bonifica.
Art. 32.  Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse
Art. 33.  Rimborso e rinegoziazione mutui.
Art. 34.  Interventi costruttivi.
Art. 35.  Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici.
Art. 36.  Programmi di opere pubbliche.
Art. 37.  Utilizzo somme assegnate al Prefetto di Messina.
Art. 38.  Contenimento spese per acquisto di beni e servizi.
Art. 39.  Razionalizzazione e dislocazione uffici regionali.
Art. 40.  Razionalizzazione della spesa sanitaria.
Art. 41.  Blocco concorsi.
Art. 42.  Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 43.  Personale regionale. Contributo di quiescenza.
Art. 44.  Personale regionale. Incarichi presso altre amministrazioni.
Art. 45.  Soppressione fondo concessione prestiti.
Art. 46.  Enti locali. Personale in mobilità.
Art. 47.  Trasporto scolastico.
Art. 48.  Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro.
Art. 49.  Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea.
Art. 50.  Riserve negli appalti pubblici.
Art. 51.  Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo.
Art. 52.  Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa.
Art. 53.  Ufficio per le isole minori.
Art. 54.  Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali
Art. 55.  Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS.
Art. 56.  Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali.
Art. 57.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 58.  Consorzi garanzia fidi.
Art. 59.  Personale dei consorzi agrari.
Art. 60.  Interpretazione autentica.
Art. 61.  Controlli interni e di gestione.
Art. 62.  Ragionerie centrali.
Art. 63.  Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria.
Art. 64.  Impegni di spesa.
Art. 65.  Applicazione delle disposizioni relative ai nulla osta per il pagamento delle spese perente e relativo reintegro.
Art. 66.  Esecuzioni forzate.
Art. 67.  Disposizioni per i revisori contabili.
Art. 68.  Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali.
Art. 69.  Governo e uso delle risorse idriche.
Art. 70. 
Art. 71.  Interpretazione autentica. Modifica del regime delle acque.
Art. 72.  Disposizioni concernenti le Camere di commercio.
Art. 73.  Destinazione alloggi alle forze dell'ordine.
Art. 74. 


§ 5.3.318 – L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

(G.U.R. 30 aprile 1999, n. 20).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE

 

Art. 1. Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

     1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.

    2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:

     a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro il 20 luglio di ciascun anno;

     b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";

     c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e programmatico [1].

 

     Art. 2. Documento di programmazione economico-finanziaria.

     1. Entro il termine di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale [2].

     2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:

     a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;

     b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;

     c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

     d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

     e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

     f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico- finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

     3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

     4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

     5. Per la definizione del documento di programmazione economico- finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

 

     Art. 3. Legge finanziaria. [3]

     1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all’articolo 1.

     2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

     a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;

     b) alla determinazione del limite massimo del ri-corso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2;

     c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza [4];

     d) alla determinazione dell’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa [5];

     e) alla determinazione per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati [6];

     f) alla determinazione degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria [7];

     g) alla determinazione dell’importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria [8];

     h) [alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale] [9];

     i) [alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria] [10];

     l) alla determinazione dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione del-l'anno di decorrenza e dell'anno terminale [11].

     2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie [12].

     2-ter. La legge finanziaria indica in apposite tabelle e nel prospetto riepilogativo gli effetti finanziari dalla stessa discendenti [13].

     3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

     4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE

DELLE ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di entrate.

     1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.

     2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.

     [3. I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il loro avviso] [14].

     [4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione] [15].

     5. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.

     6. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.

     7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.

     8. [16].

 

     Art. 5. Tasse automobilistiche.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalità suppletive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.

 

     Art. 6. Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.

     1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.

     2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti, il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

 

     Art. 7. Proventi della vendita dei biglietti di ingresso [17]

     1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura privi di autonomia economico-finanziaria e gestionale, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza [18].

     1-bis. [Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno 2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento] [19].

     1-ter. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina il 20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai musei regionali ed alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo 376545), da erogare come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato all'organizzazione di mostre e all'attività didattica, da erogare in modo proporzionale al numero di ingressi (capitolo 376541) [20].

     2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

     4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.

