§ 1.4.168 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.
Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:06/02/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 2.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 3.  Controlli interni all'Amministrazione regionale.
Art. 4.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 5.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 6.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 7.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 8.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9.  Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.
Art. 10.  Disposizioni relative a personale.
Art. 11.  Disposizioni relative alle attività produttive.
Art. 12.  Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Art. 13.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 14.  Disposizioni relative al lavoro.
Art. 15.  (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.
Art. 16.  Disposizioni relative alla sanità.
Art. 17.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18.  Autorizzazioni in sanatoria.
Art. 19.  Riconoscimento di servizi.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.168 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.

Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.

(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).

 

Art. 1.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 2.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 3. Controlli interni all'Amministrazione regionale.

     1. A decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo 4 e l'articolo 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come introdotti dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

     2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, modificato dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:

     "3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico".

     3 bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.

     3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.

     3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione.

     3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione.

     3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.

     3 septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.".

 

     Art. 4.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 5.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 6.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 7.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 8.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 9. Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.

     1. In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

     Art. 10. Disposizioni relative a personale.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     9. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7; lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 108 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 108 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     13. Al Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione la disposizione di cui alla classe A del decreto del Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 30 del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

     14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     20. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "31 dicembre 1998" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2005".

 

     Art. 11. Disposizioni relative alle attività produttive.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. Per le finalità istituzionali dei dipartimenti bilancio e tesoro si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è valutata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50 migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio e tesoro e finanze e credito. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 [1].

     4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 12. Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 13.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 14. Disposizioni relative al lavoro.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. L'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, va inteso nel senso che al presidente ed ai consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento dell'indennità del presidente e degli assessori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente. Il compenso spettante ai collegi dei revisori è equiparato a quello del collegio dei revisori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente.

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 15. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

     1. Entro i limiti della dotazione organica esistente alla data dell'1 maggio 2005, la (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e l'Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i lavoratori appartenenti all'area artistica, purché gli stessi siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.

 

     Art. 16. Disposizioni relative alla sanità.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 17.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 18. Autorizzazioni in sanatoria.

     1. I consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, concedono autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non abbiano ottemperato alla data del 30 giugno 2005 agli obblighi di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro i termini previsti lo stabilimento. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata anche in presenza di provvedimenti di revoca tranne il caso in cui il lotto sia stato riassegnato ad altri operatori economici.

     2. Ai fini del comma 1, gli interessati presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda e versano una penale pari al prezzo attuale di cessione del lotto determinata ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 19. Riconoscimento di servizi.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.