§ 3.6.69 - L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.
Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:09/12/1980
Numero:127


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Commissione regionale per i materiali da cava).
Art. 3.  (Competenze della Commissione).
Art. 4.  (Contenuto del piano regionale dei materiali da cava).
Art. 5.  (Connessione del piano con la programmazione regionale).
Art. 6.  (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali da cava).
Art. 7.  (Aggiornamenti del piano).
Art. 8.  (Programma preliminare settoriale).
Art. 9.  (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione).
Art. 10.  (Autorizzazione comunale).
Art. 11.  (Termini).
Art. 12.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 13.  (Direzione di cave).
Art. 14.  (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione).
Art. 15.  (Titoli di preferenza per le cave di nuova apertura).
Art. 16.  (Titolo di conduttore di cava).
Art. 17.  (Rilascio di autorizzazione ai non aventi titolo).
Art. 18.  (Contenuto del provvedimento di autorizzazione).
Art. 18 bis.  Distanze di scavo
Art. 19.  (Opere di recupero ambientale).
Art. 19 bis.  Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo
Art. 19 ter.  Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale
Art. 20.  (Deroghe dal piano).
Art. 21.  Subentro nella coltivazione
Art. 22.  (Durata e rinnovo dell'autorizzazione).
Art. 22 bis.  Proroga temporanea dell'autorizzazione
Art. 23.  (Vigilanza).
Art. 23 bis.  Misure per la tracciabilità, il controllo e l'abusivismo
Art. 24.  (Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione).
Art. 25.  (Adempimenti particolari).
Art. 26.  (Decadenza dell'autorizzazione).
Art. 27.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 28.  (Comunicazione del provvedimento di decadenza o revoca).
Art. 29.  (Trasgressioni e sanzioni).
Art. 30.  (Acquisizione al patrimonio regionale).
Art. 31.  (Provvedimento di concessione).
Art. 32.  (Diritti dei privati in caso di concessione).
Art. 33.  (Canone di concessione).
Art. 34. 
Art. 35.  (Divieto di subingresso nella concessione).
Art. 36.  (Registro delle autorizzazioni e concessioni).
Art. 37.  (Ricerca di materiali da cava).
Art. 38.  (Sanzioni amministrative).
Art. 39.  (Definizione dei materiali lapidei di pregio).
Art. 40.  (Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio).
Art. 41.  (Connessione del piano regionale per i materiali lapidei di pregio con la programmazione regionale).
Art. 42.  (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio).
Art. 43.  (Programma preliminare settoriale per i materiali lapidei di pregio).
Art. 44.  (Fondo di rotazione).
Art. 45.  (Natura e definizione degli interventi).
Art. 46.  (Convenzione con l'IRFIS).
Art. 47.  (Misura e limiti degli interventi).
Art. 48. 
Art. 49.  (Istruttorie delle istanze).
Art. 50.  (Anticipazioni sui mutui).
Art. 51.  (Contributi per le attrezzature).
Art. 52.  (Procedure per la concessione).
Art. 53.  (Vincolo di destinazione).
Art. 54.  (Iniziative per il basalto).
Art. 55.  (Attività promozionale).
Art. 56.  (Esportazione nei mercati esteri).
Art. 57.  (Indagini di campagna e di laboratorio).
Art. 58.  (Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale).
Art. 59.  (Infrastrutture).
Art. 60.  (Lavori di sbancamento).
Art. 61.  (Cave di calcareniti della provincia di Trapani).
Art. 62.  (Scuola professionale per il marmo).
Art. 63.  (Attrezzature per il porto di Trapani).
Art. 64.  (Non cumulabilità di benefici).
Art. 65.  (Coordinamento con altre disposizioni di legge).
Art. 66.  (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalità).
Art. 67.  (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: titoli di preferenza).
Art. 67 bis.  Iniziative per la valorizzazione dei siti dismessi
Art. 68. 


§ 3.6.69 - L.R. 9 dicembre 1980, n. 127. [1]

Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 13 dicembre 1980, n. 55).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     L'attività estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, ad esclusione di quelle appartenenti ai giacimenti da miniera, definite di prima categoria all'art. 2 della L.R. 1 ottobre 1956, n. 54, è disciplinata, nel territorio della Regione siciliana, dalle disposizioni della presente legge allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo. L'attività estrattiva è regolamentata mediante la predisposizione di un piano regionale dei materiali da cava secondo le norme della presente legge.

     L'attività di coltivazione delle sostanze di cui al precedente primo comma è soggetta ad autorizzazione, ad eccezione dell'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.

 

TITOLO I

PIANO REGIONALE DI SFRUTTAMENTO DI MATERIALI DA CAVA

 

     Art. 2. (Commissione regionale per i materiali da cava). [2]

 

     Art. 3. (Competenze della Commissione).

     La Commissione di cui al precedente articolo:

     a) (Omissis) [3];

     b) (Omissis) [4];

     c) effettua e propone studi, ricerche e ogni altra iniziativa relativa alla materia disciplinata dalla presente legge;

     d) svolge attività consultiva;

     e) propone la revisione triennale dei canoni di concessione previsti dal successivo art. 33.

     L'Assessore regionale per l'industria, su richiesta della Commissione di cui all'art. 2, può avvalersi dell'opera di istituti universitari e di organismi specializzati per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.

     I pareri della Commissione sostituiscono ogni altro parere di amministrazioni o organi regionali.

 

     Art. 4. (Contenuto del piano regionale dei materiali da cava).

     Il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l'attività estrattiva di cava è limitata o preclusa.

     In particolare, il piano:

     a) individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava;

     b) delimita nell'ambito delle aree di cui alla precedente lett. a), i bacini aventi particolare rilevanza per l'economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l'indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione;

     c) individua le aree nelle quali l'attività estrattiva è limitata o preclusa.

 

     Art. 5. (Connessione del piano con la programmazione regionale).

     Il piano regionale dei materiali da cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e litologica, è strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per Ogni attività estrattiva nel comparto dei materiali da cava.

     Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo di cui al tit. I della L.R. 10 luglio 1978, n. 16.

 

     Art. 6. (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali da cava).

     Il piano regionale dei materiali da cava, prima della sua approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 2, deve essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i quali dovranno comunicare il proprio parere entro il termine di trenta giorni.

     Si prescinde dal parere in caso di mancata comunicazione dello stesso nel termine predetto.

     Il piano, così predisposto dalla Commissione di cui all'art. 2, sentito il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro 60 giorni, è trasmesso, nel termine di un mese dalla relativa approvazione, al Comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12, lett. a), della L.R. 10 luglio 1978, n. 16.

     Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 7. (Aggiornamenti del piano). [5]

     [La procedura prevista dal primo comma dell'articolo precedente dovrà essere seguita per gli aggiornamenti del piano, da effettuarsi con periodicità triennale.]

 

     Art. 8. (Programma preliminare settoriale).

     Entro 180 giorni dalla propria costituzione, la Commissione di cui al precedente art. 2, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, trasmette al Comitato regionale per la programmazione il programma preliminare settoriale dei materiali da cava, per l'inserimento con carattere di priorità nel piano regionale di sviluppo.

     Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei materiali da cava, il programma settoriale di cui al primo comma, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attività di ricerca ed estrattive sono funzionalmente vincolate.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

 

     Art. 9. (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione). [6]

     1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di cava nonché la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività medesima sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte del distretto minerario competente per territorio. Tale autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di conferenza di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, indetta entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

     3. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni del previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, il procedimento unico è concluso entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresi, ove necessari, la concessione demaniale e il permesso di costruire e costituisce altresì titolo abilitativo all'intervento edilizio riferito alle pertinenze della cava, tra cui gli impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione dei materiali, delle strutture e dei manufatti per uffici, dei servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.

     5. I pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, da rendersi in sede di conferenza di servizi nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2, devono essere compatibili con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione dei piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio di cui agli articoli 6 e 42 e coordinati con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata.

 

     Art. 10. (Autorizzazione comunale). [7]

     (Omissis) [8].

 

     Art. 11. (Termini).

     Il distretto minerario decide sulle domande di autorizzazione nel termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime.

     L'eventuale reiezione deve essere motivata.

     Contro il provvedimento che nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, all'Assessore regionale per l'industria che decide definitivamente, nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, di intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le questioni d'interesse urbanistico o ambientale, previa istruttoria dell'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 12. (Domanda di autorizzazione).

     1. La domanda di autorizzazione, presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente, deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi [9].

     2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

     a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all'attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

     b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la relazione deve essere aggiornata, se richiesta dal servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;

     c) programma di utilizzazione del giacimento, corredato da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare, della potenzialità degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell'ambiente, degli impegni finanziari previsti;

     d) studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.

     3. La documentazione di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d), redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico, perito edile, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie [10].

     4. L'area per la quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione.

     5. In ogni caso, l'autorizzazione deve esclusivamente interessare l'estensione superficiaria che consenta l'attuazione del programma di cui alla precedente lett. c).

     6. Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

     6-bis. Il richiedente ha l'obbligo di presentare al comune il progetto esecutivo entro 180 giorni dalla data di scadenza del programma di utilizzazione con indicata la data inderogabile di ultimazione dei lavori del recupero ambientale, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente [11].

 

     Art. 13. (Direzione di cave).

     La direzione di una cava è affidata, previo parere dell'ingegnere capo del distretto minerario, ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, salvo i casi previsti dall'art. 10 del regolamento di polizia mineraria emanato con D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7 e successive modifiche.

 

     Art. 14. (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione).

     Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione di compatibilità dell'iniziativa con il piano regionale di cui all'art. 4 o con il relativo programma di settore e, in ogni caso, nella fase transitoria antecedente all'approvazione degli stessi, alla valutazione dei seguenti elementi:

     a) caratteristiche tecniche e produttive del giacimento e modalità di coltivazione proposte dal richiedente;

     b) situazione geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata;

     c) titolo e idoneità tecnico-economica del richiedente;

     d) programma di utilizzazione del giacimento.

 

     Art. 15. (Titoli di preferenza per le cave di nuova apertura).

     Il rilascio delle autorizzazioni deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale:

     a) proprietario del terreno nel quale ricade il giacimento, nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

     b) più proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, qualora le quote di giacimento comprese nelle singole proprietà non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

     c) conduttore di cava o più conduttori di cava riuniti in forma associativa, nel caso in cui le singole quote di giacimento ricadenti in ciascun fondo non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

     d) singolo soggetto non proprietario del fondo nel quale ricade il giacimento nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

     e) più soggetti non proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui la quota di giacimento da coltivare in ciascun fondo non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale.

     Lo stesso ordine di priorità preferenziale di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) sono tenuti ad osservare i comuni e gli altri enti pubblici ai fini dell'assegnazione in disponibilità dei terreni di loro proprietà per l'apertura di nuove cave.

 

     Art. 16. (Titolo di conduttore di cava).

     Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al precedente art. 15, il conduttore di cava, per la quale non sia stata effettuata regolare denunzia di esercizio, deve produrre idonea documentazione dalla quale possa rilevarsi lo svolgimento dell'attività di esercente di cava per almeno un biennio.

 

     Art. 17. (Rilascio di autorizzazione ai non aventi titolo).

     Qualora il proprietario o altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento non intenda intraprendere l'attività di coltivazione, il distretto minerario competente per territorio può porre un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione.

     Trascorso il termine predetto senza che il titolare del diritto di cui al comma precedente abbia presentato domanda di autorizzazione, o in caso di reiezione della medesima, il distretto minerario può rilasciare ad un terzo richiedente che non abbia il consenso del proprietario o avente diritto sul fondo l'autorizzazione alla coltivazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 18. (Contenuto del provvedimento di autorizzazione).

     Con il provvedimento di autorizzazione, il distretto minerario, tenuto conto del programma di utilizzazione del giacimento proposto dal richiedente, detta i criteri operativi ai quali deve essere improntata l'attività di coltivazione, nonché gli eventuali vincoli da osservare ai fini del rispetto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dell'area interessata, della sicurezza delle lavorazioni e degli interessi dei terzi o del preminente interesse pubblico.

 

     Art. 18 bis. Distanze di scavo [12]

     1. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività di cava osservano, per gli scavi correlati all'esercizio della medesima attività, le previsioni di cui all'articolo 116 del Decreto Presidenziale 15 luglio 1958, n. 7 recante "Regolamento di polizia mineraria" e le distanze previste dalle norme di attuazione dei piani regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.

 

     Art. 19. (Opere di recupero ambientale). [13]

     1. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale dell'attività estrattiva indica gli interventi da eseguire durante i lavori di coltivazione della cava e alla conclusione degli stessi, finalizzati alla composizione dell'assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti nonché programmati dalla pianificazione vigente, coerentemente con le condizioni territoriali di contorno.