 

     Art. 8. Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali. [21]

     1. Le somme derivanti dai canoni di concessione, dai servizi aggiuntivi, dagli introiti derivanti dal diritto di ingresso ai musei, alle gallerie, alle zone archeologiche e ai monumenti regionali, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza, sono annualmente destinate alle spese per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 9. Adeguamento delle tariffe di ingresso.

     1. [Ogni tre anni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni] [22].

     2. [Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [23].

     3. Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:

     a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;

     b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;

     c) da un direttore di museo regionale;

     d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

 

     Art. 10. Iniziative direttamente promosse.

     1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attività culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, è regolata dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

 

     Art. 11. Attivazione servizi aggiuntivi.

     1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. Palazzo reale di Palermo.

     1. Il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana individua tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale "Palazzo Reale di Palermo" e ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale [24].

     2. E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale [25].

 

     Art. 13. Tassa per il diritto allo studio.

     1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle opere universitarie dell’Isola [26].

     1bis. Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all’opera universitaria competente per territorio o ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea ed i relativi servizi nel loro territorio di riferimento [27].

     2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     3. L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     4. Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per l’erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 [28].

     5. [29].

     6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

 

     Art. 14. Ricerche archeologiche sottomarine.

     1. [30].

 

     Art. 15. Scavi archeologici.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con Istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

 

     Art. 16. Vigilanza e custodia dei beni culturali.

     1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge.

     3. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

     4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:

     a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;

     b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.

     5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:

     a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;

     b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;

     c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.

     6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

 

     Art. 17. Recupero somme non utilizzate.

     1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

     a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;

     b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;

     c) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a) [31].

     2. Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi.

     3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'Assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze.

     4. Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento è destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonché ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.

     5. Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso.

     6. Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.

     7. Per le spese di cui agli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.

 

     Art. 18. Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare.

     1. E' istituita presso la Presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall'Amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi.

     2. Le Amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali sono tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione dei beni di cui al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del presente articolo. Ogni variazione è soggetta al preventivo nulla-osta della Presidenza.

     3. L'Assessore alla Presidenza è autorizzato a nominare commissari ad acta in mancanza degli adempimenti connessi, nei termini sopra stabiliti.

     4. I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi.

     5. Le visure catastali effettuate dalla Regione siciliana per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal pagamento di ogni diritto.

     6. [32].

 

     Art. 19. Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio.

     1. Il canone superficiario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

     2. Il canone superficiario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

     3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

     4. Il pagamento del canone superficiario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

     a) per la concessione di acque minerali:

     1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

     2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

     3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

     b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente [33];

     c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

     d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

     e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

     6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni [34].

 

     Art. 20. Ricerca e coltivazione di idrocarburi.

     1. Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.

     2. I canoni superficiari relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:

     1) permesso di ricerca, lire 10.000 per chilometro quadrato;

     2) permesso di ricerca in prima proroga, lire 20.000 per chilometro quadrato;

     3) permesso di ricerca in seconda proroga, lire 40.000 per chilometro quadrato;

     4) concessione di coltivazione di idrocarburi, lire 80.000 per chilometro quadrato;

     5) concessione di coltivazione in proroga, lire 120.000 per chilometro quadrato;

     b) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente Corpo regionale delle miniere;

     c) per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma;

     d) [35].

     3. I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.

     4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni [36].

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

 

     Art. 21. Sfruttamento delle risorse minerarie.

     1. Ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie, ivi comprese le risorse idrico-minerali per uso potabile e termale, ricadenti all'interno del proprio territorio, i comuni sono autorizzati a costituire società miste a prevalente capitale privato.

 

     Art. 22. Cessione alloggi popolari.

     1. [37].

     2. [38].

     3. [39].

     4. [40].

     5. [41].

     6. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è prorogato al 31 dicembre 1999.

     7. [42].

     8. [43].

 

     Art. 23. Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.

     1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale [44].

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio [45].

     2 bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito [46].

     2 ter. L’E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza [47].

     2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell’E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali [48].

     2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell’attività dell’E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell’articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate [49].

     2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell’E.A.S. in quiescenza [50].

     2 septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 [51].

     3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

     a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

     b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

     c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

     d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

 

     Art. 24. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende.

     1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:

     a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);

     b) Istituto incremento ippico di Catania;

     c) Istituto zootecnico di Palermo;

     d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;

     e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.

