§ 3.9.16 - L.R. 13 marzo 1975, n. 5.
Provvedimenti per la pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:13/03/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione di iniziative intese al potenziamento della pesca in Sicilia, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.
Art. 2.      Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, proprietari per almeno tredici carati di natanti iscritti nei compartimenti [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Le cooperative, le associazioni ed i consorzi di pescatori e di armatori possono altresì ottenere la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato, nella misura massima [...]
Art. 5.      I pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative tra pescatori e loro consorzi e le società possono ottenere la concessione di contributi a fondo perduto:
Art. 6.      I contributi di cui alle lett. a e b dell'art. 3 della presente legge possono essere concessi nella misura del 25 % e quelli di cui alla lett. c nella misura del 30 % della spesa necessaria a [...]
Art. 7.      I benefici previsti dagli articoli precedenti sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su documentata istanza dell'interessato, sentito [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui all'art. 3 e all'art. 5, primo comma, lett. b, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi sul [...]
Art. 8-bis.      In favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, indicati nel precedente art. 2, è concesso un contributo sugli interessi relativi a prestiti per capitali di esercizio e relativi a [...]
Art. 9.      I contributi previsti dai precedenti artt. 8 e 8-bis sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, per il commercio, [...]
Art. 10.      Per le finalità previste agli artt. 3, 4 e 5 in favore di cooperative e loro consorzi, il fondo di rotazione dell'IRCAC, istituito con l'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e [...]
Art. 11.      I tassi di interesse riconosciuti agli istituti di credito per le operazioni previste dalla presente legge sono determinati periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Art. 12.      L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni delle cooperative di pescatori e loro Consorzi.
Art. 13.      Il credito derivante dai finanziamenti di cui all'art. 3 è garantito da ipoteca navale sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate ai natanti stessi.
Art. 14.      I rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono coperti da un fondo di garanzia sussidiaria istituito presso l'IRFIS.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a finanziare opere per la costruzione o l'ampliamento di mercati ittici, l'ammodernamento o l'acquisto delle istallazioni per la [...]
Art. 18.      Nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la protezione delle risorse biologiche, nonché per ricerche di biologia marina applicata alla pesca e di tecnologie [...]
Art. 19.      Il Consiglio regionale della pesca:
Art. 20.      L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a concedere su richiesta degli istituti od enti incaricati delle ricerche un finanziamento fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile [...]
Art. 23.      Ai pescatori effettivamente imbarcati, anche se assistiti dalla Cassa marittima meridionale, è corrisposto, in caso di malattia o di infortunio, un'indennità integrativa giornaliera di lire [...]
Art. 24.      L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INAM e con l'INAIL ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo [...]
Art. 25.      Per le finalità previste nei precedenti artt. 23 e 24 è istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione, il cui ammontare è fissato in lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 26.      L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa marittima meridionale ai fini dell'assunzione a carico della Regione dell'onere derivante [...]
Art. 27.      Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
Art. 28.      Per i fini di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 29.      Per l'anno finanziario in corso e successivi, le spese autorizzate per le finalità della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione in relazione alle effettive necessità e nel [...]
Art. 30.      All'onere di lire 5.960 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 1.960 milioni utilizzando parte delle [...]


§ 3.9.16 - L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

Provvedimenti per la pesca.

(G.U.R. 15 marzo 1975, n. 11).

 

Art. 1.

     Per la realizzazione di iniziative intese al potenziamento della pesca in Sicilia, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, proprietari per almeno tredici carati di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nel territorio della Regione da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le cooperative di pescatori e loro consorzi e le società di pescatori e/o armatori che abbiano sede legale nella Regione.

     Per i pescatori e gli armatori il limite di tredici carati è ridotto a dodici nel caso di comproprietà del natante da parte dell'altro coniuge.

     I pescatori e gli armatori devono dimostrare di avere esercitato l'attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza per la richiesta dei contributi di cui alla presente legge.

     Il limite di tre anni di cui al precedente comma è ridotto a due per i lavoratori emigrati e per i giovani che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età.

     Nel caso di società, cooperative e loro consorzi, almeno il 60 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario di pescatori o armatori aventi i requisiti di cui ai precedenti commi [1].