     2. Il progetto di cui al comma 1 indica altresì le opere, i tempi, i costi e le modalità di ripristino ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, compreso lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere e delle strade e delle altre opere di servizio.

     3. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di cui ai commi 1 e 2 sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava e la cui cronologica esecuzione, se morfologicamente e progettualmente possibile, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione. Tale procedura è esclusa per le cave la cui conformazione è definita a fosse.

     4. La progettazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si articola in due livelli:

     a) progetto di fattibilità tecnico-economica che l'esercente deve inoltrare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e al distretto minerario territorialmente competente, unitamente al deposito della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

     b) progetto esecutivo.

     5. Per la suddivisione dei contenuti progettuali di cui al comma 4 trova applicazione il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

     6. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 e sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità, il progetto esecutivo da sottoporre al dipartimento regionale dell'ambiente è predisposto a cura dell'esercente. Esso è approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento medesimo, di concerto col dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia. Il progetto esecutivo è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nei casi di affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

     7. Le opere di recupero ambientale di cui al presente articolo sono realizzate dall'esercente, il quale ne assume l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della fideiussione, della polizza assicurativa o di altra idonea garanzia stipulata ai sensi dell'articolo 19-bis. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ripristino realizzate.

     8. Per l'impiego dei materiali da scavo a fini di recupero ambientale trova applicazione, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152..

 

     Art. 19 bis. Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo [14]

     1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia richiesta dall'Amministrazione regionale, relativamente agli interventi volti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.

     2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri richiesti dall'Amministrazione regionale.

     3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezzario regionale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Tale garanzia finanziaria è aggiornata almeno ogni tre anni.

 

     Art. 19 ter. Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale [15]

     1. Il titolare dell'autorizzazione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la denuncia di cessazione dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidenziale 15 luglio 1958, n. 7, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 19-bis.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, i tecnici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e del distretto minerario territorialmente competente effettuano una visita ispettiva del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze all'esito della quale provvedono a svincolare la garanzia finanziaria prestata ai sensi all'articolo 19-bis e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero a diffidare il titolare dell'autorizzazione a provvedere alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro il termine stabilito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     3. Nei casi di mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di cui alla predetta diffida, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.

 

     Art. 20. (Deroghe dal piano).

     In casi di gravi calamità naturali può essere autorizzata la coltivazione dei giacimenti di cava anche al di fuori delle aree destinate ad attività estrattiva dal piano regionale di cui al precedente art. 4 o dal relativo programma preliminare di settore.

     All'autorizzazione si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, su proposta dell'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, fermi restando i vincoli e le procedure previsti dalla presente legge.

 

     Art. 21. Subentro nella coltivazione [16]

     1. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima.

     2. L'esercente e il soggetto che intende subentrare presentano al distretto minerario competente per territorio domanda di subentro nella titolarità dell'autorizzazione in formato digitale a firma digitale congiunta.

     3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la documentazione indicata in apposito decreto emanato dall'Assessore all'energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa verifica della idoneità tecnico- economica e della documentazione antimafia, acquisito l'atto privatistico di trasferimento del diritto, l'ingegnere capo emette il decreto di subentro con la relativa voltura dell'autorizzazione entro e non oltre dieci giorni.

     4. In caso di trasferimento del diritto per causa di morte, l'autorizzazione è volturata, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, all'erede che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall'apertura della successione, previo espletamento delle verifiche di cui al comma 3.

     5. Qualora succedano più eredi che intendano far valere il diritto alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nella domanda è indicato il rappresentante degli stessi per i conseguenti adempimenti amministrativi.

 

     Art. 22. (Durata e rinnovo dell'autorizzazione).

     L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di 15 anni, in relazione alla quantità e qualità del materiale da estrarre e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge. Nel caso in cui il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza

dell'autorizzazione distrettuale [17].

     La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l'inammissibilità, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

     Dell'avvenuto rilascio, come di ogni provvedimento che comporti modifica nella titolarità dell'autorizzazione, è data notizia al comune interessato.

     3-bis. Nei casi in cui l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sottende al mero completamento del programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata a suo tempo esperita la procedura di valutazione ambientale, in assenza di qualsiasi modifica sia in termini di variazione della configurazione finale della cava e della realtà fisica preesistente sia in termini di intervento sull'ambiente naturale e sul paesaggio non è necessario esperire una nuova valutazione di impatto ambientale [18].

 

     Art. 22 bis. Proroga temporanea dell'autorizzazione [19]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-ter, il provvedimento di autorizzazione può essere temporaneamente prorogato dall'ingegnere capo del distretto minerario territorialmente competente, su richiesta motivata dell'interessato. Questi, qualora abbia adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi fissati nel precedente provvedimento di autorizzazione e alle condizioni stabilite nello stesso, può presentare la predetta richiesta nei seguenti casi:

     a) per la necessità di completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a due anni per ciascuna volta;

     b) nelle procedure di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva inerenti ai progetti sottoposti alle procedure di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività produttiva, qualora il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della VIA o del PAUR, per cause non imputabili al richiedente, si protragga oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione di cui è chiesto il rinnovo.

     2. L'istanza di cui al comma 1, da presentare al distretto minerario territorialmente competente entro novanta giorni dalla scadenza del titolo minerario, è corredata della documentazione di seguito elencata:

     a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'esercente attesta:

     1) che non è variato il regime vincolistico nell'area su cui si svolge l'attività estrattiva;

     2) il mantenimento della disponibilità dell'area di cava nonché l'impegno a estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo di prova richiesto;

     b) la relazione tecnica attestante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

     c) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale a scala 1:5.000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali, nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1.000;

     d) cronoprogramma dei lavori per il periodo di proroga;

     e) copia dei versamenti relativi al pagamento dei canoni dovuti.

     3. Nel caso di diniego della proroga temporanea dell'autorizzazione, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.

 

     Art. 23. (Vigilanza).

     L'attività di vigilanza sulla coltivazione, diretta ad accertare che la medesima si svolga in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è esercitata dal distretto minerario e dal comune competente.

     Le eventuali trasgressioni rilevate dal comune sono notificate al distretto minerario che adotta i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 23 bis. Misure per la tracciabilità, il controllo e l'abusivismo [20]

     1. Al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori di opere edilizie il committente e la ditta esecutrice dei lavori dichiarano che i materiali estrattivi utilizzati per l'opera sono di provenienza da attività autorizzate.

     2. Nei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 o nelle fatture immediate che accompagnano il trasporto dei materiali da cava, oltre ai dati previsti dalla norma, devono essere annotati il numero dell'autorizzazione di cava, la data di rilascio e la durata della stessa.