     3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.

     4. E' soppressa l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.

     5. Le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.

     6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.

 

     Art. 25. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. [52]

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.

     2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:

     a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;

     b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;

     c) proprietari frontisti;

     d) occupatori da oltre un ventennio.

     3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:

     a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;

     b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;

     c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;

     d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;

     e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;

     f) il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500 [53].

     g) per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000 [54].

     4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2006 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione [55].

     5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq. [56].

     6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.

     7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.

     8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.

     9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.

 

     Art. 26. Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico.

     1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 [57].

     2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

     a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;

     b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo [58].

     3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.

     4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

     5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.

     6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:

     a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;

     b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.

     7. Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.

     8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.

     9. [59].

 

     Art. 27. Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta.

     1. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.

     2. Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 - rubrica Assessorato bilancio e finanze - è iscritto un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dall'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge.

     3. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno medesimo.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme richieste dai singoli rami

dell'Amministrazione regionale mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 2.

     5. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle Camere di commercio della Sicilia è attribuita una quota non superiore al 15 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Detta quota è ripartita fra le Camere di commercio con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono le somme stanziate nei bilanci camerali per le medesime finalità.

     6. All'articolo 18, comma 1 lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" è sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite.

     7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.

     8. [60].

     9. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

 

     Art. 28. Modifiche al sistema sanzionatorio.

     1. [61].

     2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. [62].

     4. [63].

     5. Limitatamente ai produttori di rifiuti, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione, per i soli rifiuti pericolosi prodotti, della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni [64].

     6. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di lire 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla

commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera.

     7. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

     a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;

     b) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a) viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni [65].

     8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza [66].

     9. [67].

     10. Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

     11. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza- ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE

 

     Art. 29. Attenuazione della rigidità della spesa.

     1. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000- 2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 90 per cento [68].

     2. [69].

     3. A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:

     - legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4 (capitolo 10525);

     - legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004);

     - legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41 (capitolo 55904);

     - legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1 (capitolo 19017);

     - legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2 (capitolo 41953);

     - legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23 (capitolo 24954);

     - legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10 (capitolo 75204);

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48 (capitolo 75240).

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

     1. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:

     a) i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;

     b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;

     c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.

     2. Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:

     a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;

     b) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2001, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a) [70].

 

     Art. 31. Consorzi di bonifica.

     1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/95 o da altre disposizioni di legge in vigore.

     2. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno degli enti consortili costituiti ai sensi dell'articolo 6 subentra ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio nei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima, con il personale di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con tali rapporti.

     3. La disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscano ai nuovi enti medesimi.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 è abrogato.

     5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

     6. I commissari liquidatori di cui al comma 5 provvedono entro tre mesi dalla nomina, in relazione a ciascuno dei consorzi soppressi ricompresi nella propria gestione, all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale accrediterà le somme necessarie, compatibilmente alle disponibilità del bilancio.

     7. In mancanza della necessaria disponibilità finanziaria, alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge provvedono con le modalità previste dal successivo articolo 27 della medesima legge regionale, fermo restando il necessario differimento dei termini ivi previsti.

 

     Art. 32. Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse [71].

     1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:

     a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;

     b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;

     c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;

     d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);

     e) [72];

     f) la disposizione di cui al presente comma è notificata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalità più restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente;

     g) l'intensità degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non può comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo;

     h) le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attività connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE.

 

     Art. 33. Rimborso e rinegoziazione mutui.

     1. Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non può, comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprietà individuale.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi.

     3. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui già concessi alle cooperative edilizie assistiti da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo è comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere.

 

     Art. 34. Interventi costruttivi.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, può essere altresì utilizzato, entro l'importo massimo di lire 2.300 milioni, per l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi costruttivi riguardanti le cooperative edilizie già ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel triennio 1981-1983.

 

     Art. 35. Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici.

     1. I termini previsti dall'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2000.

     2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, già prorogato con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

     3. [73].

 

     Art. 36. Programmi di opere pubbliche.

     1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1999 possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni sono estese per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente per le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.

 

     Art. 37. Utilizzo somme assegnate al Prefetto di Messina.