     Possono infine beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge gli armatori che, anche se non proprietari di natanti da pesca, possono dimostrare di aver esercitato la pesca per almeno due anni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo per la costruzione, senza preventiva demolizione, di motobarche, non superiori a trdici metri alle perpendicolari, non armate nè armabili a strascico [2].

 

     Art. 3. [3]

     I soggetti di cui all'art. 2 possono ottenere la concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa sostenuta, nonché finanziamenti a tasso agevolato fino al 35 per cento della spesa anzidetta, e comunque non oltre i limiti fissati dalla normativa comunitaria per la cumulabilità tra contributi e finanziamenti, per le seguenti finalità:

     a) per la costruzione di motobarche o motopescherecci non armati né armabili a strascico, aventi lunghezza non superiore a nove metri fra le perpendicolari, senza obbligo di preventiva demolizione. I finanziamenti verranno prioritariamente accordati ad imbarcazioni con rilevanti innovazioni tecniche e di sicurezza sul piano costruttivo;

     b) per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri [3]a, previa demolizione di motopesca a strascico per un equivalente tonnellaggio di stazza lorda. I natanti offerti in demolizione devono risultare iscritti da almeno cinque anni nei registri delle capitanerie di porto della Regione siciliana prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in esercizio da almeno due anni. L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di contributo, abbiano subito perdite di natanti per cause accidentali - o i cui natanti risultino, a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiati o distrutti - da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonché per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che possiedano i requisiti di cui al comma terzo o al comma quarto dell'art. 2;

     c) per la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio ed il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motore su scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio, purché costruiti da non più di trent'anni. I predetti scafi devono essere iscritti, da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani.

     I soggetti di cui all'articolo 2, che nell'ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri delle capitanerie di porto della Regione siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall'articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purché la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento [3]b.

     Per le iniziative poste in essere da cooperative di pescatori e loro consorzi la concessione di contributi in conto capitale può essere elevata fino al 55 per cento della spesa sostenuta, fermi rimanendo i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la cumulabilità fra concessioni di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.

     E' consentito, a richiesta degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il finanziamento di quelle iniziative le cui istanze erano state presentate entro il 31 dicembre 1984.

     Il finanziamento di cui al comma precedente dovrà avere carattere prioritario nei confronti delle iniziative per le quali è stato già concesso il credito agevolato, nonché per quelle già deliberate dal Consiglio regionale della pesca entro il 31 dicembre 1986, previo ulteriore parere del Consiglio medesimo in caso di istanze di aggiornamento del progetto iniziale, da presentarsi anch'esse nei termini di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I natanti ammessi ai benefici di cui alla lettera a ed inferiori a 30 tonnellate di stazza lorda non possono essere trasformati per la pesca a strascico. Ogni mutamento nella destinazione o nell'uso dei natanti comporta l'immediata decadenza dei benefici.

 

     Art. 4.

     Le cooperative, le associazioni ed i consorzi di pescatori e di armatori possono altresì ottenere la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato, nella misura massima rispettivamente del 40 e del 60 %, per la realizzazione di opere ed attrezzature a terra, sussidiarie per la pesca, per la trasformazione e la commercializzazione del pescato, quali:

     a) impianti frigoriferi per la conservazione e/o per la surgelazione dei prodotti ittici;

     b) mezzi di trasporto isotermici o frigoriferi o refrigeranti per lo smistamento dei prodotti ittici verso i centri di consumo;

     c) locali sociali, magazzini di deposito, centri di raccolta e di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici;

     d) attrezzature e banconi frigoriferi per la vendita al dettaglio di prodotti ittici;

     e) macchinari per la produzione di contenitori di prodotti ittici.

     Gli impianti, i macchinari e le attrezzature di cui al presente articolo sono vincolati all'uso per un periodo di dieci anni dalla relativa realizzazione e per un periodo di cinque anni per i beni di cui alla lett. b.

     I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle società costituite tra pescatori aventi sede legale in Sicilia.

     I benefici di cui alle precedenti lettere a, b ed e, nonché la lettera c limitatamente a magazzini di deposito e centri di raccolta e di vendita all'ingrosso di prodotti ittici, sono estesi agli operatori del commercio di prodotti ittici iscritti negli appositi albi camerali di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche, nonché agli operatori industriali nel settore pesca [4].