     3. I comuni e le stazioni appaltanti controllano la veridicità dei dati contenuti nei documenti di cui al comma 2, trasmettendo l'esito dei riscontri ai distretti minerari competenti che accertano eventuali violazioni alla normativa vigente.

 

     Art. 24. (Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione). [21]

     1. L'attività di escavazione inizia nel termine di un anno dalla data del provvedimento abilitativo. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'ingegnere capo del distretto minerario assegna al soggetto autorizzato un ulteriore termine di trenta giorni e, in difetto, dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione.

     2. I termini per l'inizio dell'attività possono, a domanda dell'interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere prorogati dall'ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di centoventi giorni.

     3. I lavori di coltivazione possono essere sospesi previa comunicazione motivata, corredata di adeguata documentazione fotografica, al distretto minerario e al comune competenti per territorio, fino ad un massimo di tre volte nell'arco di un anno solare. Dette sospensioni non estendono in qualsiasi caso la durata del provvedimento autorizzativo.

     4. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 3 il distretto minerario o il comune competenti effettuano verifiche a campione sull'effettiva sospensione dei lavori estrattivi.

     5. Le comunicazioni infedeli determinano la decadenza dall'autorizzazione con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

     6. Durante il periodo di sospensione dei lavori è consentita la commercializzazione del materiale già estratto o separato dal monte. È consentita altresì la commercializzazione dello stesso successivamente alla data di scadenza dell'autorizzazione.

     7. La data della sospensione e quella della ripresa dell'attività di escavazione è comunicata dal titolare dell'autorizzazione al distretto minerario e al comune competenti per territorio nel termine di otto giorni dalla medesima.

     8. Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione comunica al distretto minerario competente il programma annuale dei lavori che intende eseguire nell'anno in corso e dichiara il materiale estratto in metri cubi nell'anno precedente con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

     9. L'ingegnere capo del distretto minerario competente può disporre, non oltre il mese di marzo, eventuali modifiche al programma per la sicurezza del personale e per la più razionale coltivazione del giacimento.

     10. Il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario di autorizzazione.

 

     Art. 25. (Adempimenti particolari).

     Il titolare dell'autorizzazione deve periodicamente denunciare al distretto minerario competente per territorio il quantitativo di materiale estratto e altresì trasmettere i dati statistici, le relazioni e le informazioni che vengono richiesti dall'Amministrazione.

 

     Art. 26. (Decadenza dell'autorizzazione).

     Salvo quanto già previsto dall'art. 24, la decadenza

dell'autorizzazione viene pronunziata, con provvedimento motivato, dall'ingegnere capo del distretto minerario, anche nel seguenti casi:

     a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare dell'autorizzazione;

     b) grave inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione [22];

     c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;

     d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro e alle norme che regolano la sicurezza o l'integrità fisica dei lavoratori.

     Avverso il provvedimento che dichiara la decadenza dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Assessore regionale per l'industria che decide definitivamente nel termine dei successivi 90 giorni, previa istruttoria dell'ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 27. (Revoca dell'autorizzazione). [23]

     1. Il dipartimento regionale dell'energia, tramite i propri uffici o su segnalazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o dei comuni interessati, dispone, su proposta del competente distretto minerario, la revoca dell'autorizzazione qualora verifichi l'esistenza di alterazioni di particolare estensione o gravità intervenute nella situazione ambientale, geologica e idrogeologica del territorio in cui ricade il giacimento oggetto dell'attività di escavazione ovvero qualora siano sopravvenuti fattori radicalmente innovativi rispetto a quanto previsto nel programma di utilizzazione del giacimento, tali da precludere la prosecuzione dell'attività estrattiva.

     2. Con la medesima procedura, su motivata richiesta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, su proposta del competente distretto minerario, il dirigente generale dell'energia dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui, nel corso dei lavori di scavo, siano stati rinvenuti reperti tali da rendere la zona suscettibile di vincolo archeologico.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

     4. Nei casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione regionale provvede all'indennizzo parametrato al valore attuale degli impianti al netto degli ammortamenti, fermo restando l'obbligo di recupero ambientale delle aree.

 

     Art. 28. (Comunicazione del provvedimento di decadenza o revoca).

     I provvedimenti di decadenza o di revoca sono comunicati dal distretto minerario al comune competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

 

     Art. 29. (Trasgressioni e sanzioni).

     1. Quando siano rilevati dal distretto minerario o dal comune territorialmente competente l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione o la prosecuzione della medesima dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, l'ingegnere capo del distretto minerario ordina l'immediata sospensione dei lavori, informandone l'autorità giudiziaria competente.

     2. Nei casi previsti dal primo comma, con provvedimento di sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa di euro 80.000,00 che è aumentata del 25 per cento in caso di prima reiterazione della condotta e del 50 per cento nel caso di successive reiterazioni [24].

     2-bis. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono destinate ad un apposito fondo in capo ai comuni nel cui territorio insiste il sito abusivo. Tali somme sono utilizzate, in misura non inferiore al 50 per cento, alla copertura delle spese relative ad attività di contrasto dell'abusivismo, al ripristino ambientale del sito deturpato, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione del settore. I comuni, con cadenza annuale, sono tenuti a pubblicare sul sito internet istituzionale un rapporto contenente le somme introitate e le modalità di spesa [25].

     2-ter. Nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5 per cento della superficie di coltivazione o superiore al 5 per cento del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite [26].

     3. Contestualmente è disposta l'esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione. L'esclusione è personale ed ha vigore in tutto il territorio della Regione.

     4. A tal fine, presso ogni distretto minerario è tenuto l'elenco unico dei soggetti resisi responsabili delle trasgressioni di cui al presente articolo. Gli ingegneri capi dei distretti minerari provvedono alle reciproche comunicazioni e alle annotazioni di competenza.

     5. I comuni sono tenuti a notificare al distretto minerario competente per territorio le trasgressioni rilevate.

 

     Art. 30. (Acquisizione al patrimonio regionale).

     Nei casi previsti dalla presente legge di decadenza

dell'autorizzazione o di esercizio non autorizzato dell'attività di cava, qualora il titolare dell'autorizzazione o l'esercente abusivo dell'attività estrattiva sia il proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa motivata relazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, può essere disposto limitatamente ai materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora il giacimento presenti per l'ubicazione e l'entità delle sostanze minerali particolare interesse si fini dello sfruttamento industriale, il passaggio del medesimo nel patrimonio indisponibile della Regione.