     1. Le somme già assegnate al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, sono utilizzate dallo stesso per le seguenti finalità:

     a) sino a lire 450 milioni per la demolizione dei fabbricati dichiarati pericolanti e per i quali sono state già emesse ordinanze sindacali di demolizione;

     b) sino a lire 2.050 milioni per la concessione di un contributo una tantum di lire 5 milioni per spese di trasloco e di nuova sistemazione ed un contributo mensile di lire 500.000 a favore dei soci assegnatari fatti sgomberare a seguito di ordinanze sindacali. Tale contributo decorre dalla data dell'ordinanza sindacale, detraendo gli eventuali contributi di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 già riscossi sino all'esaurimento dei fondi stanziati;

     c) le somme residue, per la realizzazione di opere di presidio e di urbanizzazione primaria atte alla sistemazione dell'area, avvalendosi delle indagini geologiche e geognostiche già eseguite e delle risultanze delle perizie tecniche depositate presso il tribunale di Messina.

 

     Art. 38. Contenimento spese per acquisto di beni e servizi.

     1. Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi da parte della Regione siciliana è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; ad analoghe finalità dovrà corrispondere l'attività amministrativa nei contratti attivi per ciò che concerne le spese connesse.

     2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1998.

     3. [74].

 

     Art. 39. Razionalizzazione e dislocazione uffici regionali.

     1. Allo scopo di razionalizzare la dislocazione sul territorio degli uffici regionali decentrati e di ridurre progressivamente gli oneri di locazione degli immobili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un piano che preveda, almeno:

     a) su proposta dell'Assessore alla Presidenza, d'intesa con gli Assessori preposti ai rami di amministrazione interessati, la soppressione e/o l'accorpamento di uffici periferici, finalizzata all'istituzione di sportelli unici regionali;

     b) su proposta dell'Assessore alla Presidenza, l'individuazione degli immobili di proprietà regionale utilizzabili per sedi di uffici regionali.

 

     Art. 40. Razionalizzazione della spesa sanitaria.

     1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; devono altresì essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.

     2. Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Per l'assegnazione delle quote, l'Assessore regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa nonché di risanamento. Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.

     4. Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'Assessorato regionale della sanità un inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     5. L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è condizionata alla presentazione all'Assessorato regionale della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale.

     6. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'Assessorato regionale della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessità, da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle soppresse unità sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale.

     6 bis. I conti consuntivi di cui al comma precedente sono sottoposti esclusivamente al controllo dell'Assessorato regionale della sanità, che provvede alla loro approvazione [75].

     7. [76].

 

     Art. 41. Blocco concorsi.

     1. Fino al 31 dicembre 1999 è fatto divieto all'Amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Il blocco di cui sopra non si applica ai concorsi esterni per l'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.

     2. Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, si applicano le vigenti norme statali in materia di assunzione del personale.

 

     Art. 42. Rapporto di lavoro a tempo parziale.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nella Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali dei dipendenti regionali, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta dei dipendenti, alle condizioni e con le modalità di cui alle seguenti lettere:

     a) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella quale deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;

     b) il personale che opta per il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a svolgere altra attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e purché l'attività da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale. Entro quindici giorni dall'inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve comunicare le eventuali successive variazioni;

     c) il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere articolato con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana;

     d) il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attività lavorativa esterna;

     e) con contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti massimi autorizzabili, con riguardo alla dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi di famiglia e al trattamento economico anche accessorio;

     f) l'istituto del lavoro a tempo parziale si applica anche al personale degli enti del settore pubblico regionale;

     g) per quanto non previsto dal presente comma si fa rinvio al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.

 

     Art. 43. Personale regionale. Contributo di quiescenza.

     1. Il contributo di quiescenza a carico del personale, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è incrementato dello 0,50 per cento.

 

     Art. 44. Personale regionale. Incarichi presso altre amministrazioni.

     1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale possono svolgere incarichi presso altra amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato. Per tale periodo gli stessi sono posti fuori ruolo senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 45. Soppressione fondo concessione prestiti.

     1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo articolo 16.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.

     3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.

     4. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico

dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.

 

     Art. 46. Enti locali. Personale in mobilità. [77]

     1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale.

 

     Art. 47. Trasporto scolastico. [78]

 

     Art. 48. Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro.

