§ 3.16.191 - L.R. 1 agosto 1990, n. 18.
Interventi per la RESAIS S.p.a.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:01/08/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge [...]
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, è abrogato.
Art. 3.      1. Per l'utilizzazione, da parte della Regione, di enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'articolo 2 della legge [...]
Art. 4.      1. All'onere di lire 70.000 milioni derivante dalla presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.191 - L.R. 1 agosto 1990, n. 18.

Interventi per la RESAIS S.p.a.

(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 70.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, è abrogato.

     2. I dipendenti della SACI S.p.a. e della Plastionica S.p.a., nonché i dipendenti di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, trattenuti presso la società di appartenenza per esigenze della società stessa, possono essere trasferiti, entro il 31 dicembre 1990, presso la società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

 

     Art. 3.

     1. Per l'utilizzazione, da parte della Regione, di enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori.

 

     Art. 4.

     1. All'onere di lire 70.000 milioni derivante dalla presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante la riduzione di pari importo del progetto 03.05 - Aree produttive integrate - codice 3.051.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.