§ 3.18.24 - L.R. 30 dicembre 1974, n. 53.
Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:30/12/1974
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) di cui all'art 7, lett. a) della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di L. 4.000 milioni, da [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 , è incrementato di lire 1.300 milioni da utilizzare [...]
Art. 4.      A valere sugli stanziamenti previsti all'art. 1 ed all'art. 3 della presente legge e limitatamente ad essi l'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.24 - L.R. 30 dicembre 1974, n. 53.

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'ente minerario siciliano.

(G.U.R. 31 dicembre 1974, n. 62).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) di cui all'art 7, lett. a) della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di L. 4.000 milioni, da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale delle società collegate, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

 

     Art. 2. [1].

     E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo di rotazione a gestione separata, con uno stanziamento di lire 3.000 milioni, da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 , è incrementato di lire 1.300 milioni da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale della società ISPEA e SORIM, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

 

     Art. 4.

     A valere sugli stanziamenti previsti all'art. 1 ed all'art. 3 della presente legge e limitatamente ad essi l'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, quanto a lire 2.500 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con gli artt. 24 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e quanto a lire 1.000 milioni, con la utilizzazione della spesa autorizzata dall'art. 4, primo comma della legge regionale 30 maggio 1972, n. 31.

     All'onere di lire 4.300 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 2 e 3 e ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Il termine di utilizzazione del fondo di rotazione già prorogato fino al 31 dicembre 1979 dall'art. 8 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è stato successivamente abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61.

[3] Commi 2° e 3° abrogati dall'art. 4, comma 2, della L.R. 11 aprile 1981, n. 54.