     1. La legislazione della Regione siciliana è conformata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti:

     a) [79];

     b) [80];

     c) al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sostituire le parole "45 giorni" con le parole "90 giorni".

     2. [81].

     3. Il termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in sede di prima attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai progetti di lavoro di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il richiamato quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Al fine di consentire la piena attivazione degli interventi di cui al presente comma, la commissione regionale per l'impiego, in caso di rinuncia dei soggetti promotori ed attuatori, può autorizzare il subentro, quale ente promotore o attuatore, di altri soggetti che ne facciano richiesta, legittimati a promuovere lavori socialmente utili in forza della disciplina vigente. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai lavoratori già assegnati ai progetti, ovvero per i quali siano in corso le procedure di assegnazione.

     4. Ai fini dell'armonizzazione della normativa regionale in materia di lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il Governo della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una o più iniziative legislative per la riorganizzazione dei servizi all'impiego, delle politiche attive del lavoro e dei servizi ispettivi.

 

     Art. 49. Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il Presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse.

     2. Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il Presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994- 1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     3. E' attribuita alla Presidenza della Regione la competenza relativa all'attuazione degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996.

     4. Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa comunitaria nonché dei progetti relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i relativi interventi al fine dell'adozione degli atti giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i termini previsti.

     5. Decorso il termine del 30 giugno 1999, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni alle disposizioni previste nel comma 4, nomina, per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale, un commissario per l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni.

     6. Le misure ed i sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario di cui al comma 5, sono riprogrammati entro il 30 settembre 1999 dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.

     7. Per le misure o sottoprogrammi per i quali sono già stati emessi i decreti assessoriali di finanziamento, le aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari sono limitate alle sole somme indispensabili per pervenire all'appalto dei lavori. L'accreditamento delle ulteriori somme, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato alla stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini fissati dall'Unione europea.

     8. Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile.

     9. Per l'anno in corso, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente.

     10. I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle Commissioni legislative così come trasmesso al Presidente della Regione dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

     11. In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla Comunità europea ai sensi del citato articolo 93 del trattato CE.

     12. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 costituiscono priorità operative. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     13. Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti relativi a finanziamenti a carico del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti presentati anche in anni successivi all'assegnazione medesima.

     14. [82].

     15. [83].

 

     Art. 50. Riserve negli appalti pubblici.

     1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana, contenute nella legislazione regionale, vengono estese alle imprese ubicate nel territorio di tutte le regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 51. Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo.

     1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., è autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.A. e Itainvest Sicilia S.p.A. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.

     3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 52. Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa.

     1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, in deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1, dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli soggetti attuatori dei piani di cui sopra, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

     2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al fine di garantire l'assistenza al coordinamento tecnico dei piani di disinquinamento di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con una o più università siciliane.

 

     Art. 53. Ufficio per le isole minori.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Regione l'"Ufficio per le isole minori" al fine di coordinare gli interventi a favore delle stesse.

 

     Art. 54. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali [84]

     1. In ordine ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità: [85]

     a) dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;

     b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze [86];

     c) dell'avvenuta verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze; [87]

     d) la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).

     2. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.

     3. Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

 

     Art. 55. Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS.

     1. Le disposizioni normative regolamentanti l'Istituto regionale per il credito alle cooperative e la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane sono modificate ed integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

     2. [88].

     3. [89].

     4. [90].

     5. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono abrogati.

     6. L'approvazione delle delibere dei bilanci dell'I.R.C.A.C. e della C.R.I.A.S. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo le seguenti modalità:

     a) la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;

     b) per le finalità di cui alla lettera precedente l'I.R.C.A.C. e la C.R.I.A.S., entro quindici giorni dall'adozione, provvedono a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza. Detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

     7. Le disposizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti "di terzi in amministrazione". Per gli enti previsti dal presente articolo il termine previsto dal secondo comma del predetto articolo 31 è spostato al 31 dicembre 2005 [91].

     8. Al fine del risanamento dell'I.R.C.A.C., lo stesso è autorizzato, previa approvazione del piano industriale da parte della Giunta di governo e non oltre diciotto mesi dalla stessa approvazione, ad applicare a proprio carico al personale dipendente, in possesso dei requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure per l'esodo in conformità alle modalità ed alle condizioni disciplinate dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. I posti resisi vacanti a seguito della ristrutturazione, nel grado e nella qualifica, vengono eliminati dalla pianta organica.

