§ 3.18.13 - L.R. 7 marzo 1967, n. 18.
Istituzione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:07/03/1967
Numero:18


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente siciliano per la promozione industriale E.S.P.I., dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.
Art. 2.      Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Ente:
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire diecimila ciascuna.
Art. 5.      L'E.S.P.I. è autorizzato ad acquistare le azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la Società finanziaria siciliana che siano dalla medesima possedute, pagandone il prezzo in [...]
Art. 6.      Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi normali dell'Ente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, la gestione [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'E.S.P.I. mediante:
Art. 8.      Nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, l'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.
Art. 9.      Il Governo della Regione è tenuto ad emanare direttive per l'E.S.P.I. e per le imprese cui esso partecipa prevalentemente in applicazione del principio contenuto nell'art. 3 della legge [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      L'assemblea dei partecipanti si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno per deliberare sul bilancio consuntivo e sul programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo.
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Il bilancio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Esso è formulato in base ai risultati del bilancio conseguito dalle società di gruppo entro lo stesso periodo di tempo ed inserito in [...]
Art. 18.      Il posto di direttore generale è ricoperto a mezzo di concorso pubblico per titoli.
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Gli utili derivanti dall'attività dell'Ente sono destinati per i primi 20 anni ad incremento del fondo di dotazione. Successivamente saranno versati alla Regione ed agli altri enti partecipanti [...]
Art. 22.      All'onere complessivo di lire 100 miliardi previsto dalla presente legge, si provvede:
Art. 23.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 24.      Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui alle lett. b e c dell'art. 7, l'E.S.P.I. si avvarrà dell'istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla L. 27 febbraio 1965, n. 4, con [...]
Art. 25.      Tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale relative ad agevolazioni o benefici di qualsiasi natura in favore della SO.FI.S. si applicano all'E.S.P.I. per tutti gli atti [...]
Art. 26.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.18.13 - L.R. 7 marzo 1967, n. 18.

Istituzione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.).

(G.U.R. 11 marzo 1967, n. 11).

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente siciliano per la promozione industriale E.S.P.I., dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

 

     Art. 2.

     Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Ente:

     a) promuove la costituzione di società per azioni aventi per scopo l'impianto, l'esercizio, l'ammodernamento e la riconversione di attività industriali, nonché di società aventi come oggetto sociale infrastrutture civili, nonché opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e di villaggi turistici;

     b) partecipa a società aventi le caratteristiche e gli scopi di cui alla precedente lett. a;

     c) provvede al controllo, all'assistenza tecnica ed al coordinamento tecnico, produttivo, amministrativo e commerciale delle società di cui alle precedenti lett. a e b;

     d) promuove le necessarie concentrazioni di aziende operanti in settori produttivi omogenei o complementari;

     e) opera il risanamento ed il riassetto delle partecipazioni esistenti.

     E' vietato all'Ente di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette alle disposizioni della L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire diecimila ciascuna.

     Concorrono a formare il fondo di dotazione:

     a) le quote sottoscritte dalla Regione;

     b) le quote sottoscritte da enti ed istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziario, creditizio ed economico;

     c) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali e statali abbiano posizione maggioritaria;

     d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'E.S.P.I. a norma del successivo art. 21.

     Le quote di partecipazione previste dalle lett. b) e c) del presente articolo non possono complessivamente superare l'80 per cento delle quote sottoscritte dalla Regione e delle altre quote di cui alla lett. d).

     La cessione di quote del fondo è consentita, previa delibera del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suindicati sottoscrittori e con la salvaguardia della posizione di maggioranza della Regione siciliana.

     Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente [3].

 

     Art. 5.

     L'E.S.P.I. è autorizzato ad acquistare le azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la Società finanziaria siciliana che siano dalla medesima possedute, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.FI.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

     Il controvalore netto delle azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la SO.FI.S. costituisce credito della SO.FI.S. verso l'E.S.P.I. Il pagamento di detto credito è garantito dalla Regione anche per gli interessi legali.

     L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, ad acquistare, ove i possessori ne facciano richiesta a seguito di invito del medesimo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della Società finanziaria di cui non sia titolare l'Amministrazione regionale, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.FI.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

     Il controvalore netto delle azioni SO.FI.S. acquistate dall'E.S.P.I sarà corrisposto in titoli di credito, emessi dall'E.S.P.I., fruttiferi degli interessi legali e garantiti dalla Regione siciliana.

     Per gli enti ed istituti di diritto pubblico possessori di azioni della SO.FI.S., il controvalore netto può, a loro richiesta, essere corrisposto in quote di partecipazione dell'E.S.P.I.

     Decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.P.I. subentra di diritto all'Amministrazione regionale quale socio di maggioranza della Società finanziaria siciliana ed in tale qualità ne promuove la liquidazione.

 

     Art. 6.

     Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi normali dell'Ente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, la gestione dell'E.S.P.I. è assicurata dal presidente dell'Ente, nominato a norma del successivo art. 12, il quale assume all'uopo le funzioni di commissario straordinario.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'E.S.P.I. mediante:

     a) un apporto di lire 36.700.000.000;

     b) l'assegnazione di lire 21.500.000.000 da prelevarsi dalle somme previste dall'art. 1, n. 2, lett. b ed e della L. 27 febbraio 1965, n. 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

     c) l'assegnazione di L. 10.000.000.000 a cui si provvederà mediante prelievo, fino al detto ammontare, delle sopravvenienze attive di cui all'art. 2, lett. e della L. 27 febbraio 1965, n. 4, per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 1, n. 2, lett. d, della detta legge;

     d) un ulteriore apporto, fino alla concorrenza di L. 31.800.000.000, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla L. 24 ottobre 1966, n. 24.

