§ 3.6.83 - L.R. 28 marzo 1995, n. 24.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:28/03/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si [...]
Art. 3.      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.6.83 - L.R. 28 marzo 1995, n. 24.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.

(G.U.R. 1° aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

     Art. 3.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.