§ 3.6.77 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 7.
Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:18/02/1986
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il personale dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI in attuazione, rispettivamente dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 e dell'art. 1 della legge regionale [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 55.000 milioni, da utilizzare per provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario dei piani di [...]
Art. 3.      Per la realizzazione dei piani di cui al primo comma dell'art. 2, l'ESPI è autorizzato, anche in deroga all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, a procedere agli occorrenti [...]
Art. 4.      Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 750 milioni da destinare alla ricapitalizzazione della società costituita in attuazione della legge regionale [...]
Art. 5.      Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 40.000 milioni, quello dell'EMS di lire 20.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI di lire 8.000 milioni per [...]
Art. 6.      I fondi di dotazione dell'EMS e dell'ESPI e il patrimonio dell'AZASI sono rispettivamente incrementati, per l'anno finanziario 1986, di lire 23.000 milioni, di lire 87.000 milioni e di lire [...]
Art. 7.      Allo scopo di consentire la definizione della liquidazione della Sochimisi S.p.A., disposta con legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con [...]
Art. 8.      Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.500 milioni, da destinare alle esigenze connesse alla liquidazione di società collegate per le quali non [...]
Art. 9.      L'adeguamento del trattamento di prepensionamento ai miglioramenti economici derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore minero-metallurgico, previsto [...]
Art. 10.      Ai dipendenti della SORIM S.p.A. e della CHISADE S.p.A. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, in quanto possiedano i requisiti ivi [...]
Art. 11.      Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.000 milioni da destinare alle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100, [...]
Art. 12.      I termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 vengono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 13.      Ai lavoratori che hanno cessato o che cesseranno dal servizio obbligatoriamente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 compete la corresponsione della indennità [...]
Art. 14.      L'EMS è autorizzato a procedere, in favore dei dirigenti licenziati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 14 [...]
Art. 15.      L'EMS è autorizzato, qualora venga deliberata la liquidazione dell'ISPEA S.p.A., a sostenere spese per una gestione finalizzata alla salvaguardia del patrimonio e degli impianti della società, [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 15.000 milioni per la realizzazione delle infrastrutture viarie a servizio di unità minerarie per il [...]
Art. 17.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1987
Art. 18.  Le autorizzazioni relative ad attività estrattive, comprese quelle dei materiali lapidei di pregio, che risultano di modesta entità, sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario [...]
Art. 19.      Lo stanziamento di cui all'art. 56 delle legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è incrementato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Art. 20.      Allo scopo di consentire la normalizzazione dello equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede [...]
Art. 21.      L'art. 102 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 è sostituito con il seguente:
Art. 22.      All'onere di lire 491.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle [...]
Art. 23.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.6.77 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 7.

Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.

(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986).

 

Titolo I

    Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali

 

Art. 1.

     Il personale dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI in attuazione, rispettivamente dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 e dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 246, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società costituita dell'ESPI ai sensi del richiamato art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, con il trattamento economico previsto da contratto di lavoro vigente presso la società medesima.

     L'EMS e l'AZASI adottano immediatamente i provvedimenti necessari per porre in liquidazione, secondo le procedure previste dal codice civile, le società indicate nel comma precedente.

     (Omissis) [1].

     Tutto il personale dipendente dalla predetta società collegata resterà in carico alla società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile prevista dalla legislazione nazionale.

     Qualora intervengano provvedimenti nazionali, concernenti il personale dipendente da aziende in crisi, che anticipino anche in via facoltativa l'età pensionabile o che, anche attraverso un concorso integrativo dell'azienda, comunque assicurino un trattamento sostitutivo o incentivante, il relativo rapporto di lavoro verrà a cessare.

     [La cessazione del rapporto di lavoro è facoltativa per i dipendenti utilizzati ai sensi del successivo comma che non abbiano raggiunto trenta anni di contribuzione previdenziale [2].]

     Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi. Un rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché la interruzione di rapporto di lavoro con la società [3].

     Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23 è incrementato di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1986 e di lire 110.000 milioni per l'anno finanziario 1987. Con il fondo medesimo si provvederà altresì alle eventuali esigenze di società collegate per la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro ai dipendenti che ne facciano richiesta ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

     In deroga ai termini indicati dal terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il Governo della Regione è autorizzato a prorogare l'attuale gestione commissariale degli enti indicati nel medesimo articolo sino al 31 maggio 1986.