 

     Art. 5.

     I pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative tra pescatori e loro consorzi e le società possono ottenere la concessione di contributi a fondo perduto:

     a) di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito in relazione alla lettera b dell'art. 3.

     La misura del contributo è di lire 2 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione.

     Per le finalità della presente disposizione, il naviglio perduto, danneggiato o distrutto, nelle forme di cui alla lettera b dell'art. 3, è equiparato al naviglio demolito.

     Sono esclusi i natanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati in disarmo continuativo per almeno due anni [5]a;

     b) nella misura del 40 % della spesa sostenuta per l'acquisto di reti, per l'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature e apparecchiature conformi ai più recenti indirizzi tecnologici, particolarmente se diretta a tutelare la sicurezza della vita umana in mare, a ridurre il costo di gestione, ovvero idonee alla più efficace ricerca dei banchi da pesca, al miglior trattamento a bordo dei prodotti ittici, del relativo instivamento e trasporto, ad evitare la perdita degli attrezzi da pesca, nonché per l'acquisto di mezzi frigoriferi e refrigeranti o isotermici per il trasporto dei prodotti della pesca. Il contributo per l'acquisto di reti ed attrezzature per motobarche di stazza lorda non superiore a 15 tonnellate e per motopescherecci fino a 80 tonnellate, può essere concesso soltanto se rispondenti al tipo di pesca « non radente ».

     Per le finalità di cui alla lett. b del presente articolo, i pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative e loro consorzi, le società, possono ottenere, altresì, la concessione di finanziamenti a tasso agevolato [5].

 

     Art. 6.

     I contributi di cui alle lett. a e b dell'art. 3 della presente legge possono essere concessi nella misura del 25 % e quelli di cui alla lett. c nella misura del 30 % della spesa necessaria a realizzare la singola iniziativa. Tali misure sono elevate rispettivamente al 45 e al 50 % per le iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.

     Le istanze per i contributi previsti dai precedenti artt. 3, 4 e 3 devono essere corredate:

     a) per l'acquisto di macchinari da pesca, da preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità dei prezzi dalle capitanerie di porto o dalle Camere di commercio competenti per territorio, secondo le rispettive competenze;

     b) per la costruzione di opere, da progetti vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime competente per territorio.

     I contributi sono concessi, nella misura del 70 % della somma spettante, a stati di avanzamento, e, per il rimanente 30 %, a collaudo delle opere.

     Per le iniziative di cui alla lett. d del citato art. 3, la misura del contributo è elevata al 60 % della spesa ritenuta ammissibile sulla base della valutazione effettuata dal R.I.Na. o dal Comitato permanente per la valutazione del naviglio in esercizio presso il Ministero della marina mercantile [6].

 

     Art. 7.

     I benefici previsti dagli articoli precedenti sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su documentata istanza dell'interessato, sentito il Consiglio regionale della pesca [7].

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui all'art. 3 e all'art. 5, primo comma, lett. b, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, da istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi 1/3 del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della contrazione del mutuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

     I finanziamenti non possono avere durata superiore a dodici anni, di cui due di utilizzo e di preammortamento. Essi entrano in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio dell'anno successivo a quello della prima o unica erogazione [8].

 

     Art. 8-bis.

     In favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, indicati nel precedente art. 2, è concesso un contributo sugli interessi relativi a prestiti per capitali di esercizio e relativi a natanti da pesca di loro proprietà ed in esercizio da almeno un anno, in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi il 6 %, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

     L'ammontare del prestito di esercizio va concesso nella misura di lire 250.000 per tonnellata di stazza lorda.

     I finanziamenti non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre di cui uno di preammortamento ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa somministrazione.

     Le relative operazioni possono assumere le forme di sovvenzione cambiaria [9].

 

     Art. 9.

