§ 3.13.71 - L.R. 19 aprile 2007, n. 11.
Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:19/04/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale.
Art. 2.  Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie ed in materia di spese dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art. 4.  Disposizioni relative al patrimonio della Fondazione Taormina Arte.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.13.71 - L.R. 19 aprile 2007, n. 11.

Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".

(G.U.R. 20 aprile 2007, n. 17).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale.

     1. L'Azienda autonoma Terme di Sciacca e l'Azienda autonoma Terme di Acireale sono poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e nelle Terme di Acireale S.p.A. sono cedute entro il 31 dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per gli adempimenti inerenti alle stesse procedure di liquidazione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a nominare, fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, un commissario straordinario incaricato di svolgere le relative attività. Per le medesime finalità, il Collegio dei revisori dei conti delle Aziende è ricostituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dello stesso devono essere chiamati a far parte esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. I provvedimenti di nomina di cui al presente comma non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

     2. Nell'esercizio dei diritti corporativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sottoscrivere incrementi del capitale sociale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e delle Terme di Acireale S.p.A., rispettivamente per l'importo di 5.502 migliaia di euro e di 15.375 migliaia di euro, al netto delle somme per trattamento di fine rapporto che restano intestate alla gestione liquidatoria delle Aziende autonome termali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti emana specifiche direttive gestionali per il rilancio delle società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa annua di 6.960 migliaia di euro, di cui 1.835 migliaia di euro in favore della società Terme di Sciacca S.p.A. e 5.125 migliaia di euro in favore della società Terme di Acireale S.p.A., cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, di cui 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1002 - e 2.000 migliaia di euro - accantonamento 1003 - e quanto a 2.960 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3 - capitolo 742403. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.3.99.

     3. Al comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "il personale" è cassata la parola "eccedente". Alla fine del comma 3 dell'articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "di provenienza", sono aggiunte le parole "Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata". Tutti i provvedimenti, compresi quelli di spesa, inerenti all'applicazione del presente comma, sono adottati dalla Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in attuazione del presente comma.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, limitatamente al personale non utilizzato presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 2007-2009, le seguenti variazioni in migliaia di euro:

 

 

   

2007

2008

2009 

U.P.B. 12.2.1.3.4 

Capitolo 473301

+ 1.480

+ 1.600

+ 1.600 

U.P.B. 12.2.1.3.4 

Capitolo 473302

+ 1.408

+ 1.528

+ 1.528 

 

     Al relativo onere, pari a complessivi 2.888 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.3.1 - capitolo 312522, quanto a 1.500 con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.4.1.1.3 - capitolo 381702 e quanto a 788 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1002.

     5. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale".

     6. Per le finalità del comma 5 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2007, la spesa di 240 migliaia di euro, cui si provvede, quanto a 200 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.1.1.5.2, capitolo 100306, e quanto a 40 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3, capitolo 742403, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica.

     1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla Conferenza regionale del turismo" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio regionale del turismo". Per l'esercizio finanziario 2007 e comunque fino alla costituzione del Consiglio regionale del turismo, la programmazione delle attività turistiche è realizzata con le modalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie ed in materia di spese dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     1. Lo stanziamento del capitolo 472514, U.P.B. 12.2.1.3.1, "Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno", per l'esercizio finanziario 2007 è incrementato dell'importo di 7.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.

     2. L'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 4. Disposizioni relative al patrimonio della Fondazione Taormina Arte.

     1. Per la partecipazione della Regione siciliana alla costituenda Fondazione Taormina Arte, prevista all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzato il conferimento straordinario della somma di euro 250.000,00 a titolo di concorso alla formazione del patrimonio dell'Ente, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 12.2.1.3.2, capitolo 473702, della Rubrica dipartimento turismo, esercizio finanziario 2007.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.