§ 3.6.84 - L.R. 6 ottobre 1999, n. 25.
Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:06/10/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 19.
Art. 2.  Sopravvenienza del vincolo paesaggistico.
Art. 3.  Limiti dell'attività estrattiva all'interno dei parchi regionali.
Art. 4.  Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41.
Art. 5.  Competenze del Consiglio regionale delle miniere.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.6.84 - L.R. 6 ottobre 1999, n. 25.

Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava.

(G.U.R. 8 ottobre 1999, n. 48).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 19.

     1. [1].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al marmo e alle altre pietre per uso ornamentale nonché alle calcareniti della provincia di Trapani ed al basalto dell'Etna così come individuato dal decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986.

     3. Per le attività estrattive di cui al comma 1 è consentito l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di più cave.

     4. Ai fini di cui al comma 1 le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto ai progetti di cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei relativi allegati.

     5. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è riaperto e prorogato per un periodo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 2. Sopravvenienza del vincolo paesaggistico.

     1. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ricadenti in aree nelle quali è sopravvenuto vincolo di natura paesaggistica, ai fini della prosecuzione delle attività, il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali territorialmente competente è reso entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.

 

     Art. 3. Limiti dell'attività estrattiva all'interno dei parchi regionali.

     1. Gli Enti parco, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale dei materiali di cava possono consentire, limitatamente alle zone D di parco, l'apertura di nuove attività estrattive di modesta entità, come definita dal comma 2, dell'articolo 18, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, previa individuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei siti idonei anche in ragione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva. L'individuazione dei siti è soggetta all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

     2. La coltivazione delle cave di cui al comma 1 deve essere finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo di pregio da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco nonché per gli interventi da realizzare nei comuni del parco e per quelli comunque finalizzati al recupero ambientale.

     3. Le coltivazioni di cui al comma 1, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge in materia di cave, sono soggette al nulla osta dell'ente parco sentito il comitato tecnico-scientifico a condizione che si proceda al contestuale recupero ambientale delle aree di cava.

     4. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e ricadenti all'interno dei parchi regionali in zone classificate D, al fine della prosecuzione delle attività occorrerà apposito nulla osta rilasciato dal presidente dell'Ente parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, purché si proceda a contestuale recupero ambientale delle aree di cava utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Il nulla osta deve contenere adeguate prescrizioni per la minimizzazione dell'impatto ambientale e per la riduzione dei volumi estraibili autorizzati.

     5. Il mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni dell'Ente parco comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41. [2]

 

     Art. 5. Competenze del Consiglio regionale delle miniere.

     1. Le competenze attribuite alla Commissione regionale per i materiali da cava ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dal Consiglio regionale delle miniere, istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere il direttore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione preposto alla Direzione beni culturali.

     3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 1 marzo 1995, n. 19.

[2] Aggiunge la lettera d) all'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41.