     Nei casi previsti dalle lett. b, c, e dell'art. 15, limitatamente ai giacimenti di materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora per la costituzione di una attività estrattiva a tipologia industriale si renda indispensabile, a giudizio dell'ingegnere capo del distretto minerario, l'inclusione nel perimetro dell'area interessata all'attività estrattiva di un fondo il cui proprietario o l'avente titolo non aderisca né, invitato, intenda aderire all'apertura della cava, su richiesta dei soggetti interessati all'autorizzazione l'ingegnere capo del distretto minerario propone all'Assessore regionale per l'industria il passaggio della porzione di giacimento ricadente nel fondo del proprietario dissenziente nel patrimonio indisponibile della Regione.

     Qualora il titolare dell'autorizzazione oggetto della dichiarazione di decadenza o l'esercente non autorizzato all'attività di cava sia soggetto diverso dal proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, quest'ultimo, nel termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza o di accertamento dell'esercizio non autorizzato dell'attività di cava, può richiedere il rilascio dell'autorizzazione a norma delle disposizioni della presente legge.

     Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia avanzato richiesta di autorizzazione o nel caso di reiezione delle medesima, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo può essere disposto il passaggio del giacimento nel patrimonio indisponibile della Regione.

     Del trasferimento di un giacimento al patrimonio indisponibile della Regione è data comunicazione ai comuni competenti, per gli adempimenti di cui all'art. 10.

 

     Art. 31. (Provvedimento di concessione).

     Nei casi previsti dal precedente art. 30, l'Assessore regionale per l'industria, sentita la Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, può dare in concessione con proprio decreto il diritto di coltivazione del giacimento a chiunque ne faccia domanda, nel rispetto dell'ordine di priorità preferenziale previsto dal precedente art. 15.

 

     Art. 32. (Diritti dei privati in caso di concessione).

     Nei casi di assegnazione in concessione ai sensi dell'art. 31 o di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della presente legge, il concessionario o il soggetto autorizzato alla coltivazione del giacimento deve corrispondere al proprietario del terreno in cui ricade il giacimento stesso o ad altro avente titolo un canone annuo da ragguagliarsi, per il periodo di durata della concessione o della autorizzazione: al 2,50 per cento del materiale estratto e asportato per la commercializzazione, ovvero, a richiesta del proprietario o avente titolo, un indennizzo pari al 25 per cento annuo del valore agricolo dell'area riservata all'attività estrattiva, determinato a norma dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonché della L. 29 luglio 1980, n. 385.

     Alla determinazione del valore del materiale estratto si provvede sulla base delle risultanze quantitative del registro di cava, vidimato dal distretto minerario, e delle rilevazioni dei prezzi fornite dalla competente Camera di commercio, o in mancanza, di quelli pubblicati dai periodici di settore.

     L'eventuale compressione dei diritti dei terzi sulle medesime aree è risolta sugli indennizzi. In particolare se l'area è edificabile o dotata di opere di urbanizzazione o se sulla medesima insistono manufatti e il piano di coltivazione comporta l'abbattimento delle costruzioni e dei manufatti o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione, si procede all'indennizzo del relativo valore definito ai prezzi attuali detratti gli ammortamenti.

     In caso di mancato accordo fra le parti, la misura dei canoni o degli indennizzi può essere in via provvisoria determinata dall'ingegnere capo del distretto minerario, salva in ogni caso la tutela giudiziaria dei diritti.

 

     Art. 33. (Canone di concessione).

     Nel caso di assegnazione in concessione il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un canone annuo per ogni ettaro di superficie o frazione del medesimo, compreso entro i limiti della concessione, pari a:

     a) lire 250.000 per i materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39;

     b) lire 150.000 per i materiali di cava.

     Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, su proposta della Commissione di cui al precedente art. 2, i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione.

     Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 34.

     Sono fatti salvi i diritti nascenti a favore del comune di Lipari dalla L. 5 gennaio 1908, n. 10, modificata con D. Legisl. Pres. Regione sic. 26 febbraio 1952, n. 4, ratificato con L.R. 11 luglio 1952, n. 28.

     I diritti di cui al precedente comma da gravare sui prodotti destinati all'utilizzazione al di fuori del comune di Lipari rimangono determinati nella misura in atto fissata dal consiglio comunale di Lipari e sono sottoposti a revisione triennale con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, su proposta del consiglio comunale di Lipari, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 35. (Divieto di subingresso nella concessione).

     La concessione di coltivazione è personale. Qualsiasi forma di intermediazione o di affitto nel regime di coltivazione è nulla tanto fra le parti quanto nei rapporti con la Regione e la concessione è dichiarata decaduta con le modalità di cui alla L.R. 1 ottobre 1956, n. 54.

     Non costituisce atto di intermediazione nel regime di coltivazione l'affidamento, da parte del concessionario o del titolare

dell'autorizzazione, ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di determinate attività connesse alla gestione della cava o preliminari a tale attività, quando tale affidamento non incida sulla titolarità dell'esercizio né tenda a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare dell'autorizzazione o concessione [27].

     In ogni caso la responsabilità sulla condotta generale dei lavori ai fini dell'applicazione delle norme di polizia mineraria compete al titolare dell'autorizzazione o della concessione [28].

 

     Art. 36. (Registro delle autorizzazioni e concessioni).

     L'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere tiene un pubblico registro nel quale sono annotate, per tutto il territorio della Sicilia, le autorizzazioni e le concessioni di coltivazione dei materiali da cava, per ciascuna delle quali devono essere indicati il titolare, gli estremi e il periodo di validità del provvedimento ed ogni altro elemento atto a caratterizzare l'esercizio della cava.

     Chiunque ne faccia istanza e corrisponda i diritti di ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti del registro predetto.

 

     Art. 37. (Ricerca di materiali da cava).

     Chiunque intenda effettuare indagini, al fine di accertare le condizioni di coltivabilità di un giacimento di materiale da cava, deve chiedere l'autorizzazione al distretto minerario competente per territorio.

     Alla domanda devono essere allegati:

     a) certificazione atta a comprovare il titolo del richiedente;

     b) planimetria della zona, corredata ove possibile da documentazione fotografica;

     c) relazione geologica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, geolitologiche e strutturali di massima della zona;

     d) programma di massima delle modalità e fasi dell'indagine;

     e) atto di consenso del proprietario del terreno, del quale devono comunque essere comunicate le generalità o, in caso di diniego, richiesta di autorizzazione all'ingegnere capo del distretto minerario.

     Gli allegati di cui alle precedenti lettere, redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, devono essere presentati in duplice copia.

