§ 4.7.41 - L.R. 18 gennaio 1988, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 e disposizioni relative a proroghe di termini.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:18/01/1988
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge [...]
Art. 2.      1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, prorogate con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e con la legge regionale 30 [...]
Art. 3.      1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1988.
Art. 4.      1. Il termine di cui alla legge regionale 8 agosto 1985, n. 35, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1988.
Art. 5.      1. Il termine di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è ulteriormente prorogato al 29 febbraio 1988.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1988.


§ 4.7.41 - L.R. 18 gennaio 1988, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 e disposizioni relative a proroghe di termini.

(G.U.R. n. 4 del 19 gennaio 1987).

 

Art. 1.

     1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale.

 

     Art. 2.

     1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, prorogate con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e con la legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36, sono prorogate fino al 29 febbraio 1988.

     2. Per il suddetto periodo viene prorogata la validità dell'articolo 14, primo e secondo comma, e dell'articolo 15 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

 

     Art. 3.

     1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1988.

     2. La validità della autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1988 anche per le cave che hanno usufruito delle sanatorie.

 

     Art. 4.

     1. Il termine di cui alla legge regionale 8 agosto 1985, n. 35, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1988.

 

     Art. 5.

     1. Il termine di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è ulteriormente prorogato al 29 febbraio 1988.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1988.