§ 3.3.98 - L.R. 6 aprile 1996, n. 17.
Interventi per la produzione di carni alternative. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, sull'apicoltura e la bachicoltura. Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:06/04/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità e soggetti beneficiari.
Art. 2.  Aiuti: modalità e livelli.
Art. 3.  Tipi di intervento.
Art. 4.  Attività di ricerca.
Art. 5.  Macellazione carni.
Art. 6.  Concorso pagamento interessi.
Art. 7.  Norme attuative degli interventi.
Art. 8.  Allevamenti di tacchini. Provvidenze.
Art. 9.  Estensione benefici.
Art. 15.  Calendario per la stagione venatoria 1996-1997.
Art. 16.  Pesca occasionale.
Art. 17.  Anticipazioni per il programma annuale delle Associazioni regionali degli allevatori.
Art. 18.  Contributo per le manifestazioni «L'arancia della salute».
Art. 19.  Disposizioni per i periti demaniali.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Norma di salvaguardia.
Art. 22.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.3.98 - L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

Interventi per la produzione di carni alternative. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, sull'apicoltura e la bachicoltura. Norme relative alla stagione venatoria 1996-1997 ed alla pesca occasionale. Contributo per le manifestazioni «L'arancia della salute». Disposizioni per i periti demaniali.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Titolo I

INTERVENTI PER GLI ALLEVAMENTI DI STRUZZI E DI TACCHINI

 

Art. 1. Finalità e soggetti beneficiari.

     1. Al fine di consentire una idonea riconversione delle strutture produttive in crisi e favorire l'adeguamento delle produzioni alle esigenze del mercato, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste concede aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, di concorso nel pagamento di interessi sui mutui o in ammorta mento differito, ovvero in una combinazione di queste forme, per sostenere l'impianto, l'ampliamento e il miglioramento qualitativo di allevamenti di struzzi, nonchè la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e/o la lavorazione dei relativi prodotti.

     2. Beneficiari delle agevolazioni sono:

     a) i titolari di aziende agricole che:

     1) esercitino l'attività agricola a titolo principale o comunque ricavino da tale attività parte del loro reddito secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991;

     2) presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda;

     3) si impegnino a tenere la contabilità semplificata di cui al citato art. 5 del Regolamento CEE 2328/91;

     4) presentino una sufficiente capacità professionale. Nel caso di aziende associate almeno i due terzi dei soci devono possedere i predetti requisiti;

     b) i titolari di aziende agricole, singole o associate, che, pur non presentando i requisiti di cui alla lettera a), intendano avviare l'attività di allevamento degli struzzi, della loro macellazione e/o della lavorazione dei relativi prodotti. In tal caso l'importo degli aiuti si riduce così come disposto al successivo art. 2.

     3. Il regime di aiuti può riguardare le garanzie per i prestiti contratti ed i relativi interessi, qualora sia necessario supplire alla loro insufficienza.

 

     Art. 2. Aiuti: modalità e livelli.

     1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) l'importo degli aiuti è pari a quello indicato nel punto 7.1 della circolare n. 190/DR del 24 ottobre 1995 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, concernente l'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/91.

     2. Il volume di investimento sulla base del quale operano i limiti di intervento di cui al comma 1 non può essere superiore a 180.000 ECU per azienda e a 720.000 ECU nel caso di aziende associate.

     3. Il limite dell'importo degli aiuti all'investimento per i soggetti di cui all'art. 1, lettera a) è maggiorato al 70 per cento della spesa per:

     a) la costruzione di fabbricati aziendali;

     b) il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;

     c) le opere di miglioramento fondiario;

     d) gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente.

     4. Per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni il limite degli aiuti è aumentato del 25 per cento qualora esercitino l'attività agricola a titolo principale o comunque ricavino da tale attività parte del loro reddito secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE 2328/91.

     5. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il livello degli aiuti è ridotto di un quarto rispetto alle aliquote previste al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui gli investimenti siano destinati:

     a) alla realizzazione di risparmi energetici;

     b) agli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente;

     c) al miglioramento igienico degli allevamenti, nonchè al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali.