     L'autorizzazione di indagine è rilasciata, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dall'ingegnere capo del distretto minerario, che contemporaneamente ne dà avviso al proprietario del fondo. Essa ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data del rilascio.

     L'autorizzazione non può accordarsi per durata superiore a un anno e può essere prorogata per giustificati motivi una sola volta per durata non superiore a 120 giorni.

     Con il provvedimento di autorizzazione d'indagine sono dettate le prescrizioni particolari che l'interessato è tenuto ad assumere.

     Chi ottiene l'autorizzazione all'indagine deve servirsene nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo. Egli è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dei lavori di indagine.

     Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma. La liquidazione dei danni può essere effettuata in via provvisoria, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del distretto minerario, senza pregiudizio dell'eventuale azione giudiziaria.

     Con le modalità della presente legge è disposta la decadenza dall'autorizzazione nei casi di inadempienza agli obblighi stabiliti nel provvedimento stesso.

     Avverso la reiezione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'indagine o avverso il provvedimento che ne dichiara la decadenza è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'Assessore regionale per l'industria, che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 38. (Sanzioni amministrative).

     Salva la fattispecie di cui al secondo comma del precedente art. 29 le sanzioni amministrative del titolo V della L.R. 1 ottobre 1956, n. 54, sono elevate di tre volte.

 

TITOLO III

PIANO REGIONALE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

 

     Art. 39. (Definizione dei materiali lapidei di pregio).

     Nell'ambito delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della presente legge, i materiali lapidei di pregio sono riconosciuti di preminente interesse regionale.

     Sono materiali lapidei di pregio, agli effetti della presente legge, il marmo e le altre pietre per uso ornamentale. Ai fini di cui trattasi, sono assimilate a detti materiali, altresì, la pietra pomice di Lipari e le argille dei bacini estrattivi di Caltagirone, S. Stefano di Camastra e Sciacca, utilizzate per la fabbricazione di ceramiche artistiche, nonché le calcareniti della provincia di Trapani.

     Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, su proposta del Corpo regionale delle miniere e previo parere della Commissione di cui al precedente art. 2, può essere disposta la inclusione fra i materiali indicati al precedente comma di altri prodotti lapidei.

     Per il rilascio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei di pregio sono adottati gli interventi di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 40. (Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio).

     Il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e all'incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unità produttive e di occupazione; indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; coordinano gli interventi previsti dalla presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscono i programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.

 

     Art. 41. (Connessione del piano regionale per i materiali lapidei di pregio con la programmazione regionale).

     Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio è strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione nel settore del marmo e degli altri materiali lapidei di pregio.

     Il piano dei materiali lapidei di pregio deve essere opportunamente coordinato con quello delle cave. Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo economico di cui al tit. I della L.R. 10 luglio 1978, n. 16.

 

     Art. 42. (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio).

     Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, predisposto dalla Commissione di cui al precedente art. 2, è trasmesso, corredato dalla necessaria documentazione economica, tecnologica e giacimentologica, nel termine di un mese dall'approvazione, al Comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12, lett. a, della L.R. 10 luglio 1978, n. 16.

     Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 43. (Programma preliminare settoriale per i materiali lapidei di pregio).

     Entro 180 giorni dalla propria costituzione la Commissione di cui al precedente art. 2 presenta al Comitato regionale per la programmazione un programma preliminare settoriale, per l'inserimento con carattere di priorità nel piano regionale di sviluppo.

     Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, il programma preliminare settoriale di cui al primo comma, coordinato con quello delle cave, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attività del comparto sono funzionalmente vincolate.

 

TITOLO IV

    INTERVENTI CREDITIZI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

 

     Art. 44. (Fondo di rotazione).

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui al precedente art. 39.

     Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla L. 25 novembre 1971, n. 1041.

     L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria della pratiche, di tutti gli istituti e aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

     Alla dotazione del fondo si provvede mediante versamento, a carico del bilancio della Regione, dell'importo di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1980, e di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1981, 1982.

     Al fondo di rotazione, di cui al primo comma, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti previsti dagli articoli successivi.

 

     Art. 45. (Natura e definizione degli interventi).

     A carico del fondo di cui al precedente articolo sono disposti, in favore degli imprenditori singoli o associati, interventi creditizi a medio termine per:

     a) l'impianto e l'attivazione di cave e stabilimenti tecnicamente organizzati per l'estrazione, segagione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;

     b) l'ampliamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle unità di escavazione e trasformazione esistenti, diretti alla razionalizzazione degli impianti industriali;

     c) la realizzazione di opere sociali con particolare riguardo a quelle dirette al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro, alla dotazione antinfortunistica ed alla prevenzione delle malattie professionali;

     d) il trasferimento in zone industriali delle aziende di trasformazione esistenti.

     Per i programmi di cui alle precedenti lett. a e b l'intervento è esteso alla formazione di scorte di materie prime e ausiliarie per le lavorazioni entro il limite del 40 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli investimenti fissi.

 

     Art. 46. (Convenzione con l'IRFIS).

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione diretta a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 44 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

     E' fatto obbligo all'IRFIS di comunicare annualmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente titolo.

 

     Art. 47. (Misura e limiti degli interventi).

     I mutui agevolati hanno durata massima quindicennale, di cui i primi due destinati al preammortamento, e vengono concessi al tasso d'interesse a carico del mutuatario del 5 per cento, comprensivo di ogni onere e spesa.

     I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della quota di investimento globale fino a lire 2.000 milioni e in misura non superiore al 40 per cento della quota di investimento globale eccedente lire 2.000 milioni. Tali misure sono elevate rispettivamente al 60 e al 50 per cento per le iniziative a carattere cooperativistico.

     I rischi connessi ai finanziamenti di cui al precedente comma vengono coperti con garanzie reali, da iscriversi sui beni aziendali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075 ed alla L. 16 aprile 1954, n. 135 [29].

 

     Art. 48.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 49. (Istruttorie delle istanze).

     I finanziamenti previsti dagli articoli precedenti sono concessi dall'IRFIS sulla base di documentata istanza, corredata di un piano finanziario, di un progetto tecnico e di una relazione sulle attività che il richiedente abbia svolto ed intenda svolgere.

     L'istruttoria deve essere definita dal Comitato amministrativo di cui all'articolo precedente nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda.

     L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi è subordinata alla certificazione attestante che l'attività e gli impianti siano adeguati alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento ambientale.

     Gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziati a norma del presente titolo sono soggetti a vincolo di destinazione per il periodo di ammortamento del mutuo.

