§ 3.6.74 - L.R. 9 maggio 1984, n. 27.
Nuovi provvedimenti per il settore dello zolfo e per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:09/05/1984
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Esercizio dell'attività mineraria zolfifera).
Art. 2.  (Incentivi per le piccole e medie imprese industriali e per le imprese artigiane).
Art. 3.  (Contributi per i settori manifatturiero e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici).
Art. 4.  (Utilizzazione del personale).
Art. 5.  (Risoluzione dei rapporti di lavoro).
Art. 6.  (Risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro).
Art. 7.  (Trattamento per la risoluzione anticipata).
Art. 8.  (Ruolo unico ad esaurimento presso l'E.M.S.).
Art. 9.  (Personale della SO.L.SI. e della SO.Rl.M.).
Art. 10.  (Personale dismesso ex art. 5 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e art. 5 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77).
Art. 11.  (Incremento fondi).
Art. 12.  (Incremento fondo di dotazione E.M.S.).
Art. 13.  (Spese per incentivi a piccole e medie imprese industriali e ad imprese artigiane).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.74 - L.R. 9 maggio 1984, n. 27.

Nuovi provvedimenti per il settore dello zolfo e per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi.

(G.U.R. 12 maggio 1984, n. 20).

 

Art. 1. (Esercizio dell'attività mineraria zolfifera).

     L'esercizio dell'attività mineraria relativa allo zolfo nelle zone ricadenti nei bacini minerari di cui alla L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, prosegue nell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

     Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, da emanarsi - sentito il Corpo regionale delle miniere - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno identificate tre delle unità minerarie indicate nell'art. 4, primo comma, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, delle quali sarà assicurato l'esercizio dell'attività produttiva. Del pari sarà assicurato l'esercizio degli stabilimenti per la ventilazione delle zolfo di Ciavalotta, Dittaino e Trabonella.

     Nelle altre unità minerarie l'attività produttiva sarà sospesa e le medesime saranno poste in stato di potenziale coltivazione con il personale strettamente indispensabile a garantire la manutenzione dei relativi sotterranei e dei servizi esterni.

     In relazione alla graduale riduzione degli organici conseguente alla applicazione della presente legge, una o più miniere tra quelle indicate nel secondo comma del presente articolo saranno progressivamente poste in stato di potenziale coltivazione.

     E' fatto assoluto divieto di nuove assunzioni di personale nel settore.

 

     Art. 2. (Incentivi per le piccole e medie imprese industriali e per le imprese artigiane).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Contributi per i settori manifatturiero e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici).

     Per il sostegno e lo sviluppo delle zone indicate all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, possono essere concessi contributi in favore di piccole e medie imprese industriali e di imprese artigiane che realizzino, nelle zone predette, nuove iniziative produttive nei settori manufatturiero e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     I contributi di cui al precedente comma sono commisurati all'80 per cento delle spese relative agli oneri di allacciamento per servizi di distribuzione di energia elettrica, o di altra fonte energetica, ed al 50 per cento degli oneri di allacciamento telefonico e telex e di approvvigionamento idrico.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, la spesa di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 4. (Utilizzazione del personale).

     Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 sono altresì individuati i contingenti di personale che, in relazione alle mansioni espletabili ed ai comuni di residenza, vanno trasferiti dalle miniere in stato di potenziale coltivazione o da smobilitare a quelle nelle quali dovrà essere proseguita l'attività produttiva.

     Il personale addetto al settore zolfifero potrà essere soggetto a provvedimenti di mobilità nell'ambito dell'intero settore.

     Il personale della ex «S.C.A.I. S.p.a.» di Mazara del Vallo potrà essere utilizzato nelle società collegate dell'E.M.S. operanti nella provincia di Trapani, fermo restando l'onere relativo a carico dei fondi di cui all'art. 11.

     Il rifiuto al trasferimento comporta, oltre i provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi e dal contratto di lavoro vigenti, la perdita dei benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. (Risoluzione dei rapporti di lavoro).

