§ 5.3.236 - L.R. 5 agosto 1982, n. 105.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982. Assestamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/08/1982
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Variazione all'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazione alla spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.      Per le finalità dell'art. 2 lett. a, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 10663.
Art. 4.      Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 79,6 milioni, che si iscrive al cap. 10706 [...]
Art. 5.      Lo stanziamento del cap. 10723 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 è interamente utilizzabile per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Art. 6.      Per la concessione di un sussidio straordinario in favore dell'associazione "Santa Maria Goretti" con sede in Petralia Soprana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire [...]
Art. 7.      Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 149, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, in favore del Centro Siciliano Sturzo con sede in Palermo, la spesa di lire 150 [...]
Art. 8.      Per la migliore conservazione e fruizione dell'isola di Motya il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla fondazione Whitaker con sede in Palermo un contributo straordinario di [...]
Art. 9.      Per l'avvio della programmazione nel settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1 milione che si iscrive al cap. 14951.
Art. 10.      Per favorire la commercializzazione del vino e dei prodotti agricoli in genere da parte di società a partecipazione regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1 [...]
Art. 11.      Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, relativamente al prodotto conferito nella campagna agrumaria 1981, è autorizzata, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.872 milioni che si iscrive [...]
Art. 13.      Per l'anno finanziario 1982 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sussidi straordinari a favore di cooperative di produzione [...]
Art. 14.      La spesa autorizzata all'art. 2, secondo comma della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è incrementata, per [...]
Art. 15.      Per l'espletamento dei compiti istruttori di cui allo art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, la spesa autorizzata con l'art. 71 della legge regionale 6 [...]
Art. 16.      Per le finalità di cui all'art. 80 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. [...]
Art. 17.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 118, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 7 milioni, che si iscrive al cap. 36602.
Art. 18.      Per il saldo degli oneri a carico della Regione fino al 31 ottobre 1974 per i posti di professore, aiuti ed assistenti nelle Università degli studi della Sicilia per i quali è stata autorizzata [...]
Art. 19.      La spesa autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, per le finalità del titolo I della legge medesima, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 1.500 [...]
Art. 20.      La spesa autorizzata per le finalità del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 1.000 milioni e si iscrive al [...]
Art. 21.      La spesa autorizzata dall'art. 1 lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per [...]
Art. 22.      La spesa autorizzata dall'art. 1 lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, [...]
Art. 23.      Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 650 milioni che si iscrive al cap. 47704.
Art. 24.      Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è [...]
Art. 25.      Per l'anno finanziario 1982 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 1.900 milioni e si iscrive al cap. 48002.
Art. 26.      Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo [...]
Art. 27.      L'importo del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, per l'esercizio [...]
Art. 28.      Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania e dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana sono corrisposte [...]
Art. 29.      Per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni che si iscrive al cap. 48554.
Art. 30.      Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive [...]
Art. 31.      Per il completamento del programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca [...]
Art. 32.      Per la campagna di ammasso volontario della manna dell'anno 1982, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio [...]
Art. 33.      Per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore dei consorzi tra cooperative vitivinicole per l'installazione e ristrutturazione di centrali di [...]
Art. 34.      Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore [...]
Art. 35.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 nonché dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio [...]
Art. 36.      Per la liquidazione, in unica soluzione, del concorso interessi su prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1, primo capoverso, della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, a [...]
Art. 37.      Le disponibilità del cap. 55572 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono utilizzate per la viabilità rurale nei territori collinari [...]
Art. 38.      Per le finalità previste dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 39.      Per le finalità previste dall'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata la spesa di lire 3.798,9 milioni che si iscrive al cap. 55588.
Art. 40.      Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.500 milioni che si iscrive al cap. 55597.