     I contributi previsti dai precedenti artt. 8 e 8-bis sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, per il commercio, per l'artigianato e per la pesca, sulla base di elenchi trasmessi da ciascun istituto all'Assessorato e sono pari alla differenza tra la rata prevista in ciascun piano di ammortamento calcolata al tasso determinato e quella calcolata ai tassi indicati negli stessi artt. 8 e 8-bis. I contributi sono corrisposti sino al 30 giugno e al 31 dicembre immediatamente anteriori all'inizio dei periodi di ammortamento [1]0.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste agli artt. 3, 4 e 5 in favore di cooperative e loro consorzi, il fondo di rotazione dell'IRCAC, istituito con l'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 7.000 milioni che saranno versati dalla Regione in due annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

     I finanziamenti, da effettuare nella misura del 55 % della spesa riconosciuta ammissibile, non possono gravare sulle cooperative e loro consorzi, per interessi ed ogni altro onere, in misura superiore al 4 % ed hanno la durata di quindici anni, di cui due di preammortamento.

     L'IRCAC comunica all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le operazioni effettuate. Il fondo di cui al primo comma del presente articolo è, altresì, incrementato di lire 2.000 milioni che saranno versati in due annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, per la concessione di prestiti di esercizio a tasso agevolato in favore di cooperative di pesca e loro consorzi che abbiano sede e svolgano la loro attività nel territorio della Regione siciliana.

     I prestiti di esercizio hanno durata di anni due e la misura degli interessi, comprensiva di ogni onere e spesa a carico degli enti beneficiari, non può superare il 5 %.

     L'ammontare di ciascun finanziamento per capitale di esercizio non deve superare lire 50 milioni [1]1

 

     Art. 11.

     I tassi di interesse riconosciuti agli istituti di credito per le operazioni previste dalla presente legge sono determinati periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 12.

     L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni delle cooperative di pescatori e loro Consorzi.

     Il tasso di interesse non dovrà gravare sulle cooperative e loro Consorzi oltre il 3 % compresi gli oneri e gli accessori.

     Il tasso che gli istituti di credito sono autorizzati a praticare per le operazioni previste nel presente articolo è quello determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Per la realizzazione delle finalità del presente articolo il contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) previsto dall'art. 12 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, e successive modificazioni, è elevato di lire 500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 13.

     Il credito derivante dai finanziamenti di cui all'art. 3 è garantito da ipoteca navale sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate ai natanti stessi.

     Quello derivante dai finanziamenti di cui all'art. 4 è garantito da ipoteca sugli immobili e sui mobili registrati e da privilegio sui macchinari ed attrezzature.

     I natanti dati in garanzia devono essere assicurati contro i rischi della navigazione per l'ammontare del mutuo originale o residuo aumentato del 10 %. Gli altri beni devono essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione vengono vincolate a favore dell'istituto o azienda mutuante.

 

     Art. 14.

     I rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono coperti da un fondo di garanzia sussidiaria istituito presso l'IRFIS.

     Tale garanzia, che è prevista sino all'80 % delle perdite definitivamente accertate dagli istituti ed aziende di credito compresi gli interessi maturati e le spese sostenute, non è cumulabile con analoghe garanzie previste da altre leggi.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

     1) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 % che gli istituti stessi sono tenuti a operare, una volta tanto, all'atto della erogazione sull'importo originario del finanziamento concesso ai sensi della presente legge;

     2) da un contributo della Regione di lire 300 milioni;

     3) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

     4) da eventuali contributi di enti ed associazioni interessati al potenziamento della pesca siciliana.

     L'Assessore preposto al bilancio, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'IRFIS allo scopo di determinare il compenso per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del fondo. Le spese relative, che non potranno superare la misura dell'1 %, sono poste a carico del fondo stesso [1]2.

     In caso di incapienza del fondo di garanzia, i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere garantiti da fideiussione della Regione per la copertura di rischi sino a lire 3.000 milioni e nel limite massimo dell'80 % della perdita definitivamente accertata dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute [1]3.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [1]3a.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 17.

     L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a finanziare opere per la costruzione o l'ampliamento di mercati ittici, l'ammodernamento o l'acquisto delle istallazioni per la conservazione ed il trattamento dei prodotti della pesca, nonché di apparecchiature e dispositivi per le aste, nastri trasportatori, mezzi meccanizzati e quanto altro occorre per un'efficiente commercializzazione dei prodotti pervenuti nel mercato.