     Per gli operai e impiegati addetti al settore zolfifero, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 3 della L.R. 26 maggio 1979, n. 100, nonché quelli già dipendenti della ex «S.C.A.I. S.p.a.» di Mazara del Vallo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1986, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto, rispettivamente, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età sopra indicata.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano al personale di cui all'art. 8 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, con l'osservanza delle modalità in detto articolo previste.

     La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alle condizioni indicate dagli artt. 6 e 8 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche, e con riferimento alle norme contrattuali collettive vigenti alla data di detta risoluzione.

     Ai dipendenti licenziati che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni I.N.P.S., sarà corrisposta, in luogo della contribuzione volontaria di cui al quarto comma dell'art. 6 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, un'indennità equivalente all'ammontare della detta contribuzione volontaria nella misura massima consentita e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, che sarà determinata in conformità a quanto previsto negli ultimi due commi del medesimo art. 6.

     Per i dipendenti di cui al comma precedente non può assumersi a carico del fondo di cui all'art. 11, primo comma, alcun onere per assegni familiari, assistenza sanitaria e contribuzione volontaria a fini pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino a quando non venga eventualmente revocata o sospesa la pensione I.N.P.S. di cui godono i predetti dipendenti.

 

     Art. 6. (Risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro).

     Gli operai e gli impiegati, indicati all'art. 5, che abbiano compiuto o compiranno 45 anni di età entro il 31 dicembre 1986 o che abbiano 25 anni di contribuzione presso l'I.N.P.S. o 20 anni per gli addetti in sotterraneo con 15 anni di versamento di contributi speciali, possono richiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il trattamento a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, fino al compimento dell'età massima pensionabile in base alla legislazione del settore e comunque per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità [2].

     (Omissis) [2]a.

     Il beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale già addetto al settore zolfifero che fruisca del trattamento speciale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in applicazione di apposite norme regionali.

     Il beneficio è determinato sempre in relazione al 50 per cento del periodo residuo del trattamento speciale medesimo.

     Le domande per i benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dei benefici medesimi e sono vincolanti per il dipendente.

     Per la prima applicazione del presente articolo, le domande di cui al precedente comma devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Trattamento per la risoluzione anticipata).

     Il trattamento previsto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dagli artt. 5 e 6 viene adeguato in misura corrispondente all'80 per cento dei miglioramenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore minero-metallurgico con esclusione di quanto potrà scaturire da contrattazioni aziendali.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento predetto è esteso, limitatamente al periodo residuo del trattamento di prepensionamento, ai beneficiari del trattamento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche.

 

     Art. 8. (Ruolo unico ad esaurimento presso l'E.M.S.).

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un ruolo unico ad esaurimento, nel quale sarà inquadrato, a richiesta, il personale dello speciale servizio di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, ivi compreso quello di cui all'art. 3 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, e quello indicato all'art. 4 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, che al 30 aprile 1983 era utilizzato presso lo speciale servizio dell'E.M.S. e presso l'Amministrazione centrale o periferica della Regione, nonché gli impiegati del settore zolfifero individuati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, ad eccezione di quelli rientranti nella previsione dell'art. 5, comma primo, della presente legge [3].

     Il personale che intende optare per il ruolo unico istituito con la presente legge dovrà presentare istanza all'E.M.S. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della medesima [3]a.

     Nei riguardi del personale di cui ai commi precedenti si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo organico dell'Ente minerario siciliano.

     Decorso il termine di cui al secondo comma, l'E.M.S., limitatamente al personale che già presta servizio presso lo stesso Ente, ivi comprese le unità utilizzate presso la SO.CHI.MI.SI. in liquidazione, individuerà il contingente necessario alle esigenze proprie e delle società collegate, in relazione alle qualifiche ed ai requisiti posseduti dallo stesso personale.