Art. 41.      Per le finalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 11.500 milioni, di cui lire 7.500 [...]
Art. 42. 
Art. 43.      Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali maturati alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi alle opere irrigue di cui all'art. 4 della [...]
Art. 44.      Per le finalità previste dall'art. 2, lettere a e b, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 35.000 milioni, di cui lire [...]
Art. 45.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, fino ad un massimo di lire 4.000 milioni, le proprie disponibilità finanziarie per il pagamento della revisione prezzi nascenti da [...]
Art. 46.      Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è autorizzato ad erogare, a favore di società cui partecipi [...]
Art. 47.      Le disponibilità del cap. 56913 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono utilizzate per lavori idraulico - forestali urgenti o di [...]
Art. 48.      Per le finalità dell'art. 9, lett. b, della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti ( AST) di [...]
Art. 49.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a valere sulle disponibilità del cap. 60652, è autorizzato a versare al Ministero del Tesoro le somme dovute per subentro in garanzia del [...]
Art. 50.      Per le finalità previste dagli articoli 30 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di [...]
Art. 51.      Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.650 milioni che si iscrive al cap. 64935.
Art. 52.      Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Trapani di un secondo bacino di carenaggio della capacità di sollevamento di non più di 4.000 tonnellate, nonché per [...]
Art. 53. 
Art. 54.      Per la realizzazione dell'invaso sul torrente Gibbesi e della relativa condotta di adduzione, in conformità dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dell'art. 6 della legge [...]
Art. 55.      Per la realizzazione delle opere già intraprese in attuazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è autorizzata, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 56.      La spesa autorizzata dall'art. 29 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 e successive aggiunte e [...]
Art. 57.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni che si [...]
Art. 58.      Per il rifacimento e l'adeguamento della rete idrica di distribuzione del comune di Gela è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 13 mila milioni, che si iscrive al cap. [...]
Art. 59.      Per le finalità previste dall'art. 32, terzo comma, lett. d, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni che si [...]
Art. 60.      Per la concessione alle cooperative agrumicole ed ortofrutticole e loro consorzi e alle associazioni di produttori di contributi sugli interessi dei finanziamenti ottenuti dagli istituti ed enti [...]
Art. 61.      Per l'incremento del fondo di rotazione presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ( CRIAS) previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è autorizzata, [...]
Art. 62.      Per le finalità di cui all'art. 105 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.464 milioni che si iscrive al cap. [...]
Art. 63.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 64.      Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, limitatamente ai programmi realizzati sino al 31 dicembre 1980, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa [...]
Art. 65.      Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi all'esecuzione di opere presso l'Università di Catania, di cui all'art. 12 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e successive [...]
Art. 66.      Per il completamento delle opere edilizie previste dall'art. 1 lett. a, della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, nonché per l'accrescimento, rinnovo e miglioramento delle attrezzature [...]
Art. 67.      Per il completamento degli interventi nel settore delle opere igienico-sanitarie, di cui al programma predisposto in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è [...]
Art. 68.      Per le finalità della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni e si iscrive al cap. 82606.
Art. 69.      Per la realizzazione del Palazzo dei Congressi nella città di Agrigento è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 87371.
Art. 70.      Per le finalità del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni che si iscrive [...]
Art. 71.      Per l'integrale copertura finanziaria del piano di finanziamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 380 del 2 novembre 1979, in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 16 [...]
Art. 72.      Per ripianare il disavanzo di gestione dell'Azienda siciliana trasporti (AST), relativo all'anno 1980, è autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1982, il [...]
Art. 73.      Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle FFDD della Regione siciliana Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle FFDD della [...]
Art. 74.      Per il pagamento di missioni espletate nell'anno 1981 per servizio straordinario di repressione di pascoli abusivi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 2 [...]
Art. 75.  Disposizioni finali.
Art. 76.      I capitoli aggiunti compresi nell'annesso n. 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, corrispondenti ai capitoli istituiti con la presente legge, sono soppressi.
Art. 77.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 5.3.236 - L.R. 5 agosto 1982, n. 105.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982. Assestamento.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36 S.O.).

