§ 3.18.63 - L.R. 5 agosto 1982, n. 100.
Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:05/08/1982
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di [...]
Art. 3.      L'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981 recante « Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già [...]


§ 3.18.63 - L.R. 5 agosto 1982, n. 100.

Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della L. 23 aprile 1981, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelli nei cui confronti il rapporto di lavoro viene comunque a cessare entro il 31 dicembre 1982 [1].

     Sono, altresì, utilizzabili per le finalità del precedente comma anche le somme versate all'E.S.P.I. e all'E.M.S. in esecuzione dell'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 175.

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei " progetti prioritari " previsti dal " Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84 " progetto " Risanamento enti economici regionali " ».

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 3.

     L'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981 recante « Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni », è soppresso.

 

 


[1] V. art. 7 L.R. 5 agosto 1982, n. 98.