     Il personale del ruolo unico, eventualmente in esubero, sarà segnalato, con apposito elenco nominativo recante l'indicazione della qualifica e posizione lavorativa, alla Presidenza della Regione, che ne dispone l'utilizzazione presso i vari rami dell'Amministrazione regionale, in relazione alle relative esigenze.

     A decorrere dal primo giorno successivo al termine di cui al secondo comma del presente articolo, è soppresso lo speciale servizio di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

     Il personale che non abbia optato per il ruolo unico di cui al presente articolo sarà utilizzato presso la gestione del settore zolfifero di cui alla presente legge.

 

     Art. 9. (Personale della SO.L.SI. e della SO.Rl.M.).

     Le provvidenze previste dagli artt. 5, 6 e 7 sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che in atto presta servizio presso le società collegate dell'Ente minerario siciliano «SOLSI S.p.a.» e «SORIM S.p.a.», nonché ai dipendenti dell'Ente minerario siciliano [4].

 

     Art. 10. (Personale dismesso ex art. 5 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e art. 5 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77).

     Nei confronti del personale dismesso, in attuazione dell'art. 5 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 5 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, avente in atto rapporto di lavoro con società collegate dell'E.M.S., l'Ente medesimo procede alla revoca, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti adottati in conseguenza delle suddette leggi, riconoscendo l'anzianità maturata, ai soli fini giuridici, anche presso le società ove il predetto personale ha prestato servizio.

     Al personale di cui al comma precedente si applica la disciplina prevista dall'art. 8.

 

     Art. 11. (Incremento fondi).

     Per la prosecuzione della gestione del settore zolfifero e per l'attuazione di quanto disposto dagli artt. 1, 4 e 5, il fondo Istituto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche, è ulteriormente incrementato:

     - di lire 38.500 milioni per l'esercizio 1984;

     - di lire 33.700 milioni per l'esercizio 1985;

     - di lire 36.600 milioni per l'esercizio 1986.

     Per le finalità di cui agli artt. 6, 7 e 10, il fondo di cui all'art. 13, lett. a, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato:

     - di lire 33.882 milioni per l'esercizio 1984;

     - di lire 22.702 milioni per l'esercizio 1985;

     - di lire 25.356 milioni per l'esercizio 1986.

     Trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 43.

 

     Art. 12. (Incremento fondo di dotazione E.M.S.).

     Per gli oneri relativi all'istituzione presso l'Ente minerario siciliano del ruolo unico ad esaurimento di cui al precedente art. 8, il fondo di dotazione dell'Ente medesimo è incrementato della complessiva somma di lire 16.060 milioni, così ripartita:

     - 1984 lire 4.618 milioni;

     - 1985 lire 5.298 milioni;

     - 1986 lire 6.144 milioni.

     Alle ulteriori esigenze eventualmente eccedenti gli stanziamenti di cui al presente articolo, provvederà l'E.M.S. con le proprie disponibilità.

 

     Art. 13. (Spese per incentivi a piccole e medie imprese industriali e ad imprese artigiane).

     Per le finalità di cui all'art. 1, lett. a e b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, come sostituite con l'art. 2 della presente legge, sono autorizzate, rispettivamente, le seguenti spese:

     - lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, per le finalità di cui alla lett. a;

     - lire 2.000 milioni per l'anno 1984 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, per le finalità di cui alla lett. b.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 85.000 milioni per l'anno 1984, in lire 71.700 milioni per l'anno 1985 ed in lire 78.100 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Modifica art. 1 L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

[2] Per interpretazione autentica v. art. 8 L.R. 10 agosto 1984, n. 46.

[2]2a Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

[3] Comma così modificato con art. 11 L.R. 10 agosto 1984, n. 46.

[3]3a Per modifica termine, v. art. 12 L.R. 18 febbraio 1986, n. 7.

[4] Articolo così sostituito con art. 12, primo comma, L.R. 10 agosto 1984, n. 46.