§ 3.18.59 - L.R. 26 marzo 1982, n. 23.
Norme riguardanti gli enti economici regionali ed i consorzi industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:26/03/1982
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 102.000 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 50.000 milioni ed il patrimonio dell'Az.A.Si. della somma di lire [...]
Art. 2.      Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse con l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 1981, n. 54, è istituito presso l'E.S.P.I. un fondo a gestione [...]
Art. 3.      Gli interventi finanziari a carico dei fondi istituiti ai sensi del precedente articolo saranno effettuati dall'E.S.P.I. e dall'E.M.S. a titolo gratuito.
Art. 4.      Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'E.S.P.I. ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente [...]
Art. 5.      Il fondo istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1977, n. 53, è incrementato dell'importo di lire 17.500 milioni per il [...]
Art. 6.      All'onere di lire 179.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in unica soluzione, le spese previste dalla presente legge entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.59 - L.R. 26 marzo 1982, n. 23.

Norme riguardanti gli enti economici regionali ed i consorzi industriali.

(G.U.R. 27 marzo 1982, n. 14).

 

 

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 102.000 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 50.000 milioni ed il patrimonio dell'Az.A.Si. della somma di lire 5.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione interne e delle società collegate fino al giugno 1982, nonché per urgenti operazioni di ripianamento di esposizioni debitorie degli enti e delle loro collegate.

 

     Art. 2.

     Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse con l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 1981, n. 54, è istituito presso l'E.S.P.I. un fondo a gestione separata al quale, per le occorrenze necessarie fino al 30 giugno 1982, è assegnato l'importo di lire 1.000 milioni [1].

     Per le medesime finalità e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma è istituito presso l'E.M.S. un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni.

     Per gli interventi finanziari a carico dei fondi di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65 e successive modifiche.

 

     Art. 3.

     Gli interventi finanziari a carico dei fondi istituiti ai sensi del precedente articolo saranno effettuati dall'E.S.P.I. e dall'E.M.S. a titolo gratuito.

     Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio l'E.S.P.I. e l'E.M.S. redigeranno sulla gestione dei rispettivi fondi apposito rendiconto annuale che, corredato della relazione del collegio dei revisori, verrà inviato successivamente all'Assessore regionale per l'industria per l'approvazione.

 

     Art. 4.

     Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'E.S.P.I. ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato dell'importo di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione di un finanziamento per scorte in favore della collegata S. p. a. Genal per consentire alla stessa lo svolgimento della campagna agrumaria in corso.

 

     Art. 5.

     Il fondo istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1977, n. 53, è incrementato dell'importo di lire 17.500 milioni per il ripianamento dei debiti dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. derivanti dagli interessi dovuti agli istituti ed aziende di credito per il ritardato versamento delle somme stanziate con la sopracitata legge.

     Al predetto fondo si applicano le disposizioni previste all'art. 2 della richiamata L.R. 8 luglio 1977, n. 53.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 179.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in unica soluzione, le spese previste dalla presente legge entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1]a.

 

 

TITOLO II

CONSORZI INDUSTRIALI

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Fondo incrementato con art. 1 L.R. 18 febbraio 1986, n. 7.

[1]1a Norma finanziaria.

[2] Articolo abrogato con art. 39 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.