§ 3.3.96 - L.R. 27 settembre 1995, n. 65.
Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:27/09/1995
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Programma degli interventi.
Art. 4.  Concessione di incentivi.
Art. 5.  Denuncia degli alveari e identificazione.
Art. 6.  Ubicazione degli apiari.
Art. 7.  Disciplina del nomadismo.
Art. 8.  Forme associative.
Art. 9.  Tutela dei prodotti.
Art. 10.  Tutela dei pascoli delle api.
Art. 11.  Materiale infetto.
Art. 12.  Tutela sanitaria.
Art. 13.  Alveari rustici.
Art. 14.  Allevamento di api regine.
Art. 14 bis.  Tutela dell'Apis mellifera sicula
Art. 15.  Risorse nettarifere.
Art. 16.  Interventi formativi.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Bachicoltura.
Art. 19.  Forme associative.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21. 


§ 3.3.96 - L.R. 27 settembre 1995, n. 65.

Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura.

(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).

 

Titolo I

Norme per l'apicoltura

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, valorizzarne i prodotti, favorire la selezione delle razze sicula, ligustica e di ogni altra resistente alla varroa e per salvaguardare i pascoli apistici e incoraggiare l'associazionismo tra i produttori [1].

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge l'apicoltura comunque esercitata è attività agricola e si definisce:

     a) apicoltore, chiunque detiene alveari;

     b) produttore apistico, l'apicoltore che con almeno 150 alveari esercita l'attività apistica a fini economici e ricava anche in parte il proprio reddito dallo allevamento delle api.

     2. Si definiscono:

     a) arnia, il ricovero o contenitore per api, che può essere razionale, se a favi mobili, e rustica o villica, se a favi fissi;

     b) alveare, l'arnia contenente la famiglia di api;

     c) apiario, un insieme unitario di alveari.

 

     Art. 3. Programma degli interventi.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti le associazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative e l'eventuale consorzio di tutela, approva entro il 31 marzo di ogni anno un piano di interventi con proiezione triennale coordinato con gli interventi comunitari di cui ai regolamenti 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, 866/90 e successive modifiche ed integrazioni e 2328/91 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il piano fornisce indicazioni per l'incentivazione o l'attuazione in particolare delle seguenti iniziative:

     a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;

     a-bis) costruzione di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti [2].

     b) ristrutturazione locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti;

     c) acquisto di automezzi di trasporto, macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'apicoltura, per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;

     d) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica o mellifera sicula;

     e) programmi di impollinazione delle colture agricole mediante le api mellifiche;

     f) assistenza tecnica;

     g) attività promozionali per la divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

     h) programmi di ricerca finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

     i) strutture di servizi finalizzati all'assistenza agli apicoltori.

 

     Art. 4. Concessione di incentivi. [3]

 

     Art. 5. Denuncia degli alveari e identificazione.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i possessori di alveari di qualunque tipo ne fanno denuncia, specificando se nomadi o stanziali, al sindaco del comune dove sono ubicati, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale.

     2. Lo spostamento di apiari in nuove postazioni e l'introduzione di apiari provenienti da altre regioni sono comunicati per iscritto assieme alla certificazione di provenienza, entro tre giorni dall'avvenuto spostamento, al sindaco del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale.

     3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al sindaco del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente azienda unità sanitaria locale, ogni modifica relativa alla consistenza degli alveari [4].

     4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l'apposizione di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e recante in caratteri indelebili il codice ISTAT del comune di appartenenza dell'apicoltore, il numero progressivo rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale al momento della denuncia di cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa azienda unità sanitaria locale [5].

 

     Art. 6. Ubicazione degli apiari.

     1. Gli apiari sono collocati a non meno di 10 metri rispetto:

     a) agli edifici di civile abitazione;

     b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;

     c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;

     d) ai confini di proprietà.

     2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di rispetto per gli edifici ed i confini se tra l'apiario e gli immobili o i confini di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi, o altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno 2 metri ed estendersi per almeno 2 metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

 

     Art. 7. Disciplina del nomadismo.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni di categoria, adotta un regolamento - limitato anche solo a determinate zone - che disciplina il nomadismo tenuto conto anche dell'intensità della flora nettarifera esistente e del periodo dell'anno interessato.

     2. E' autorizzato il nomadismo apistico sulle aree gestite dall'Azienda delle foreste e dagli enti parco, Possono essere escluse per motivate ragioni le zone all'uopo individuate.

 

          Art. 8. Forme associative.

     1. La Regione riconosce ed agevola le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le associazioni di apicoltori possono beneficiare di aiuti a fondo perduto, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle somme spese e documentate per la loro costituzione e funzionamento. L'importo degli aiuti è degressivo del 20 per cento annuo e non può superare, con riferimento al primo anno, gli oneri sostenuti per la costituzione ed il funzionamento amministrativo. L'aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle sole spese di funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello erogato nell'anno precedente. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur essendo già costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali [6].

     3. Un contributo del 70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo triennio può essere concesso a un consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione dell'apicoltura e dei suoi prodotti, elevato al 75 per cento qualora svolga attività di ricerca.

     4. L'attività del consorzio può svolgersi in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di Palermo.

     5. I contributi di cui al presente articolo non possono superare l'importo annuo di lire 250 milioni.

 

     Art. 9. Tutela dei prodotti.