     L'inosservanza di tale obbligo, anche se per parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature finanziate, comporta la decadenza dai benefici concessi e il recupero delle somme finanziate che residuano al momento della risoluzione.

     Da tale momento e fino all'integrale pagamento di quanto dovuto si applica il maggior interesse determinato con le modalità di cui all'ultimo comma del successivo art. 50.

     Degli interventi deliberati l'IRFIS dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria.

 

     Art. 50. (Anticipazioni sui mutui).

     Nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 può provvedere alla deliberazione in favore del richiedente, nelle more dell'espletamento dell'istruttoria, su fidejussione bancaria o assicurativa, di un'anticipazione in misura del 20 per cento dell'importo ammissibile a finanziamento, elevata al 25 per cento per le imprese cooperative [31].

     Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire al Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48. apposita attestazione rilasciata dal comune o dal distretto minerario competente per territorio, dalla quale risulti l'avvenuto inizio dei lavori. In difetto, l'istituto erogatore procede immediatamente al recupero della anticipazione, con la maggiorazione di un interesse calcolato sulla base del prime rate medio praticato dall'istituto fra quelli vigenti rispettivamente alla data di erogazione e alla data di revoca dell'anticipazione.

 

TITOLO V

INTERVENTI VARI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

 

     Art. 51. (Contributi per le attrezzature).

     Allo scopo di favorire l'acquisizione delle attrezzature per l'attività estrattiva e di lavorazione dei materiali lapidei di pregio, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese singole nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchinari di escavazione e del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto dei macchinari di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio. Tali limiti sono elevati al 35 per cento per le imprese a carattere cooperativistico.

     Tali misure sono elevate al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature destinate alla captazione e all'abbattimento di fumi e di polveri di produzione.

 

     Art. 52. (Procedure per la concessione).

     Il contributo di cui al precedente art. 51 è erogato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa istruttoria del distretto minerario, ed è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro vigenti e delle norme dirette a tutelare la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

     L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e il recupero delle somme liquidate, con la maggiorazione di un interesse calcolato con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 50.

 

     Art. 53. (Vincolo di destinazione).

     I macchinari ammessi a contributo a norma del precedente art. 51 sono soggetti a vincolo di destinazione per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

     L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del beneficio concesso e il recupero delle somme liquidate.

 

     Art. 54. (Iniziative per il basalto).

     Al fine della valorizzazione dell'impiego del basalto dell'Etna, quale stralcio prioritario delle competenze previste dal penultimo comma dell'art. 3, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con istituti universitari e organismi specializzati che, in collaborazione con il distretto minerario, effettuino studi e sperimentazioni per la razionalizzazione delle tecniche di estrazione e di lavorazione per l'utilizzo del basalto medesimo come materiale lapideo di pregio, e prestino attività di consulenza sulle attività estrattive e trasformatrici nonché sull'impiego del prodotto finito.

 

     Art. 55. (Attività promozionale).

     I programmi di attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani, che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del tit. II della L.R. 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sarà destinato ai materiali lapidei siciliani.

     A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della L.R. 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonché l'indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed affidati per la esecuzione totalmente o parzialmente all'Istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilità regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino 100.000.000 di lire.

     La fase esecutiva avrà luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell'articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori economici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani.

     Rimane in facoltà dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 della L.R. 28 giugno 1966, n. 14.

     (Omissis) [32].

     Le disposizioni del presente articolo, compresa la facoltà di curare direttamente le iniziative promozionali previste dal quarto comma, si applicano, altresì, ai programmi di attività promozionale sul mercato interno italiano che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del tit. II della L.R. 28 giugno 1966, n. 14 [33].

     E' abrogato l'art. 1, lett, a, n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, in quanto l'attività dallo stesso prevista si intende compresa nel contesto dei programmi sul mercato interno italiano di cui al precedente comma [34].

     In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l’impegno a copertura dell’intera spesa prevista nel programma medesimo [35].

 

     Art. 56. (Esportazione nei mercati esteri).

     Allo scopo di favorire il collocamento all'estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari dal 1983 al 1989, alle imprese singole o associate, premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione [36].

     Le domande per la concessione dei premi, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca al termine di ogni semestre solare con riferimento alle operazioni effettuate nel semestre medesimo.

     I decreti di concessione dei premi devono essere emanati nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle relative istanze.

 

     Art. 57. (Indagini di campagna e di laboratorio).

     Allo scopo di migliorare la conoscenza dei giacimenti di materiali lapidei di pregio siciliani e delle caratteristiche tecnologiche e qualitative dei relativi prodotti e di promuoverne la valorizzazione, nell'ambito del piano di cui al precedente tit. III, il Corpo regionale delle miniere può condurre attraverso il servizio geologico e geofisico siciliano e avvalendosi della collaborazione di istituti universitari, di organismi specializzati e di liberi professionisti, indagini di campagna e di laboratorio.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 58. (Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale).

     L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad elaborare un piano pluriennale, di intesa con le categorie interessate e con le confederazioni sindacali, per l'organizzazione di corsi di qualificazione nonché di aggiornamento professionale riguardanti specializzazioni inerenti all'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

     Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale.

     I partecipanti a tali corsi hanno diritto ad un rimborso spese che verrà stabilito nel decreto assessoriale che indice i corsi stessi.

     I docenti dei corsi devono essere scelti preferibilmente tra i funzionari del Corpo regionale delle miniere e, in mancanza di essi, tra esperti delle materie trattate.

 

     Art. 59. (Infrastrutture).

     Le amministrazioni provinciali in cui ricadono i bacini marmiferi di Messina, Palermo e Trapani e nel cui territorio lavorano le imprese per l'estrazione e la lavorazione di materiali lapidei di pregio dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la realizzazione di infrastrutture, quali vie di accesso, elettrodotti, linee telefoniche, posti di pronto soccorso.

     Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture stesse sono a carico della Regione.

     Restano a carico dei privati gli allacciamenti ai singoli servizi.

     L'Assessorato regionale dell'industria, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, predispone un programma di ripartizione provinciale della spesa utilizzabile per infrastrutture, in misura proporzionale alla presenza di imprese settoriali nelle province interessate.

     Il programma di cui al precedente comma è sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     I piani e i progetti per le infrastrutture di cui al primo comma possono essere presentati anche dai comuni interessati, a favore dei quali, nell'ambito del programma di cui al quarto comma, l'Assessore regionale per l'industria dispone il finanziamento per la esecuzione delle opere [37].

 

     Art. 60. (Lavori di sbancamento).

