§ 3.18.32 - L.R. 14 maggio 1976, n. 76.
Finanziamento dei piani di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente siciliano per la promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:14/05/1976
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979, predisposto dall'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è approvato come da [...]
Art. 2.      L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.
Art. 3.      Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'Ente provvede a controlli budgetari quadrimestrali redigendo all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite [...]
Art. 4.      Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge ciascuna società del gruppo, sulla base di selezioni effettuate attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede [...]
Art. 5.      Gli scostamenti accertati in sede di controlli fra previsioni e risultati, giudicati anomali e attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca [...]
Art. 6.      Gli studi, le ricerche e i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'E.S.P.I. a società di primaria importanza nazionale sulla base di deliberazioni [...]
Art. 7.      E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo autonomo a gestione separata di lire 2.000 milioni diretto ad assicurare ai dipendenti delle aziende del gruppo, non [...]
Art. 8.      L'utilizzazione del fondo di rotazione istituito con L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è prorogata fino al 31 dicembre 1979.
Art. 9.      L'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, il terzo comma dell'art. 17 ed il secondo comma dell'art. 37 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, sono abrogati.
Art. 10.      L'E.S.P.I. è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare massimo di lire 25.000 milioni, i debiti delle aziende controllate, nei confronti degli istituti bancari, al 31 dicembre 1975, o a [...]
Art. 11.      E' approvato il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Azienda asfalti siciliani limitatamente alla iniziativa per la produzione di materiali in grès.
Art. 12.      Per il risanamento finanziario delle società collegate all'Azienda asfalti siciliani il fondo istituito con l'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, è incrementato di lire 2.500 milioni.
Art. 13.      L'erogazione dello stanziamento previsto nel precedente art. 11 è subordinata all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, il quale deve [...]
Art. 14.      Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti della IMAC si applicano le stesse norme di cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 15.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 52.472 milioni, di cui lire 22.798 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e lire 29.674 [...]
Art. 16.      (Omissis)


§ 3.18.32 - L.R. 14 maggio 1976, n. 76.

Finanziamento dei piani di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente siciliano per la promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliani.

(G.U.R. 15 maggio 1976, n. 28).

 

 

TITOLO I

NORME PER L'E.S.P.I.

 

Art. 1.

     Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979, predisposto dall'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è approvato come da tabella A e relative note, allegata alla presente legge.

     Gli obiettivi del piano sono il risanamento, la ristrutturazione ed il potenziamento delle aziende controllate, nonché la realizzazione delle nuove iniziative come da tabella B allegata alla presente legge, nel mantenimento dei livelli occupazionali complessivi come da tabella C allegata alla presente legge [1].

     Al fabbisogno finanziario della quota relativa all'anno 1976, pari a complessive lire 48.772 milioni, si provvede:

     - quanto a lire 46.772 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'E.S.P.I.;

     - quanto a lire 2.000 milioni mediante la costituzione del fondo previsto al successivo art. 7 della presente legge.

     L'incremento del fondo di dotazione sarà utilizzato dall'Ente;

     a) per lire 21.312 milioni per aumenti di capitale sociale delle società del gruppo;

     b) per lire 24.460 milioni per interventi rivolti al risanamento finanziario delle società del gruppo;

     c) per lire 1.000 milioni per studi, ricerche e progetti esecutivi.

 

     Art. 2.

     L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.

     Detto programma deve contenere per ciascuna società:

     - l'indicazione degli investimenti da realizzare nell'anno;

     - i livelli di produzione;

     - la ristrutturazione degli organici e i relativi provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, e alla L. 20 maggio 1975, n. 164 e la riqualificazione del personale stesso;

     - l'utilizzazione dei dirigenti, impiegati, operai diretti ed indiretti;

     - i costi di gestione e di produzione e i livelli degli utili o delle perdite.

     Detto programma, per il 1976, dovrà essere presentato dall'Ente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che riferisce preventivamente alla Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'Ente provvede a controlli budgetari quadrimestrali redigendo all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite relazioni.

     L'Ente provvede, altresì, attraverso società di primaria importanza nazionale alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate [3].

     Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente a decorrere dall'esercizio 1981 [3].

 

     Art. 4.

     Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge ciascuna società del gruppo, sulla base di selezioni effettuate attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede alla nomina del direttore generale, previa autorizzazione dell'Ente da adottarsi con deliberazione.