 

     Art. 56. Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali.

     1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione costituita con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 [92].

     3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:

     a) miglioramento dei servizi;

     b) trasparenza dell'azione amministrativa;

     c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

     d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;

     e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

     f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

     g) collegamento con il sistema statistico nazionale.

     4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.

     5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di

informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.

     6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

     7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:

     a) [coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali] [93];

     b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;

     c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità [94];

     d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali [95];

     e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61;

     f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati [96];

     g) provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 [97].

     7 bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [98].

     8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.

     9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     10. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

 

     Art. 57. Abrogazioni e modifiche di norme.

     1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la durata in carica dei componenti del Comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

     2. [99].

     3. [100].

     4. [101].

     5. [102].

     6. [103].

     7. [104].

     8. [105].

     9. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 1999.

     10. [106].

     11. [107].

     12. [108].

     13. [109].

     14. [110].

     15. [111].

     16. La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11; l'articolo 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati.

     17. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51; l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 sono abrogati; conseguentemente, con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvede alla rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.

     18. [112].

     19. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Al quinto comma del medesimo articolo le parole "salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma" sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'esercizio 1998.

     20. L'articolo 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi successive, è abrogato. Restano a carico della Regione le spese per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

     21. L'articolo 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni.

     22. L'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 e l'articolo 69 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono abrogati.

     23. L'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86; il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31; l'articolo 23 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati.

     24. La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 è soppressa.

 

     Art. 58. Consorzi garanzia fidi.

     1. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti nel rispetto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 59. Personale dei consorzi agrari.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai soggetti ivi indicati nei termini e con le modalità di cui al regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive integrazioni e modifiche ed approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 1993 e con decreto del Presidente della Regione del 29 febbraio 1996, n. 30.

 

     Art. 60. Interpretazione autentica.

     1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è interpretato come di seguito:

     «In caso di estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle stesse ricadenti nel territorio della Regione siciliana sono devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono».

 

Titolo IV

NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E CONTROLLO

 

     Art. 61. Controlli interni e di gestione. [113]

 

     Art. 62. Ragionerie centrali.

     1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:

     a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato [114];

     b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 63. Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria.

     1. [115].

 

     Art. 64. Impegni di spesa.

     1. [116].

 

     Art. 65. Applicazione delle disposizioni relative ai nulla osta per il pagamento delle spese perente e relativo reintegro.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 66. Esecuzioni forzate. [117]

     1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalità attuative.

 

     Art. 67. Disposizioni per i revisori contabili.

     1. La disposizione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

 

     Art. 68. Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali.

     1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.

     [2. La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali.] [118]

     3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

     a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;

     b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;

     c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:

     d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni. [119]

     4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.

     5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.

     6. Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.

     7. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.

     8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 30 settembre 2001, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia [120].

     9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 69. Governo e uso delle risorse idriche.

     1. Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:

     a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     b) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

     c) ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri;

     d) con cadenza quinquennale e con le modalità di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali;

     e) per la realizzazione di opere fognarie e depurative è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione;

     f) gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);

     g) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvederà ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che graverà sul fondo di cui alla lettera e);

     h) ove non già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 70. [121]

     1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.

 

     Art. 71. Interpretazione autentica. Modifica del regime delle acque.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è così interpretata: «Per modifica del regime delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi».

 

     Art. 72. Disposizioni concernenti le Camere di commercio.

     1. Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana, è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni, all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate, su convenzione con i livelli provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali, di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. Sono, altresì, autorizzate a provvedere alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo ad esclusione della sovratassa per ritardato pagamento, sempre che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

 

     Art. 73. Destinazione alloggi alle forze dell'ordine.

     1. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, preferenzialmente ai comuni ed alle province regionali che ne facciano richiesta per destinarli ad alloggi delle forze dell'ordine e, compatibilmente alle caratteristiche tecniche, a sede di presidi per il controllo del territorio.