 

     Art. 3. Tipi di intervento.

     1. Gli aiuti sono diretti:

     a) all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e/o alla lavorazione dei relativi prodotti;

     b) alla realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;

     c) all'acquisizione dei capi di allevamento;

     d) alla ricerca ed utilizzazione idrica.

 

     Art. 4. Attività di ricerca.

     1. Al fine di sostenere le attività di ricerca riguardanti gli allevamenti di struzzi e la lavorazione dei relativi prodotti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere contributi ad enti o istituti specializzati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. I relativi progetti sono approvati, sentita un'apposita commissione composta da tre docenti delle facoltà di agraria e di veterinaria dell'Isola, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, anche con i fondi di cui al Regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione e di perfezionamento professionale ed iniziative di aggiornamento scientifico per allevatori, veterinari, ispettori di macelli e professionisti zootecnici.

 

     Art. 5. Macellazione carni.

     1. Nelle more della realizzazione di apposite strutture, la macellazione degli struzzi potrà avvenire anche nei macelli a carni rosse, in giorni prestabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 6. Concorso pagamento interessi.

     1. Il concorso nel pagamento di interessi di cui all'art. 1 è concesso sui mutui secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 26 della legge regionale n. 13 del 1986.

 

     Art. 7. Norme attuative degli interventi.

     1. Il Presidente della Regione con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente Titolo, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 8. Allevamenti di tacchini. Provvidenze.

     1. Il regime di aiuti previsto agli articoli precedenti è esteso alle imprese che operano nel settore dell'allevamento dei tacchini, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2328/91.

 

     Art. 9. Estensione benefici.

     1. Al fine di favorire il miglioramento delle specie di cui agli articoli 1 e 8 sono estese a dette specie le iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.

 

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 1995, N. 65, RECANTE «NORME PER

LA TUTELA E L'INCENTIVAZIONE DELL'APICOLTURA E DELLA BACHICOLTURA»

 

     Artt. 10. - 14. [1 ]

 

Titolo III

NORME RELATIVE ALLA STAGIONE VENATORIA 1996-1997 E ALLA PESCA OCCASIONALE

 

     Art. 15. Calendario per la stagione venatoria 1996-1997.

     1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'applicazione dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e dell'art. 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è sospesa.

     2. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997 il territorio della Regione siciliana è suddiviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ambiti territoriali di caccia, coincidenti con i territori delle province regionali, delimitati dai confini amministrativi e destinati alla funzione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali viene dato diritto di accesso esclusivamente per un solo ambito di caccia, in quanto si trovino in una delle seguenti tassative condizioni:

     a) essere residenti o nati nei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di caccia;

     b) essere proprietari o conduttori di fondi che ricadono nell'ambito territoriale di caccia;

     c) essere presenti nel territorio dell'ambito territoriale di caccia per dimostrati e continui periodi di tempo per motivi di lavoro o altri validi motivi.

     3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 13 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, emana, entro e non oltre il 15 giugno 1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1996-1997. Il calendario reca l'indicazione del numero massimo complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie dei capi da abbattere, per ciascuna delle giornate di caccia e per l'intera stagione venatoria nei periodi e nei confronti delle specie di seguito elencate, salvo le ulteriori limitazioni di specie e di tempo che possono essere disposte con il medesimo calendario venatorio 1996-1997:

     a) specie cacciabili dal 1° settembre 1996 al 15 dicembre 1996 [2]:

     1) quaglia (Coturnix coturnix);

     2) tortora (Streptopelia turtur);

     3) coniglio selvatico (Orystolagus cuniculus);

     4) merlo (turdus merula);

     b) specie cacciabili dal 1° settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso [2]:

     1) colombaccio (Columba palumbus);

     2) volpe (Vulpes vulpes);

     3) gazza (pica pica);

     4) cesena (Turdus pilaris);

     5) tordo bottaccio (Turdus philomelus);

     6) tordo sassello (Turdus iliacus);

     7) germano reale (Anas platyrhynohos);

     8) folaga (Fuliga atra);