 

Art. 1. Variazione all'entrata del bilancio della Regione.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 2. Variazione alla spesa del bilancio della Regione.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

 

     Art. 3.

     Per le finalità dell'art. 2 lett. a, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 10663.

 

     Art. 4.

     Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 79,6 milioni, che si iscrive al cap. 10706 quale aumento della quota associativa della Regione per gli anni 1981 e 1982.

 

     Art. 5.

     Lo stanziamento del cap. 10723 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 è interamente utilizzabile per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     Per i comuni che registrano, a causa del movimento turistico sensibili variazioni in aumento tra la popolazione residenziale e quella dimorante è consentita una maggiorazione delle assegnazioni sul fondo per i servizi previsti dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     La predetta maggiorazione è specificatamente destinata a maggiori spese derivanti da oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti idriche e fognanti, da esigenze di pulizia ordinaria e straordinaria dei litorali e dei centri abitati, nonché per servizi relativi alla circolazione stradale e alla vigilanza sui litorali.

     Alla assegnazione integrativa provvede il Presidente della Regione. Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni.

     Le spese autorizzate dal primo comma dell'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 89, a decorrere dall'anno finanziario 1982, sono iscritte n appositi fondi dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Presidenza della Regione.

 

     Art. 6.

     Per la concessione di un sussidio straordinario in favore dell'associazione "Santa Maria Goretti" con sede in Petralia Soprana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 10742.

 

     Art. 7.

     Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 149, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, in favore del Centro Siciliano Sturzo con sede in Palermo, la spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 10745.

 

     Art. 8.

     Per la migliore conservazione e fruizione dell'isola di Motya il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla fondazione Whitaker con sede in Palermo un contributo straordinario di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 10746.

 

     Art. 9.

     Per l'avvio della programmazione nel settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1 milione che si iscrive al cap. 14951.

 

     Art. 10.

     Per favorire la commercializzazione del vino e dei prodotti agricoli in genere da parte di società a partecipazione regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1 milione che si iscrive al cap. 14952.

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, relativamente al prodotto conferito nella campagna agrumaria 1981, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive al cap. 15017.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.872 milioni che si iscrive al cap. 33701.

 

     Art. 13.

     Per l'anno finanziario 1982 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sussidi straordinari a favore di cooperative di produzione e lavoro, aventi sede legale ed operanti nell'ambito della Regione siciliana.

     Tali sussidi saranno erogati, previo parere della competente Commissione legislativa, sulla base di documentata richiesta da parte delle cooperative che evidenzi un piano tendente al risanamento economico ed alla promozione ed al potenziamento delle rispettive attività.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni che si iscrive al cap. 35208.

 

     Art. 14.

     La spesa autorizzata all'art. 2, secondo comma della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 35312.

 

     Art. 15.

     Per l'espletamento dei compiti istruttori di cui allo art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, la spesa autorizzata con l'art. 71 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 200 milioni e si iscrive al cap. 35462.

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui all'art. 80 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 35463.

 

     Art. 17.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 118, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 7 milioni, che si iscrive al cap. 36602.

 

     Art. 18.

     Per il saldo degli oneri a carico della Regione fino al 31 ottobre 1974 per i posti di professore, aiuti ed assistenti nelle Università degli studi della Sicilia per i quali è stata autorizzata con la legge regionale la stipula di apposita convenzione con le Università interessate, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 11,1 milioni che si iscrive al cap. 37656.

 

     Art. 19.

     La spesa autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, per le finalità del titolo I della legge medesima, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 1.500 milioni e si iscrive al cap. 41706.

 

     Art. 20.

     La spesa autorizzata per le finalità del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 41953.

 

     Art. 21.

     La spesa autorizzata dall'art. 1 lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 47651.

 

     Art. 22.

     La spesa autorizzata dall'art. 1 lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 47652.

 

     Art. 23.

     Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 650 milioni che si iscrive al cap. 47704.

 

     Art. 24.

     Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1982, di lire 900 milioni e si iscrive al cap. 48001.

 

     Art. 25.

     Per l'anno finanziario 1982 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 1.900 milioni e si iscrive al cap. 48002.

 

     Art. 26.

     Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7 e dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato, per l'anno finanziario 1982, nell'importo di lire 5.100 milioni e si iscrive al cap. 48004.