     Per una più razionale coltivazione dei giacimenti da cava l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese singole o associate nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori di sbancamento dei materiali sterili di copertura fino al raggiungimento del primo strato utile del giacimento stesso, nonché per il trasporto dei predetti materiali sterili nel caso in cui questi vengano utilizzati per lavori di colmatura dei vuoti creati con le coltivazioni nella stessa cava e in cave limitrofe ai fini del recupero ambientale della zona. Il contributo di cui sopra è esteso alla spesa occorrente per l'eventuale esecuzione di sondaggi meccanici tendenti ad accertare la consistenza dei materiali sterili di copertura.

     L'erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52.

 

     Art. 61. (Cave di calcareniti della provincia di Trapani).

     Per assicurare condizioni di maggior sicurezza nelle lavorazioni delle cave di calcareniti della provincia di Trapani l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese, singole o associate, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'indagine, a mezzo prospezione geofisica e/o sondaggi meccanici, tendente ad individuare l'esistenza di vuoti dovuti a lavorazioni effettuate in passato nelle aree sottostanti a quelle da interessare ai nuovi lavori di coltivazione a cielo aperto. L'erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52.

     I piani per la realizzazione di infrastrutture di cui al precedente art. 59, per la provincia di Trapani devono riguardare anche il bacino in cui si sviluppano le cave di calcareniti.

 

     Art. 62. (Scuola professionale per il marmo).

     Per il completamento della scuola professionale per il marmo di Custonaci è autorizzata la spesa di lire 630.000.000.

 

     Art. 63. (Attrezzature per il porto di Trapani).

     Per sopperire alle esigenze manifestatesi per il carico dei materiali lapidei nel porto di Trapani la Presidenza della Regione è autorizzata ad acquistare idonee attrezzature, ivi compresa una macchina di sollevamento di portata non inferiore a 15 tonnellate, fino al limite di lire 1.000 milioni.

     Dette attrezzature entrano a far parte del patrimonio mobiliare della Regione e sono date in concessione con le modalità della L.R. 29 dicembre 1975, n. 89.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 64. (Non cumulabilità di benefici).

     I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge.

 

     Art. 65. (Coordinamento con altre disposizioni di legge).

     Si applicano, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla L.R. 1 ottobre 1956, n. 54.

     E' abrogato l'art. 6 del D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Art. 66. (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalità).

     Per le cave in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni i titolari delle medesime che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione delle presente legge al distretto minerario competente per territorio. Nel caso in cui, dopo che si è ottenuta l'autorizzazione definitiva, si intendano proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe a quella in atto disponibile, alla richiesta dovrà essere allegata apposita planimetria con l'indicazione dei confini.

     Il distretto minerario, sulla base della richiesta, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di cava che avrà validità di anni tre con decorrenza dal termine precisato nel comma precedente.

     Entro il termine di anni tre [38] dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati devono produrre la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 12 ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lett. d dello stesso comma, per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, la cui istruttoria verrà effettuata con le modalità di cui ai precedenti artt. 9 e 11.

     Nel caso in esame i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma del precedente art. 19.

 

     Art. 67. (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: titoli di preferenza).

     A modifica di quanto disposto dal precedente art. 15, per le cave in regolare esercizio il rilascio dell'autorizzazione deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale:

     a) al singolo esercente, proprietario o non del fondo, dove ricade il giacimento, nel caso in cui la porzione di giacimento coltivata o da coltivare abbia estensione sufficiente a permettere una lavorazione razionale;

     b) a più esercenti, proprietari o non di cave limitrofe, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento coltivate in ciascuna cava non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale. Gli esercenti dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione che sarà intestato ai consenzienti, e nei loro riguardi, soltanto se proprietari dei fondi, sarà riconosciuto il diritto all'indennizzo di cui all'art. 32;

     c) agli esercenti e proprietari di cave e fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento, interessato da ciascuno o ricadente in ciascun fondo, non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale; i proprietari dissenzienti, esercenti o non, saranno esclusi dall'autorizzazione a favore dei consenzienti e nei loro riguardi sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 32;

     d) al singolo proprietario non esercente, soltanto nel caso in cui la porzione di giacimento, ricadente nel suo fondo, abbia la caratteristiche di cui alla lett. a;

     e) a più proprietari di fondi limitrofi riuniti in forma associativa, qualora le porzioni di giacimento comprese nelle singole proprietà abbiano le caratteristiche di cui alla lett. b del presente articolo. I proprietari dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione e nei loro riguardi sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 32.

 

     Art. 67 bis. Iniziative per la valorizzazione dei siti dismessi [39]

     1. I comuni della Regione possono presentare, in deroga ai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, proposte per ottenere l'autorizzazione per l'avvio di iniziative senza scopo di lucro di carattere didattico, culturale e di promozione dell'artigianato presso i siti di cave abbandonate o la cui coltivazione si è conclusa. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 68.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1980-89, le seguenti spese (in milioni di lire):

     (Omissis)

     All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 7.200 milioni e 6.150 milioni, rispettivamente per l'anno 1981 e 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 5.2.1.5. "Interventi per l'industria marmifera".

 

 

 


[1] Nella presente legge, l’espressione “Comitato regionale per la programmazione”, ovunque ricorra, è stata soppressa per effetto dell'art. 3 della L.R. 10 marzo 2010, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 1999, n. 25.

[3] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 15 maggio 1991, n. 24.

[4] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 15 maggio 1991, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2010, n. 5.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[8] Sostituisce art. 39 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[11] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e così modificato dall'art. 44 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23. La prima disposizione è stata abrogata dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[14] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[15] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[17] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 14 giugno 1983, n. 64.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[19] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[20] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[22] Lettera così sostituita con art. 6 L.R. 1 marzo 1995, n. 19.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[24] Comma già sostituito con art. 7 L.R. 1 marzo 1995, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[25] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[26] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[27] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 6 dicembre 1984, n. 105.

[28] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 6 dicembre 1984, n. 105.

[29] Comma aggiunto con art. 18 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[30] Articolo abrogato con art. 14 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[31] Comma così sostituito con art. 19 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[32] Il quinto comma modifica art. 16 L.R. 28 giugno 1966, n. 14.

[33] Comma aggiunto con art. 58 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[34] Comma aggiunto con art. 58 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[35] Comma aggiunto dall’art. 82 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[36] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 10 dicembre 1984, n. 105.

[37] Comma aggiunto con art. 36 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[38] Per proroga termine v. art. 3 L.R. 18 gennaio 1988, n. 1.

[39] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.