§ 3.11.67 – L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.
Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:04/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Ambito normativo).
Art. 2.  (Natura giuridica e composizione).
Art. 3.  (Scopi).
Art. 4.  (Mezzi finanziari).
Art. 5.  (Enumerazione e durata).
Art. 6.  (Consiglio generale).
Art. 7.  (Partecipazione dei comuni).
Art. 8.  (Compiti del consiglio generale).
Art. 9.  (Comitato direttivo).
Art. 10.  (Compiti del comitato direttivo).
Art. 11.  (Presidente).
Art. 12.  (Collegio dei revisori).
Art. 13.  (Direttore del consorzio).
Art. 14.  (Norme statutarie).
Art. 15.  (Controlli).
Art. 16.  (Compensi).
Art. 17.  (Interventi sostitutivi).
Art. 18.  (Efficacia dei piani regolatori).
Art. 19.  (Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia).
Art. 20.  (Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali).
Art. 21.  (Espropriazioni).
Art. 22.  (Programmi di intervento).
Art. 23.  (Assegnazione e vendita da terreni).
Art. 24.  (Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione).
Art. 25.  (Prezzo dei terreni).
Art. 26.  (Acquisizione dei terreni).
Art. 27.  (Infrastrutture ed altre opere).
Art. 27 bis. 
Art. 28.  (Manutenzione straordinaria).
Art. 29.  (Contributi).
Art. 30.  (Provvidenze per insediamenti artigiani).
Art. 31.  (Esecuzione delle opere).
Art. 32.  (Gestione delle infrastrutture).
Art. 33.  (Contributi per servizi consortili).
Art. 34.  (Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della L.R. n. 105 del 1982).
Art. 35.  (Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42).
Art. 36.  (Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari).
Art. 37.  (Personale dei consorzi).
Art. 38.  (Contabilità e servizi di cassa e tesoreria).
Art. 39.  (Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali).
Art. 40.  (Norme abrogate).
Art. 41.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.11.67 – L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.

Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.

(G.U.R. 7 gennaio 1984, n. 1).

 

TITOLO I

NATURA, COMPOSIZIONE, SCOPI E MEZZI FINANZIARI

 

Art. 1. (Ambito normativo).

     Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.

     Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e, per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. (Natura giuridica e composizione).

     I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente legge.

     Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.

 

     Art. 3. (Scopi).

     I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti.

     Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:

     a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;

     b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;

     c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;

     d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.

 

     Art. 4. (Mezzi finanziari).

     I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

     a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29 della presente legge;

     b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti;

     c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;

     d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse regionale;

     e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;

     f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;

     g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione siciliana;

     h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che di privati.

 

TITOLO II

ORGANI CONSORTILI E CONTROLLI

 

     Art. 5. (Enumerazione e durata).

     Organi dei consorzi sono:

     a) il consiglio generale;

     b) il comitato direttivo;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori.

     Gli organi consortili durano in carica cinque anni.

 

     Art. 6. (Consiglio generale). [1]

     Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana.

     Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un loro rappresentante.

     La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'industria.

     Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.

     Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio medesimo.

     Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà, in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.

     Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.

     Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad un nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

 

     Art. 7. (Partecipazione dei comuni).

     I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 8. (Compiti del consiglio generale).

     Il consiglio generale:

     a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto-tipo di cui al successivo art. 14;

     b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;

     c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;

     d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dell'art. 22 della presente legge;

     e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;

     f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di servizi;

     g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.

 

     Art. 9. (Comitato direttivo).

     Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.

     Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo [2].

     Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.

     Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da 7 componenti più il presidente.

 

     Art. 10. (Compiti del comitato direttivo).

     Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.

     In particolare:

     a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio generale;

     b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;

     c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;

     d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;

     e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito dalla lett. e del precedente art. 8;

     f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere finanziario;

     g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio, nonché con gli enti consorziati;

     h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;

     i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;

     l) nomina il direttore del consorzio:

     m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del consiglio generale.

 

     Art. 11. (Presidente).

     Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.

     Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.

     In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 12. (Collegio dei revisori).

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:

     a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno 5 anni;

     b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato;

     c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato.

     Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

 

     Art. 13. (Direttore del consorzio).

     Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.

 

     Art. 14. (Norme statutarie).

     L'Assessore regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto-tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

     Lo statuto-tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.

     Lo statuto-tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale.

     I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.

 

     Art. 15. (Controlli). [3]

     1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.

     2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.

     3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

     4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 16. (Compensi).

     I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 17. (Interventi sostitutivi).

     L'Assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dell'ente fino al rinnovo del consiglio generale.

     Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.

     L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.