 

     Art. 27.

     L'importo del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, per l'esercizio finanziario 1982, a lire 1.500 milioni per il Teatro Massimo di Palermo ed a lire 1.700 milioni per il Teatro Massomo Bellini di Catania, e si iscrive al cap. 48008.

 

     Art. 28.

     Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania e dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana sono corrisposte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54.

 

     Art. 29.

     Per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni che si iscrive al cap. 48554.

 

     Art. 30.

     Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.

 

     Art. 31.

     Per il completamento del programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia mediante l'acquisto di mezzi nautici da affidare in gestione agli enti ed ai corpi preposti al controllo della pesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni che si iscrive al cap. 50401.

 

     Art. 32.

     Per la campagna di ammasso volontario della manna dell'anno 1982, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio tra i produttori avente sede a Castelbuono, un contributo straordinario nella misura stabilita dall'art. 38 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 70 milioni che si iscrive al cap. 55027.

 

     Art. 33.

     Per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore dei consorzi tra cooperative vitivinicole per l'installazione e ristrutturazione di centrali di imbottigliamento per la commercializzazione in Italia ed all'estero del vino siciliano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1 milione che si iscrive al cap. 55028.

 

     Art. 34.

     Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 24.519,5 milioni, che si iscrive ai capitolo 55310, 55316 e 55318, rispettivamente per lire 9.248,6 milioni, per lire 7.270,9 milioni e per lire 8.000 milioni.

 

     Art. 35.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 nonché dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 13.000 milioni che si iscrive quanto a lire 5.000 milioni al cap. 55484 e quanto a lire 8.000 milioni al cap. 55485.

 

     Art. 36.

     Per la liquidazione, in unica soluzione, del concorso interessi su prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1, primo capoverso, della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, a favore delle aziende agricole cui è stato concesso il relativo nulla osta da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 28,6 milioni che si iscrive al cap. 55515.

 

     Art. 37.

     Le disponibilità del cap. 55572 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono utilizzate per la viabilità rurale nei territori collinari e montani.

     Per le strade interpoderali in contributo regionale resta fissato nella misura massima del 97 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 38.

     Per le finalità previste dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 55582.

 

     Art. 39.

     Per le finalità previste dall'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata la spesa di lire 3.798,9 milioni che si iscrive al cap. 55588.

 

     Art. 40.

     Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.500 milioni che si iscrive al cap. 55597.

     I termini di cui alle lettere a e b dell'art. 5 della predetta legge 11 aprile 1981, n. 57, sono prorogati al 31 marzo 1982.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 11 aprile 1981, n. 57, è prorogato al 30 settembre 1982.

 

     Art. 41.

     Per le finalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 11.500 milioni, di cui lire 7.500 milioni per l'art. 9 e lire 4.000 milioni per l'art. 10, che si iscrive al cap. 55629.

 

     Art. 42. [1].

     Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, mediante la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie disposte dagli articoli 1 e 3 della legge medesima, nonché dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. 55630.

     Per l'attuazione dei predetti interventi si prescinde dagli adempimenti di cui ai comma quinto e sesto dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

 

     Art. 43.

     Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali maturati alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi alle opere irrigue di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 30.000 milioni che si iscrive al cap. 55910.

 

     Art. 44.

     Per le finalità previste dall'art. 2, lettere a e b, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 35.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per la lett. a e lire 15.000 milioni per la lett. b, che si iscrive al cap. 55911.

     Ai fini dell'utilizzazione delle spese autorizzate dal presente articolo si prescinde dalle modalità previste nel secondo comma del predetto art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

 

     Art. 45.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, fino ad un massimo di lire 4.000 milioni, le proprie disponibilità finanziarie per il pagamento della revisione prezzi nascenti da obblighi contrattuali assunti dallo stesso Ente per il completamento di opere pubbliche a sostegno della zootecnia, di cui all'art. 45, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34.