 

     Art. 2.

     Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 55.000 milioni, da utilizzare per provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario dei piani di risanamento dell'apparato produttivo esistente, per i quali già è stato espresso il parere delle competenti commissioni legislative della Assemblea regionale, previa verifica della loro attualità ed economicità, nonché nei limiti di lire 5.000 milioni, per l'incremento di capitale della Gecomeccanica S.p.A..

     Per l'incremento del patrimonio dell'AZASI è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 5.000 milioni da destinare alla realizzazione dei piani di ristrutturazione e di risanamento delle società collegate e alla costituzione del polo cementiero e dei materiali da costruzione o di altre iniziative, comunque collegate alla trattativa con le partecipazioni statali.

     L'Assessore regionale per l'industria procederà alla erogazione delle somme di cui al comma precedente subordinatamente all'approvazione dei suddetti piani a norma dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione dei piani di cui al primo comma dell'art. 2, l'ESPI è autorizzato, anche in deroga all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, a procedere agli occorrenti interventi finanziari in favore delle società collegate da ristrutturare, con finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio, nonché ad anticipazioni sui finanziamenti agevolati richiesti.

 

     Art. 4.

     Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 750 milioni da destinare alla ricapitalizzazione della società costituita in attuazione della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 12.000 milioni.

 

     Art. 5.

     Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 40.000 milioni, quello dell'EMS di lire 20.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI di lire 8.000 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate.

 

     Art. 6.

     I fondi di dotazione dell'EMS e dell'ESPI e il patrimonio dell'AZASI sono rispettivamente incrementati, per l'anno finanziario 1986, di lire 23.000 milioni, di lire 87.000 milioni e di lire 4.000 milioni per provvedere a reintegrare le dotazioni utilizzate per le esigenze di gestione interna e delle società collegate sino al 31 ottobre 1985.

 

     Art. 7.

     Allo scopo di consentire la definizione della liquidazione della Sochimisi S.p.A., disposta con legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 9.000 milioni, da destinare alla predetta società per la estinzione delle residue passività.

     Per lo scopo di cui al primo comma. L'EMS procede alla rinuncia, in sede di bilancio finale di liquidazione della Sochimisi S.p.A., dei propri crediti nei confronti della società medesima, anche se relativi al fondo di gestione separata di cui allo stesso prima comma.

 

     Art. 8.

     Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.500 milioni, da destinare alle esigenze connesse alla liquidazione di società collegate per le quali non sussistono condizioni di ripresa produttiva.

 

     Art. 9.

     L'adeguamento del trattamento di prepensionamento ai miglioramenti economici derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore minero-metallurgico, previsto dall'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, deve intendersi riferito a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dal 6 giugno 1975 in poi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei suddetti contratti, con efficacia anche nei confronti di coloro che sono in godimento del trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     Ai dipendenti della SORIM S.p.A. e della CHISADE S.p.A. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, in quanto possiedano i requisiti ivi prescritti.

     I dipendenti predetti aventi qualifica di dirigente ed impiegato potranno optare per il ruolo unico presso l'EMS di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.

     Gli altri dipendenti che non siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi sono trasferiti nella società costituita dall'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 11.

     Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.000 milioni da destinare alle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100, integrato con l'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46.

     Gli interventi dell'EMS, di cui al comma precedente, sono disposti in favore delle società collegate a titolo di anticipazione per l'ammontare corrispondente alle quote integrative di indennità di fine rapporto di lavoro, restando ferma la natura di contributo delle somme relative ad eventuali oneri aggiuntivi.

     In caso di inadempienza da parte delle società collegate, l'EMS è autorizzato a provvedere alla liquidazione delle competenze ai lavoratori, salva azione di recupero nei confronti delle società inadempienti.

 

     Art. 12.

     I termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 vengono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 13.

     Ai lavoratori che hanno cessato o che cesseranno dal servizio obbligatoriamente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 compete la corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso.

     Ai lavoratori che hanno cessato o che cesseranno dal servizio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta a titolo di liberalità come somma una tantum corrispondente alla indennità sostitutiva di preavviso e in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

 

     Art. 14.