     1. Per il controllo merceologico e la tutela qualitativa dei prodotti delle api l'Istituto zooprofilattico attua in collaborazione con le associazioni dei produttori i controlli previsti dalle vigenti leggi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per fornire consulenza a chi intende intraprendere l'attività di apicoltore, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'elenco regionale degli esperti apistici. In tale elenco può essere inserito, a richiesta, il personale con laurea che ha ottenuto la qualifica dopo aver frequentato con profitto il corso per esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna ovvero dopo avere frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno 600 ore, organizzato in collaborazione con un istituto universitario [7].

 

     Art. 10. Tutela dei pascoli delle api.

     1. Sono vietati i trattamenti con prodotti insetticidi, acaricidi o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa. E' vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api. Il controllo è effettuato dagli Osservatori delle malattie delle piante.

 

     Art. 11. Materiale infetto.

     1. E' proibito lasciare alla portata delle api: miele, favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto della presenza o quale fonte di contagio delle malattie delle api.

     2. La sperimentazione sulle api con materiale patologico o con prodotti non autorizzati all'impiego, può avvenire solo nei centri ed a cura di personale autorizzato.

     3. Il controllo è affidato al servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 12. Tutela sanitaria.

     1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'unità sanitaria locale ed all'Ispettorato agrario competente per territorio, le seguenti malattie, accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi.

     2. Al ricevimento della denuncia l'unità sanitaria locale provvede a compiere gli interventi diagnostici, profilattici e di risanamento previsti.

     3. L'omessa denuncia è punita con una sanzione pecuniaria proporzionata al numero degli alveari.

     4. L'unità sanitaria locale competente per territorio, tramite il proprio servizio veterinario, fornisce agli apicoltori in regola con la denuncia di cui all'articolo 5 e limitatamente agli alveari dichiarati, i presidi sanitari necessari al contenimento o controllo delle infestazioni della varroa.

     5. Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature infette, allo apicoltore in regola con le disposizioni di cui alla presente legge è riconosciuto un indennizzo, ad esclusione dei casi di dolo o colpa accertati dall'autorità sanitaria.

     6. I possessori a qualsiasi titolo di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dalla autorità sanitaria. Ai trasgressori i cui alveari rappresentino pericolo di diffusione della infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria.

     7. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di intervento contributivo.

     8. La vendita di api può avvenire solo se le stesse siano accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento non infetto, né sito in zone infette, rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un veterinario.

     9. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Sicilia, tale certificazione dovrà essere fornita dalla autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza.

     10. I trasgressori sono puniti con sanzioni pecuniarie proporzionate al numero di api oggetto della compravendita.

 

          Art. 13. Alveari rustici.

     1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari o bugni rustici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Allevamento di api regine.

     1. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all'apposito albo nazionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione.

 

     Art. 14 bis. Tutela dell'Apis mellifera sicula [8]

     1. La Regione tutela l'Apis mellifera sicula diffusa nel territorio regionale attraverso interventi volti ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

     2. Gli apicoltori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato.

     3. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della commissione tecnica centrale dell'albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie sicula.

     4. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 2 e 3, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3.

     5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito dei bandi destinati al sostegno del comparto apistico siciliano, destina una specifica riserva finanziaria aggiuntiva per gli allevatori dell'Apis mellifera sicula.

 

     Art. 15. Risorse nettarifere.

     1. Al fine di favorire la consistenza delle risorse nettarifere e la diffusione dell'apicoltura, l'Azienda regionale delle foreste incentiva, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, l'inserimento di specie vegetali autoctone di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e negli interventi per la difesa del suolo.

 

     Art. 16. Interventi formativi.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, allo interno del programma regionale di formazione professionale finanzia, anche con i fondi di cui al regolamento comunitario n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione e di qualificazione nel settore dell'apicoltura agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento comunitario n. 2328/91.

     2. Gli eventuali corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale sono svolti dal CIFDA Sicilia-Sardegna.

 

     Art. 17. Sanzioni.

     1. Chiunque violi gli obblighi della presente legge è soggetto all'esclusione dai benefici previsti dalla medesima.

 

Titolo II

Norme per la bachicoltura

 

          Art. 18. Bachicoltura. [9]

 

     Art. 19. Forme associative.

     1. La Regione riconosce ed agevola le associazioni dei bachicultori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978 e successivo modificazioni e integrazioni.

     2. Alle associazioni di bachicoltori possono essere concessi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contributi a fondo perduto per un periodo non superiore a cinque anni, entro i limiti previsti dal Regolamento CEE 1360/78. Gli importi sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste [10].

     3. Un contributo del 70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo triennio può essere concesso a un consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione della bachicoltura.

     4. I contributi di cui al presente articolo non possono superare l'importo annuo di lire 250 milioni.

 

Titolo III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 20. Norme finanziarie.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione del Titolo I della presente legge sono valutate per il triennio 1995-1997 in lire 3.000 milioni, di cui lire 300 milioni per il 1995, lire 1.100 milioni per il 1996 e lire 1.600 milioni per il 1997.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Titolo I della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo regionale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991. n. 32, capitolo 60781 del bilancio della Regione.

     3. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 19 è valutata in lire 500 milioni annui per il 1996 e per il 1997.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60781 del bilancio della Regione.

     5. I finanziamenti regionali possono essere integrati con quelli derivanti dai fondi comunitari.

 

     Art. 21.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 108 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, così come sostituito dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[7] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[8] Articolo inserito dall'art. 97 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[9] Articolo modificato dall'art. 14 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17 e abrogato dall'art. 108 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, così come sostituito dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[10] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.