 

     Art. 46.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è autorizzato ad erogare, a favore di società cui partecipi l'Ente di sviluppo agricolo, che operano nel settore zootecnico con capitale a prevalente partecipazione pubblica, prestiti di esercizio e prestiti per l'estinzione di passività a breve o medio termine, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

     Salva restando ogni altra disposizione relativa ai prestiti erogati a carico del fondo di rotazione suindicato, i prestiti per l'estinzione di passività dovranno essere rimborsati in 15 annualità.

     Per le finalità previste dal presente articolo, il fondo di rotazione suddetto è incrementato di lire 7.000 milioni, per l'anno 1982, e si iscrive al cap. 56007.

 

     Art. 47.

     Le disponibilità del cap. 56913 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono utilizzate per lavori idraulico - forestali urgenti o di completamento di opere in corso di esecuzione.

 

     Art. 48.

     Per le finalità dell'art. 9, lett. b, della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti ( AST) di un contributo di lire 250 milioni, quale ultima rata di ammortamento dei prestiti contratti dall'Azienda per le finalità dell'art. 9 della legge medesima, che si iscrive al cap. 60502.

     Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'ente mutuante.

 

     Art. 49.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a valere sulle disponibilità del cap. 60652, è autorizzato a versare al Ministero del Tesoro le somme dovute per subentro in garanzia del credito vantato dall'ufficio liquidatore Ente zolfi italiano nei confronti dell'Ente minerario siciliano, per finanziamenti concessi alle miniere di zolfo Lucia, Zimbalio, Ogliastrello e La Grasta.

 

     Art. 50.

     Per le finalità previste dagli articoli 30 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. 64909.

 

     Art. 51.

     Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.650 milioni che si iscrive al cap. 64935.

     L'erogazione dei contributi previsti nel citato art. 22 della legge regionale n. 85 del 1980 avverrà con le modalità stabilite dall'art. 21 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, modificato con l'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96. Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute e non regolarizzate entro il 15 gennaio 1982.

 

     Art. 52.

     Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Trapani di un secondo bacino di carenaggio della capacità di sollevamento di non più di 4.000 tonnellate, nonché per la dotazione di attrezzature per la migliore utilizzazione del bacino esistente e del nuovo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, a favore della Società Bacino di carenaggio di Trapani, la concessione di un contributo straordinario, ad integrazione di quello concesso a norma del quinto comma dell'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, di lire 2.500 milioni che si iscrive al cap. 64952 [2].

 

     Art. 53. [3].

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano di promozione industriale è incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.000 milioni per l'attuazione della iniziativa ESPIFIME relativa agli interventi produttivi nelle zone industriali mediante la realizzazione di rustici e relative infrastrutture, e si iscrive al cap. 65101.

 

     Art. 54.

     Per la realizzazione dell'invaso sul torrente Gibbesi e della relativa condotta di adduzione, in conformità dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 30.000 milioni che si iscrive al cap. 65453.

     Detta somma sarà versata all'Ente minerario siciliano ( EMS).

 

     Art. 55.

     Per la realizzazione delle opere già intraprese in attuazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 14.600 milioni che si iscrive al cap. 65576.

     La ripartizione della somma stanziata ai sensi del precedente comma è affettuata dall'Assessore regionale per l'industria; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, quinto comma, e 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, come modificati con l'art. 20, terzo e quarto comma, della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3.

     Il cap. 64801 è incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, della somma di lire 5.400 milioni.

 

     Art. 56.

     La spesa autorizzata dall'art. 29 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 e successive aggiunte e modificazioni, è ulteriormente incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 2.000 milioni e si iscrive al cap. 68356.

 

     Art. 57.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al cap. 68582.

 

     Art. 58.

     Per il rifacimento e l'adeguamento della rete idrica di distribuzione del comune di Gela è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 13 mila milioni, che si iscrive al cap. 69911.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare la somma di cui al comma precedente all'ente acquedotti siciliani( EAS) a cui viene affidata l'esecuzione delle opere.

 

     Art. 59.

     Per le finalità previste dall'art. 32, terzo comma, lett. d, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni che si iscrive al cap. 70791.