     Di tale fondo L. 30.000.000.000 sono destinati esclusivamente alla promozione, al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche.

     Non più di un terzo della somma di cui al precedente comma può essere utilizzato dali'E.S.P.I. per il potenziamento ed il risanamento delle aziende del settore metalmeccanico alle quali abbia partecipato la SO.FI.S. A tal fine l'E.S.P.I. è tenuto a formulare apposito piano tecnico- finanziario. L'impiego delle somme previste dal presente comma formerà oggetto, in sede di approvazione del bilancio dell'E.S.P.I., di specifica e dettagliata relazione.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     Nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, l'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.

     Alle obbligazioni può essere accordata la garanzia della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di concerto con quello per l'industria e il commercio, previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 9.

     Il Governo della Regione è tenuto ad emanare direttive per l'E.S.P.I. e per le imprese cui esso partecipa prevalentemente in applicazione del principio contenuto nell'art. 3 della legge nazionale 22 dicembre 1956, n. 1589.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 11.

     L'assemblea dei partecipanti si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno per deliberare sul bilancio consuntivo e sul programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo.

     Spetta, altresì, all'assemblea di eleggere uno o più consiglieri di amministrazione designati dai partecipanti di minoranza in assemblea separata in proporzione delle loro rispettive quote risultanti dall'ultimo bilancio approvato, rispetto a quelle intestate alla Regione.

 

     Artt. 12. - 15.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 17.

     Il bilancio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Esso è formulato in base ai risultati del bilancio conseguito dalle società di gruppo entro lo stesso periodo di tempo ed inserito in allegato al bilancio della Regione siciliana.

     Entro il 30 giugno successivo esso è predisposto dal consiglio di amministrazione ed è presentato all'Assessorato dello sviluppo economico corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione e da quella del collegio dei revisori.

     Il bilancio, munito del parere della Ragioneria generale della Regione, espresso a termini dell'art. 7 della L. 29 dicembre 1962, n. 28, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale ed è allegato al bilancio della Regione.

 

     Art. 18.

     Il posto di direttore generale è ricoperto a mezzo di concorso pubblico per titoli.

     Il personale dell'Ente è costituito dal restante personale della SO.FI.S., effettivamente in servizio alla data del 7 marzo 1967, che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 1971 [7].

     Al detto personale sono garantiti la continuità del rapporto di lavoro e tutti i diritti acquisiti in dipendenza del contratto aziendale vigente, dal quale i rapporti di lavoro continueranno ad essere regolati.

     Il consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e delibera l'organico dell'ente.

     I posti di organico che rimangono vacanti saranno ricoperti esclusivamente a mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami.

     Non è consentito il distacco presso l'E.S.P.I di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti.

     Dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.P.I. è autorizzato ad avvalersi del personale di cui al secondo comma del presente articolo.

     Prima dell'espletamento del concorso, le funzioni del direttore generale saranno assunte dal presidente.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 20.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 21.

     Gli utili derivanti dall'attività dell'Ente sono destinati per i primi 20 anni ad incremento del fondo di dotazione. Successivamente saranno versati alla Regione ed agli altri enti partecipanti in misura proporzionale alle quote di ciascuno.

 

     Art. 22.

     All'onere complessivo di lire 100 miliardi previsto dalla presente legge, si provvede:

     a) per lire 36.700 milioni con le disponibilità esistenti e con gli stanziamenti autorizzati, a decorrere dall'esercizio 1967, dagli artt. 20 e 22 della L. 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modificazioni;

     b) per lire 16.500 milioni con parte della spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2, lett. b della L. 27 febbraio 1965, n. 4;

     c) per lire 5 miliardi con la spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2 lett. e della L. 27 febbraio 1965, n. 4;

     d) fino alla concorrenza di lire 10 miliardi mediante il prelievo, per il corrispondente ammontare, delle sopravvenienze previste all'art. 2, lett. e, della L. 27 febbraio 1965, n. 4;

     e) per lire 31.800 milioni utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla L. 24 ottobre 1966, n. 24.

 

     Art. 23.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 24.

     Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui alle lett. b e c dell'art. 7, l'E.S.P.I. si avvarrà dell'istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla L. 27 febbraio 1965, n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

 

     Art. 25.

     Tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale relative ad agevolazioni o benefici di qualsiasi natura in favore della SO.FI.S. si applicano all'E.S.P.I. per tutti gli atti ed operazioni che il medesimo compia in attuazione delle sue finalità istituzionali ed in applicazione della presente legge.

 

     Art. 26.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 31 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 32 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 L.R. 14 maggio 1976, n. 76.

[5] Articoli abrogati dalla nuova disciplina dettata dagli artt. 3-8 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[5] Articoli abrogati dalla nuova disciplina dettata dagli artt. 3-8 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[6] Articolo superato; v. ora artt. 13 e 14 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 24 maggio 1971, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[9] Articolo abrogato dall'art. 22 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.