 

     Art. 74.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

Tabella 1 allegata al comma 9 dell'articolo 28 "Modifiche al sistema

sanzionatorio"

 

------------------------------------------------------------------

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE            MISURA DELLA SANZIONE

------------------------------------------------------------------

1. EDILIZIA

1.1. Realizzare nuove costruzioni    da 2.000.000 a 10.000.000

ed altre trasformazioni

urbanistiche ed edilizie del

territorio senza preventiva

autorizzazione (apertura di nuove

strade o piste, modifiche piano

altimetriche tipologiche e formali,

elettrodotti, acquedotti, linee

telefoniche, impianti tecnologici a

rete

1.2. Realizzare modifiche esterne    da 200.000 a 2.000.000

degli edifici a seguito di

manutenzione ordinaria e

straordinaria in assenza del

preventivo nulla osta

1.3. Effettuare opere di             da 500.000 a 5.000.000

ristrutturazione edilizia in

assenza della preventiva

autorizzazione o del preventivo

nulla osta

1.4. Mutare la destinazione d'uso    da 1.000.000 a 5.000.000

senza il preventivo nulla osta

1.5. Collocare strutture             da 500.000 a 2.000.000

prefabbricate, anche mobili, in

legno o altro materiale naturale e

roulottes in assenza della

preventiva autorizzazione o del

preventivo nulla osta

1.6. Demolire e ricostruire gli      da 2.000.000 a 5.000.000

immobili esistenti, fatti salvi i

casi di comprovata precarietà

dell'immobile e previo nulla osta

1.7. Realizzare recinzioni in        da 100.000 a 1.000.000

muratura, in rete e/o filo spinato

1.8. Realizzare abusivamente opere   da 500.000 a 5.000.000

che non abbisognano di concessione

edilizia, ma esigono

l'autorizzazione o il nulla osta

dell'ente gestore

1.9. Realizzare abusivamente sul     da 2.000.000 a 5.000.000

territorio opere che richiedono la

concessione edilizia

1.10. Eccedere i limiti posti nelle  da 200.000 a 2.000.000

autorizzazioni, nei nulla osta o in

altri atti di assenso rilasciati

per le opere da eseguire

 

2. MODIFICA DEL REGIME DELLE ACQUE

E ALTERAZIONE DEL PATRIMONIO GEO-

PEDOLOGICO

2.1. Modificare il regime delle      da 500.000 a 5.000.000

acque, il corso e la composizione

se non per attività agricole

previamente autorizzate e per la

difesa antincendio

2.2. Danneggiare od occludere        da 500.000 a 5.000.000

inghiottitoi, cavità naturali e

sorgenti ed interrompere, anche

solo parzialmente, eventuali

emissioni fluide e/o gassose

2.3. Scavare pozzi, realizzare       da 500.000 a 5.000.000

opere di presa e distribuzione di

acqua, cisterne, salvo che queste

ultime non siano ad esclusivo

servizio di abitazioni esistenti e

previo nulla osta

2.4. Esercitare attività estrattive  da 2.000.000 a 100.000.000

ed aprire cave e miniere senza le

prescritte autorizzazioni

 

3. DEPAUPERAMENTO DELLA FAUNA E

DELLA FLORA

3.1. Praticare la caccia, la pesca   da 500.000 a 5.000.000

e l'uccellagione

3.2. Apportare modifiche alle        da 200.000 a 2.000.000

formazioni vegetali naturali,

esclusi i boschi

3.3. Tagliare alberi forestali       da 500.000 a 5.000.000

senza autorizzazione

3.4. Eseguire movimenti di terreno   da 300.000 a 3.000.000

non finalizzati alle attività

consentite nel regolamento e scavi

ed opere sotterranee in assenza

della preventiva autorizzazione o

del preventivo nulla osta

3.5. Impiantare serre                da 500.000 a 5.000.000

3.6. Esercitare attività sportive    da 200.000 a 2.000.000

che compromettano l'integrità

ambientale dei luoghi quali

automobilismo, motociclismo,

motocross, trial, ecc.