     9) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

     10) alzavola (Anas crecca);

     11) fischione (Anas penelope);

     12) codone (Anas acuta);

     13) moriglione (Aythya ferina);

     14) beccaccino (Gallinago gallinago);

     15) frullino (Lymnocriptes minimus);

     16) combattente (Philomacus pugnax);

     17) beccaccia (Scolopax rusticola);

     18) pavoncella (Vanellus vanellus);

     19) fagiano (Phasianus colchicus);

     c) specie cacciabili dal 2 ottobre 1996 al 30 novembre 1996:

     1) coturnice (Alectoris graeca whitacheri);

     2) lepre comune (Lepus europacus e Lepus carsicanus);

     3) allodola (Alauda arvensis);

     d) specie cacciabili dal 2 novembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:

     1) cinghiale (Sus scrofa);

     e) specie che possono costituire oggetto di controllo qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni previa indicazione dei controlli che saranno effettuati, nonchè di esercizio venatorio dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:

     1) passero (Passer hispanioleresis);

     2) passera mattugia (Passer montanus);

     3) cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

     4) taccola (Corvus monedula);

     5) storno (Stornus vulgaris).

     4. Lo stesso calendario venatorio dispone limitazioni ai mezzi di caccia di cui all'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in conformità all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al loro impiego ed alle relative modalità d'uso, alle aree interessate all'esercizio venatorio, prescrivendo il divieto di caccia per una ampiezza complessiva di metri 1.000 coassiale ai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Il calendario dispone altresì la prescrizione delle polizze assicurative con i massimali previsti dal comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 157 ad integrazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.

     5. A partire dal 2 novembre 1996 la caccia alla selvaggina migratoria deve essere consentita oltre che all'interno dell'unico ambito territoriale prescelto anche negli altri ambiti territoriali di caccia della Regione.

     6. Il tesserino regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, per la stagione venatoria 1996/1997 dovrà contenere l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del comma 2.

     7. Per i cacciatori provenienti da altre regioni in numero non superiore a 3.000 unità, si applica il principio della reciprocità in base al quale l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia non è consentito qualora nella Regione di residenza non sia consentito lo stesso accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Sicilia. I cacciatori interessati devono fare pervenire domanda entro il 31 luglio 1996 all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide tenuto conto dell'indice medio di densità venatoria nell'ambito territoriale di caccia richiesto, riferito alla stagione venatoria 1994/1995.

     8. La tassa di concessione governativa regionale di cui all'art. 24 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 è determinata, per la stagione venatoria 1996/1997, nella misura di L. 125.000.

     9. Entro il 30 giugno 1996 i proprietari o conduttori di fondi che intendono vietare sugli stessi l'esercizio dell'attività venatoria, qualora questa sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, devono avanzare motivata richiesta alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che decide entro il 31 luglio 1996. Nei fondi così sottratti all'esercizio venatorio è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria; tale divieto viene reso noto mediante tabelle, esenti da tasse ed apposte a cura del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

 

     Art. 16. Pesca occasionale.

     1. L'attività di pesca da costa o da diporto, svolta occasionalmente e/o stagionalmente senza finalità di lucro, è libera, fatti salvi i divieti e le limitazioni localmente imposti.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 17. Anticipazioni per il programma annuale delle Associazioni regionali degli allevatori. [3]

 

     Art. 18. Contributo per le manifestazioni «L'arancia della salute».

     (Omissis).

 

     Art. 19. Disposizioni per i periti demaniali. [4]

     1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE E DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 21. Norma di salvaguardia.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'art. 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1 ]1 Vedi L.R. 27 settembre 1995, n. 65.

[2] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1996, n. 36. Vedi inoltre quanto disposto dallo stesso art. 1 - comma 4 - L.R. 36/96, per il periodo della stagione venatoria 1996 - 1997.

[2] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1996, n. 36. Vedi inoltre quanto disposto dallo stesso art. 1 - comma 4 - L.R. 36/96, per il periodo della stagione venatoria 1996 - 1997.

[3] Integra l'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.

[4] Articolo così modificato dall'art. 26 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.