 

TITOLO III

PIANI REGOLATORI, ESPROPRIAZIONI ED INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

 

     Art. 18. (Efficacia dei piani regolatori).

     In applicazione dell'art. 25 della L. 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

     I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia fino al compimento del decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.

     I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio [4]

 

     Art. 19. (Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia).

     Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.

     Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

     Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della L. 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

     Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.

     La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento della superficie complessiva.

     I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.

 

     Art. 20. (Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 21. (Espropriazioni).

     Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna opera.

     Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

     Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'Assessore regionale per l'industria.

     L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.

 

     Art. 22. (Programmi di intervento).

     Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all'Assessorato regionale dell'industria e che contiene:

     1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali;

     2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture;

     3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare.

     Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.

     I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona medesima e della realtà territoriale circostante.

     I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.

     Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di cui al presente articolo, anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di utilizzazione.

 

     Art. 23. (Assegnazione e vendita da terreni).

     Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.

     Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.

     Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

     Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per l'industria.

     Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.

     Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione.

     Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.

     Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.

     Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'art. 22 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di vendita revocato.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.

 

     Art. 24. (Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione).

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 25. (Prezzo dei terreni).

     Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione.

 

     Art. 26. (Acquisizione dei terreni).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

     Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.

 

     Art. 27. (Infrastrutture ed altre opere).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

     a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;

     b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;

     c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;

     d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;

     e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

     Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a, b e c del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno.

     Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

     Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

     Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 27 bis. [6]

     1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell’assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.

     2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell’attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all’autorità giudiziaria.

 

     Art. 28. (Manutenzione straordinaria).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionali, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonché interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.

 

     Art. 29. (Contributi).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

     a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;

     b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza [7];

     c) (Omissis) [8];

     d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte [9].

 

     Art. 30. (Provvidenze per insediamenti artigiani).

     Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.

 

TITOLO IV

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

 

     Art. 31. (Esecuzione delle opere).

     All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'art. 21 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 32. (Gestione delle infrastrutture).

     La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

     L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.

     Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla lett. d dell'art. 29 della presente legge.

     I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.

     Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.

     Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio medesimo.

 

     Art. 33. (Contributi per servizi consortili).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lett d dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle previste dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1971, n. 853.

     La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione del consorzio.

     Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.

 

     Art. 34. (Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della L.R. n. 105 del 1982).

     Nell'ambito della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell'art. 53 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità:

     a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi;

     b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

     Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Detto incremento è destinato esclusivamente all'aumento della quota del capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.

 

     Art. 35. (Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42).

     Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e all'art. 65 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento delle opere di

infrastrutturazione.

     La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai processi di industrializzazione in corso o prevedibili.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36. (Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari).

     Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

     Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla ordinaria gestione dei consorzi.

     Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.

     Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.

     Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli enti pubblici, l'Assessore regionale competente per materia, su richiesta del presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.

     In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.

 

     Art. 37. (Personale dei consorzi).

     I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 38. (Contabilità e servizi di cassa e tesoreria).

     I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci- tipo predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con l'Assessorato regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.

     E' fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.

     In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.

     Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria. A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 39. (Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali).

     I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali, istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

     Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

     Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità [10].

 

     Art. 40. (Norme abrogate).

     Sono abrogati l'art. 12 della L. r. 27 febbraio 1965, n. 4, e gli artt. 11 e 12 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

 

     Art. 41. (Disposizioni finanziarie).

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella:

 

 

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       A n n i                          1984                1985

                                (in milioni di lire)

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Art. 26                                21.000              25.000

Art. 27, lett. a, b, d, e              75.000              50.000

Art. 27, lett. c                        3.500               4.000

Art. 28                                 2.700               2.500

Art. 29, lett. a                        5.050               5.000

Art. 29, lett. b                        3.250               4.000

Art. 29, lett. c                        4.000               5.000

Art. 29, lett. d                        3.000               4.000

Art. 34                                 4.000               3.000

Art. 35                                50.000              35.500

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                  Totale              171.500             137.500

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[1] La Corte Cost., con sentenza 21 febbraio - 9 marzo 1992, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali.

[2] Comma così sostituito con art. 49 L.R. 6 marzo 1986, n. 9.

[3] Articolo sostituito dall’art. 52 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza ivi indicata dall’art. 129 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[4] Comma aggiunto con art. 49 L.R. 6 marzo 1986, n. 9.

[6] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[7] Lettera modificata dall'art. 29 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e così sostituita dall'art. 72 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[8] Lettera abrogata con art. 38 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[9] Lettera modificata dall'art. 29 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e così sostituita dall'art. 72 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[10] Articolo così sostituito con art. 33 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.