 

4. INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI

E ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI

4.1. Introdurre armi da caccia,      da 100.000 a 600.000

esplosivi o altri mezzi di cattura

4.2. Portare armi da difesa cariche  da 100.000 a 600.000

e non racchiuse nelle apposite

custodie se non nei casi previsti

 

5. RIFIUTI

Si applicano le sanzioni             100 per cento

amministrative pecuniarie previste

dalla vigente legislazione di

settore aumentate della percentuale

a lato riportata

 

6. CONSERVAZIONE DELLA

BIODIVERSITA'

6.1. Introdurre specie estranee      da 200.000 a 2.000.000

alla fauna autoctona

6.2. Prelevare specie protette       da 200.000 a 4.000.000

della fauna autoctona senza il

preventivo nulla osta

6.3. Introdurre specie estranee      da 200.000 a 2.000.000

alla flora autoctona

6.4. Prelevare specie protette       da 200.000 a 4.000.000

della flora autoctona senza il

preventivo nulla osta

 


[1] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15, dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 11 maggio 2011, n. 7.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[3] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2002, n. 10.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[5] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[7] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[8] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[9] Lettera abrogata dall'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[10] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[13] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[14] Comma sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 ed abrogato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[15] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[16] Modifica ed integra l'art. 7 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[17] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[18] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[19] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[20] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[21] Articolo abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[22] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[23] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[24] Comma modificato dall’art. 18 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 13.

[26] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[27] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[28] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[29] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[30] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.R. 19 novembre 1966, n. 29.

[31] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[32] Modifica il comma 1, art. 11 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[34] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[35] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

[36] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

[37] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[38] Sostituisce il comma 7, art. 137 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[39] Modifica il comma 1, art. 31 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[40] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 3 novembre 1994, n. 43.

[41] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 132 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[42] Aggiunge il comma 4 all'art. 1 della L.R. 7 giugno 1994, n. 18.

[43] Aggiunge il comma 8 all'art. 6 della L.R. 7 giugno 1994, n. 18.

[44] Comma già modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 11.

[45] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[46] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[47] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[48] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[49] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, già modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

[50] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[51] Comma aggiunto dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[52] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[53] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[54] Lettera aggiunta dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[55] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[56] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[57] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

[58] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

[59] Modifica l'art. 19 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[60] Sostituisce il comma 3, art. 152 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[61] Modifica l'art. 2 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[62] Sostituisce l'art. 43 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[63] Aggiunge gli artt. 4 bis, 4 ter alla L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[64] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[65] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[66] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[67] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

[68] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[69] Modifica le lettere b), d), art. 29 della L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.

[70] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15, modificato dall'art. 55 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Per un'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi il comma 27, art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[71] Per la sostituzione dei tassi di interesse di cui al presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[72] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[73] Modifica l'art. 5 della L.R. 6 luglio 1990, n. 10.

[74] Sostituisce il secondo comma, art. 5 della L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[75] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[76] Modifica il comma 7, art. 16 della L.R. 30 marzo 1988, n. 5.

[77] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[78] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

[79] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[80] Aggiunge i commi 1 bis, 1 ter all'art. 7 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[81] Modifica il comma 2, art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25. Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[82] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[83] Modifica il comma 2, art. 36 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[84] Rubrica così sostituita dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[85] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[86] Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n.6.

[87] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[88] Modifica l'art. 12 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[89] Aggiunge il comma 3 all'art. 63 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[90] Aggiunge il comma 2 all'art. 64 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[91] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.

[92] Comma già modificato dall’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[93] Lettera abrogata dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[94] Lettera così modificata dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[95] Lettera così sostituita dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[96] Lettera aggiunta dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[97] Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[98] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[99] Modifica il comma 1, art. 10 e il comma 1, art. 11 della L.R. 18 giugno 1997, n. 39.

[100] Modifica il comma 1, art. 31 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[101] Modifica il comma 5, art. 38 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[102] Sostituisce il comma 4, art. 15 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[103] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1956, n. 8.

[104] Aggiunge il comma 5 all'art. 2 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 37.

[105] Aggiunge un comma all'art. 40 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[106] Sostituisce il comma 2, art. 7 della L.R. 15 maggio 1991, n. 21.

[107] Modifica l'art. 17 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[108] Modifica il comma 3, art. 4 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

[109] Sostituisce il comma 6, art. 1 della L.R. 2 settembre 1998, n. 21.

[110] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

[111] Sostituisce il comma 1, art. 18 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

[112] Modifica il comma 2, art. 16 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[113] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, nel testo stabilito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

[114] Lettera così modificata dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[115] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[116] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[117] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[118] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[119] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[120] Termine così prorogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[121] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.