     L'EMS è autorizzato a procedere, in favore dei dirigenti licenziati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, al versamento dei contributi occorrenti per assicurare ai predetti dirigenti, al raggiungimento dell'età pensionabile, il trattamento pensionistico di cui avrebbero goduto se non fosse intervenuto il licenziamento.

     Qualora non sia possibile procedere al versamento di cui al comma precedente all'ente previdenziale, l'EMS potrà procedere a stipulare polizza assicurativa per la costituzione di una rendita nominativa corrispondente alla differenza tra il trattamento predetto e quello goduto in base ai contributi già versati.

     Il beneficio di cui ai commi precedenti è condizionato alla rinunzia da parte degli interessati ad ogni vertenza giudiziaria, presente o futura, avente titolo nell'intervenuto licenziamento.

     L'onere relativo sarà posto a carico del fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 15.

     L'EMS è autorizzato, qualora venga deliberata la liquidazione dell'ISPEA S.p.A., a sostenere spese per una gestione finalizzata alla salvaguardia del patrimonio e degli impianti della società, anche mantenendo la coltivazione delle unità minerarie in concessione per far fronte alle obbligazioni contrattuali già assunte. Per tale finalità l'EMS potrà attingere al suo fondo di dotazione.

     In relazione alla particolarità del settore minerario siciliano, ai dipendenti dell'ISPEA S.p.A., in forza presso la società medesima alla data del 31 dicembre 1984 che risultino non utilizzabili, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sempreché in possesso dei requisiti ivi previsti.

     Il restante personale in esubero è trasferito alla società costituita dall'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

     Per le finalità di cui al secondo comma, il fondo di cui all'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche, è incrementato, nell'esercizio in corso, di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 15.000 milioni per la realizzazione delle infrastrutture viarie a servizio di unità minerarie per il collegamento del bivio Madonnuzza a contrada Raffo.

 

Titolo II

Norme per il settore dei giacimenti minerari da cava

 

     Art. 17.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1987 [4].

     La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1987, anche per le cave che hanno usufruito delle sanatorie.

 

     Art. 18. Le autorizzazioni relative ad attività estrattive, comprese quelle dei materiali lapidei di pregio, che risultano di modesta entità, sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale deve essere corredata dai seguenti documenti:

     - estratto della mappa catastale;

     - relazione geomineraria corredata di idonee planimetrie e sezioni rappresentanti le fasi di lavorazione;

     - dichiarazione di disponibilità dell'area interessata nonché di accertata inesistenza di vincoli urbanistici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si definisce attività estrattiva di modesta entità quella che presenta le seguenti caratteristiche:

     - cubaggio in posto del materiale utile da asportare non superiore a 30.000 mc;

     - assenza di impianti fissi connessi all'attività estrattiva ed al trattamento del materiale coltivato, ad eccezione degli impianti di gru.

     Per dette attività si prescinde dai pareri di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e gli esercenti sono esonerati dal versamento di cui all'art. 19 della predetta legge.

 

     Art. 19.

     Lo stanziamento di cui all'art. 56 delle legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è incrementato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

 

     Art. 20.

     Allo scopo di consentire la normalizzazione dello equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia, di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni.

     Gli interventi di cui al precedente comma sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'ultimo esercizio e non possono superare l'importo massimo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.

     Per le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo il tasso d'interesse annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese è fissato nella misura indicata dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche.

     Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato nell'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.

     Dei 20.000 milioni di cui al comma precedente, il 40 per cento è riservato alle imprese di estrazione dei materiali lapidei e di pregio operanti nel settore.

     Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

     Le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento.

 

Titolo III

Norme finali

 

     Art. 21.

     L'art. 102 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 è sostituito con il seguente:

     (Omissis) [5].

     All'art. 9, lett. c della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 22.

     All'onere di lire 491.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 488.250 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     L'onere predetto e l'onere di lire 113.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1987, trovano, altresì, riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1986-1988, progetto 03-10 «ristrutturazione enti economici regionali».

 

     Art. 23.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 2 L.R. 1 agosto 1990, n. 18.

[2] Comma aggiunto con art. 17 L.R. 8 novembre 1988, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5 tramite l'abrogazione del comma 2, art. 17 della L.R. n. 34/1988.

[3] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[4] V. art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 28.

[5] Disposizioni finanziarie.

[6] Disposizioni finanziarie.