     Detta deliberazione è subordinata al giudizio che sarà espresso da una commissione composta dal presidente dell'Ente, che la presiede, da due membri esterni, esperti nel settore in cui opera la società, nominati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio sentita la Giunta delle partecipazioni, e da due membri interni nominati dall'Ente.

     Per quanto riguarda i dirigenti si provvede secondo le modalità previste dal primo comma subito dopo la nomina del direttore generale che dovrà formulare un motivato parere sulla proposta di nomina.

     Il divieto di nuove assunzioni previsto dall'art. 9 della L.R. 16 agosto 1975, n. 59, viene mantenuto, limitatamente agli impiegati ed agli operai, fino all approvazione del programma di attuazione previsto dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     Gli scostamenti accertati in sede di controlli fra previsioni e risultati, giudicati anomali e attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca degli stessi, da adottare con provvedimento motivato da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

     Art. 6.

     Gli studi, le ricerche e i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'E.S.P.I. a società di primaria importanza nazionale sulla base di deliberazioni approvate dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale riferisce preventivamente alla Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea.

 

     Art. 7.

     E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo autonomo a gestione separata di lire 2.000 milioni diretto ad assicurare ai dipendenti delle aziende del gruppo, non utilizzabili per effetto delle operazioni di ristrutturazione e riconversione aziendale o per i quali non è possibile il ricorso ai benefici della vigente legislazione nazionale, la corresponsione di una indennità mensile che sarà erogata per il tramite della società interessata [4].

     Ai lavoratori di cui al comma precedente è riservato il trattamento normativo ed economico, comprensivo degli assegni familiari, spettante ai lavoratori per i quali si faccia ricorso alle L. 5 novembre 1968, n. 1115, e 20 maggio 1975, n. 164, e agli accordi interconfederali sulla Cassa integrazione guadagni e il salario garantito.

     L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è corrisposta nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di aprile.

     Il trattamento di cui al precedente comma è previsto per un periodo di 36 mesi.

     In relazione alle possibilità di riutilizzo nell'ambito delle società del gruppo, in attuazione del piano di investimenti, il personale di cui sopra è tenuto a partecipare, pena la cessazione del rapporto di lavoro, a corsi di riqualificazione e di riconversione professionale che saranno all'uopo indetti dall'Ente, che si avvale dei mezzi finanziari del fondo istituito con il presente articolo, nonché, ove possibile, di quelli contemplati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale.

 

     Art. 8.

     L'utilizzazione del fondo di rotazione istituito con L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

 

     Art. 9.

     L'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, il terzo comma dell'art. 17 ed il secondo comma dell'art. 37 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, sono abrogati.

 

     Art. 10.

     L'E.S.P.I. è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare massimo di lire 25.000 milioni, i debiti delle aziende controllate, nei confronti degli istituti bancari, al 31 dicembre 1975, o a sostituirsi ad esse mediante apposite stipulazioni contrattuali.

 

 

TITOLO II

NORME PER L'AZ.A.SI.

 

     Art. 11.

     E' approvato il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Azienda asfalti siciliani limitatamente alla iniziativa per la produzione di materiali in grès.

     Ai fini della realizzazione della iniziativa di cui al precedente comma il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 1.200 milioni.

 

     Art. 12.

     Per il risanamento finanziario delle società collegate all'Azienda asfalti siciliani il fondo istituito con l'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, è incrementato di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 13.

     L'erogazione dello stanziamento previsto nel precedente art. 11 è subordinata all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, il quale deve contenere, in particolare, indicazioni circa la ristrutturazione degli organici della collegata IMAC ed i provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, ed alla L. 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione dello stesso.

     Detto programma dovrà essere presentato dall'Azienda entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 14.

     Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti della IMAC si applicano le stesse norme di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 15.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 52.472 milioni, di cui lire 22.798 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e lire 29.674 milioni a carico del bilancio della Regione.

     La spesa autorizzata a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sarà ripartita in due quote di lire 17.798 milioni e di lire 5.000 milioni ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1976 e 1977.

     La spesa autorizzata a carico del bilancio della Regione sarà ripartita in tre quote di lire 13.351 milioni, di lire 10.530 milioni e di lire 5.793 milioni, ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [5].

 

 

 


[1] Tabelle non riportate.

[2] Comma abrogato con art. 10 L.R. 18 agosto 1978, n. 43.

[3] Comma così sostituito con art. 18, primo comma, L.R. 5 marzo 1979. n. 17.

[3] Comma così sostituito con art. 18, primo comma, L.R. 5 marzo 1979. n. 17.

[4] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

[5] Norma finanziaria.