 

     Art. 60.

     Per la concessione alle cooperative agrumicole ed ortofrutticole e loro consorzi e alle associazioni di produttori di contributi sugli interessi dei finanziamenti ottenuti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni è incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 4.000 milioni e si iscrive al cap. 75220.

     Per la concessione di garanzie in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia ai fini dell'erogazione di ulteriori anticipazioni alle cooperative agrumicole ed ortofrutticole e loro consorzi ed alle associazioni di produttori, il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 2.000 milioni e si iscrive al cap. 75221.

     Per gli interventi di cui ai precedenti commi si applicano le modalità e i termini stabiliti con l'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 61.

     Per l'incremento del fondo di rotazione presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ( CRIAS) previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 60.000 milioni che si iscrive al cap. 75608.

 

     Art. 62.

     Per le finalità di cui all'art. 105 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.464 milioni che si iscrive al cap. 75612.

 

     Art. 63.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 75802.

 

     Art. 64.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, limitatamente ai programmi realizzati sino al 31 dicembre 1980, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni che si iscrive al cap. 75809.

 

     Art. 65.

     Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi all'esecuzione di opere presso l'Università di Catania, di cui all'art. 12 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.612 milioni e si iscrive al cap. 77404.

 

     Art. 66.

     Per il completamento delle opere edilizie previste dall'art. 1 lett. a, della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, nonché per l'accrescimento, rinnovo e miglioramento delle attrezzature delle istituzioni di assistenza sanitaria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 8.000 milioni che si iscrive al cap. 81505.

 

     Art. 67.

     Per il completamento degli interventi nel settore delle opere igienico-sanitarie, di cui al programma predisposto in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.000 milioni, che si iscrive al cap. 82503.

 

     Art. 68.

     Per le finalità della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni e si iscrive al cap. 82606.

 

     Art. 69.

     Per la realizzazione del Palazzo dei Congressi nella città di Agrigento è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 87371.

 

     Art. 70.

     Per le finalità del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni che si iscrive al cap. 87516.

 

     Art. 71.

     Per l'integrale copertura finanziaria del piano di finanziamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 380 del 2 novembre 1979, in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.900 milioni che si iscrive al cap. 88255.

 

     Art. 72.

     Per ripianare il disavanzo di gestione dell'Azienda siciliana trasporti (AST), relativo all'anno 1980, è autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1982, il contributo di lire 7.905,2 milioni che si iscrive al cap. 88851.

 

     Art. 73.

     Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle FFDD della Regione siciliana Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle FFDD della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte rispettivamente le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.

 

     Art. 74.

     Per il pagamento di missioni espletate nell'anno 1981 per servizio straordinario di repressione di pascoli abusivi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 2 milioni che si iscrive al cap. 1004 del bilancio dell'Azienda FFDD della Regione siciliana.

 

     Art. 75. Disposizioni finali.

     Gli stanziamenti dell'anno 1982 relativi ai fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982- 1984" inclusi negli elenchi n. 5 e n. 6 di cui all'art. 79 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, sono incrementati rispettivamente di lire 30.000 milioni e di lire 50.000 milioni.

     In relazione a quanto disposto nel precedente comma la dotazione del "progetto prioritario" "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti", incluso nell'elemento di programma 6.2.2.4. del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1982- 1984, è incrementato di lire 30.000 milioni ed è altresì istituito il nuovo progetto prioritario "Rafforzamento patrimoniale della Sicilcassa" con la dotazione di lire 50.000 milioni.

 

     Art. 76.

     I capitoli aggiunti compresi nell'annesso n. 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, corrispondenti ai capitoli istituiti con la presente legge, sono soppressi.

     I residui risultanti al 1 gennaio 1982 sui predetti capitoli aggiunti soppressi e i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 77.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 27 maggio 1987, n. 27.

[3] Vedi gli artt. 34 della L.R. 4 gennaio 1984, n.1, e 4 della L.R. 15 maggio 1991, n. 23.