Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 01/03/1995 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo I della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da estrarre e può essere rinnovata, a [...] |
Art. 3. 1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato al versamento della somma prevista dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127; con le modalità ivi [...] |
Art. 4. 1. Per le cave relative all'attività di cui all'articolo 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate in conformità a quanto disposto dalla [...] |
Art. 5. 1. Al terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, le parole: «in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni» sono sostituite con le seguenti: |
Art. 6. 1. Il primo comma, lettera b), dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. 1. All'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 8. 1. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, appartenenti al settore estrattivo e/o di lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della [...] |
Art. 9. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.6.82 - L.R. 1 marzo 1995, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.
(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).
TITOLO I
1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo I della
a) estratto della mappa catastale interessata alla attività estrattiva;
b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;
c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;
d) attestato di cui all'articolo 2 della
2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma I si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da estrarre e può essere rinnovata, a richiesta, previa nuova istruttoria da parte del distretto minerario.
2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
3. Qualora l'istanza di rinnovo preveda l'ampliamento dell'attività di cava l'autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità di cui all'articolo 1. Se l'istanza prevede il completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato in quanto non svolto nel periodo concesso ed in assenza di modifiche del regime vincolistico sull'area, I'autorizzazione è resa dall'ingegnere capo del distretto minerario, senza il ricorso all'iter procedurale di cui all'articolo 1.
4. Nei casi di istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate ai sensi della
1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato al versamento della somma prevista dall'articolo 19 della
2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'articolo 4 della
3. La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima da versare al rilascio
dell'autorizzazione.
4. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei di pregio è effettuato al completamento del programma di utilizzazione del giacimento, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
1. Per le cave relative all'attività di cui all'articolo 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate in conformità a quanto disposto dalla
2. Nelle more i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio comunicando al distretto minerario il nominativo del direttore dei lavori forniti dei requisiti previsti dal regolamento di polizia mineraria.
2 bis. La previsione, di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497 [3].
3. Per le cave di cui al comma 1 la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della
4. Ai titolari di cui al presente articolo l'ingegnere capo del distretto minerario applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 10 milioni in sostituzione delle sanzioni di cui all'articolo 29 della
TITOLO II
1. Al terzo comma dell'articolo 19 della
(Omissis).
1. Il primo comma, lettera b), dell'articolo 26 della
(Omissis).
1. All'articolo 29 della
(Omissis).
1. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, appartenenti al settore estrattivo e/o di lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, I'Assessore regionale per l'industria impartisce le direttive in ordine ai criteri ed alle modalità da applicarsi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'intensità degli aiuti non può comunque essere superiore a quella determinata dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Per una riapertura del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[3] Comma aggiunto con art. 3