§ 3.18.33 - L.R. 14 maggio 1976, n. 77.
Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente minerario siciliano, approvazione del piano di investimenti della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:14/05/1976
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979, predisposto dall'E.M.S. ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50 è approvato come da tabella A e relative note allegate alla presente [...]
Art. 2.      L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.
Art. 3.      Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'Ente provvede a controlli budgetari quadrimestrali redigendo, all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite [...]
Art. 4.      Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ciascuna società del gruppo, sulla base di selezione effettuata attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede [...]
Art. 5.      La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è prorogata al 31 dicembre 1976.
Art. 6.      Gli scostamenti accertati in sede di controlli tra previsioni e risultati, giudicati anomali ed attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca [...]
Art. 7.      Gli studi, le ricerche ed i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'E.M.S. a società di primaria importanza nazionale.
Art. 8.      La spesa di lire 100 milioni prevista nella tab. A, anno 1976, è utilizzata per far fronte alle più urgenti esigenze della liquidazione della SOCHIMISI s.p.a. disposta in attuazione della L.R. 6 [...]
Art. 9.      Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.718 milioni che sarà iscritta:
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      E' approvato, nel testo allegato, il piano di investimenti della s.p.a. SARP comportante un intervento finanziario a carico dell'Ente minerario siciliano di lire 35.750 milioni per concorrere, [...]
Art. 12.      Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del programma di cui al precedente art. 11, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.000 [...]
Art. 13.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a confermare la fidejussione rilasciata nell'interesse della collegata SARP per l'importo di lire 50.000 milioni a fronte dei finanziamenti previsti [...]
Art. 14.      All'onere di lire 8.000 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 12 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ripartito in due quote uguali ricadenti negli anni [...]
Art. 15.      E' istituito presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) un fondo regionale a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per operazioni finanziarie nei confronti della collegata [...]
Art. 16.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esecuzione di ricerche di sali alcalini nelle zone indiziate della provincia di Caltanissetta.
Art. 17.      Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni, che sarà iscritta:
Art. 18.      (Omissis)


§ 3.18.33 - L.R. 14 maggio 1976, n. 77.

Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente minerario siciliano, approvazione del piano di investimenti della S.A.R.P. ed interventi nel settore dei sali alcalini.

(G.U.R. 15 maggio 1976, n. 28).

 

 

TITOLO I

PIANO DI INVESTIMENTI DELL'E.M.S.

 

Art. 1.

     Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979, predisposto dall'E.M.S. ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50 è approvato come da tabella A e relative note allegate alla presente legge.

     Gli obiettivi del piano sono il risanamento, la ristrutturazione ed il potenziamento delle aziende controllate nonché la realizzazione delle nuove iniziative indicate con la lett. « B » nella tabella A allegata alla presente legge.

     L'intervento finanziario della Regione per la prima fase di attuazione del piano è determinato in lire 12.718 milioni da destinare ad incremento del fondo di dotazione dell'Ente.

 

     Art. 2.

     L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.

     Detto programma deve contenere per ciascuna società:

     - l'indicazione degli investimenti da realizzare nell'anno;

     - i livelli di produzione, l'utilizzazione dei dirigenti, impiegati, operai diretti ed indiretti, i costi di gestione e di produzione ed i livelli degli utili o delle perdite.

     Il programma deve inoltre contenere, in particolare, indicazioni circa la ristrutturazione degli organici e i relativi provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, ed alla L. 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione del personale stesso.

     Detto programma, per il 1976, dovrà essere presentato dall'Ente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'Ente provvede a controlli budgetari quadrimestrali redigendo, all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite relazioni.

     L'Ente provvede, altresì, attraverso società di primaria importanza nazionale alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate [2].

     Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente a decorrere dall'esercizio 1981 [2].

 

     Art. 4.

     Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ciascuna società del gruppo, sulla base di selezione effettuata attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede alla nomina del direttore generale, previa deliberazione dell'Ente.

     La nomina è subordinata al giudizio di una commissione composta dal presidente dell'Ente, che la presiede, da due membri esterni, esperti nel settore in cui opera la società, nominati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana, e da due membri interni nominati dall'Ente.

     Per quanto riguarda i dirigenti, si provvede, secondo le modalità previste dal primo comma, subito dopo la nomina del direttore generale che dovrà formulare un motivato parere sulla proposta di nomina.

     Le disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. 16 agosto 1975, n 59, circa il divieto di nuove assunzioni di impiegati ed operai continuano ad applicarsi sino all'approvazione del programma per l'anno 1976 di cui all'art. 2.

     Ai dipendenti della CHISADE si applicano gli artt. 6, 8, 9 e 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 5.

     La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è prorogata al 31 dicembre 1976.

     Analogo trattamento viene esteso ai dirigenti della CHISADE.

 

     Art. 6.

     Gli scostamenti accertati in sede di controlli tra previsioni e risultati, giudicati anomali ed attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca degli stessi, da adottare con provvedimento motivato da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

     Art. 7.

     Gli studi, le ricerche ed i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'E.M.S. a società di primaria importanza nazionale.

 

     Art. 8.

     La spesa di lire 100 milioni prevista nella tab. A, anno 1976, è utilizzata per far fronte alle più urgenti esigenze della liquidazione della SOCHIMISI s.p.a. disposta in attuazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 9.

     Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.718 milioni che sarà iscritta:

     - quanto a lire 4.218 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso;

     - quanto a lire 8.500 milioni nel bilancio della Regione, di cui lire 3.500 milioni nell'anno finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

 

TITOLO II

PIANI DI INVESTIMENTI DELLA SARP

 

     Art. 11.

     E' approvato, nel testo allegato, il piano di investimenti della s.p.a. SARP comportante un intervento finanziario a carico dell'Ente minerario siciliano di lire 35.750 milioni per concorrere, in ragione della sua partecipazione azionaria, all'aumento del capitale sociale della SARP, necessario per la realizzazione degli impianti previsti per la prima fase di investimenti.

     A tal fine l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad adottare le iniziative per il suddetto aumento di capitale.

 

     Art. 12.

     Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del programma di cui al precedente art. 11, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.000 milioni.

     Alla stessa finalità è destinata la disponibilità di lire 7.000 milioni esistente presso l'Ente minerario siciliano sui fondi di cui all'art. 1 della L.R. 24 maggio 1971, n. 16.

 

     Art. 13.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a confermare la fidejussione rilasciata nell'interesse della collegata SARP per l'importo di lire 50.000 milioni a fronte dei finanziamenti previsti nell'allegato piano di investimenti.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 8.000 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 12 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ripartito in due quote uguali ricadenti negli anni finanziari 1976 e 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980 approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal citato art. 12 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno medesimo, di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI

 

     Art. 15.

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) un fondo regionale a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per operazioni finanziarie nei confronti della collegata I.S.P.E.A.

     Le delibere dell'E.M.S. relative all'utilizzazione del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana [4].

 

     Art. 16.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esecuzione di ricerche di sali alcalini nelle zone indiziate della provincia di Caltanissetta.

 

     Art. 17.

     Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni, che sarà iscritta:

     - quanto a lire 4.148 milioni e quanto a lire 852 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale rispettivamente per gli anni finanziari 1976 e 1977;

     - quanto a lire 5.000 milioni nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e 1978 e quanto a lire 1.000 milioni nel bilancio medesimo per l'anno finanziario 1979.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 10 L.R. 18 agosto 1978, n. 43.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 18, primo comma. L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 18, primo comma. L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

[3] Norma finanziaria.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 20 luglio 1977, n. 59.

[3] Norma finanziaria.