     I finanziamenti sono erogati, sentito il parere del Consiglio regionale della pesca, in favore dei comuni nel cui ambito territoriale hanno sede i mercati, o in favore di consorzi misti tra enti pubblici e privati, in cui sia assicurata la partecipazione dei comuni e/o delle camere di commercio [1]4a.

 

     Art. 18.

     Nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la protezione delle risorse biologiche, nonché per ricerche di biologia marina applicata alla pesca e di tecnologie applicate alla pesca, con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura in genere, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali.

     Ai fini indicati dal comma precedente nonché per l'esecuzione di ricerche giuridico-economiche dirette all'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore può stipulare apposite convenzioni con il CNR, l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI), istituti universitari ed enti e centri specializzati.

     Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni [1]5.

 

     Art. 19.

     Il Consiglio regionale della pesca:

     a) determina, entro quattro mesi dalla sua costituzione, i temi che dovranno formare oggetto dei programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali;

     b) valuta dal punto di vista tecnico finanziario i programmi e ne propone il finanziamento all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

     c) acquisisce i risultati dello svolgimento dei programmi e propone all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la pubblicazione degli stessi [1]6.

 

     Art. 20.

     L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a concedere su richiesta degli istituti od enti incaricati delle ricerche un finanziamento fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione del programma, al momento dell'affidamento dell'incarico.

     Il rimanente 20 % viene erogato ad attuazione dei programmi di cui all'art. 18 della presente legge.

 

     Artt. 21. - 22.

     (Omissis) [1]7.

 

     Art. 23.

     Ai pescatori effettivamente imbarcati, anche se assistiti dalla Cassa marittima meridionale, è corrisposto, in caso di malattia o di infortunio, un'indennità integrativa giornaliera di lire 2.000 [1]8.

 

     Art. 24.

     L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INAM e con l'INAIL ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 25.

     Per le finalità previste nei precedenti artt. 23 e 24 è istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione, il cui ammontare è fissato in lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

 

     Art. 26.

     L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa marittima meridionale ai fini dell'assunzione a carico della Regione dell'onere derivante dall'estensione dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 8 della L. 16 ottobre 1973, n. 676, in favore dei capitani, dei padroni marittimi muniti del relativo diploma e dei motoristi che si imbarchino sui natanti adibiti alla pesca, per il periodo semestrale di tirocinio previsto dal codice della navigazione.

 

     Art. 27.

     Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

 

     Art. 28.

     Per i fini di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     - per i contributi sul pagamento degli interessi di cui all'art. 3, il limite quindicennale di spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario in corso ed il limite quindicennale di spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1975;

     - per i contributi a fondo perduto di cui allo stesso art. 3, lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, così ripartiti: lire 600 milioni per i contributi previsti alla lett. a, lire 100 milioni per i contributi previsti alla lett. b, lire 50 milioni per i contributi previsti alla lett. c;

     - per i contributi a fondo perduto di cui all'art. 5, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e lire 75 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

     - per il contributo sul pagamento degli interessi di cui allo stesso art. 5, lett. b e c, lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e lire 125 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

     - per le finalità previste all'art. 10, lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974, lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

     - per le finalità previste all'art. 12, lire 500 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1974;

     - per il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 14, lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

     - per le finalità previste all'art. 17, lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale;

     - per le finalità previste agli artt. 18 e 20, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

     (Omissis) [1]9;

     - per le finalità previste agli artt. 24 e 25, lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

     - per le finalità previste all'art. 26, lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

 

     Art. 29.

     Per l'anno finanziario in corso e successivi, le spese autorizzate per le finalità della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione in relazione alle effettive necessità e nel totale in misura non eccedente quella prevista dal precedente art. 28.

 

     Art. 30.

     All'onere di lire 5.960 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 1.960 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 e, quanto a lire 4.000 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2151 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio medesimo

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1975 e successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

 

 


[1] Articolo già modificato con art. 2 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, successivamente così sostituito con art. 2 L.R. 27 maggio 1987, n. 26.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

[3] Articolo già modificato con art. 3 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, successivamente così sostituito con art. 3 L.R. 27 maggio 1987, n. 26. Relativamente alle lett. a) e b) del pres. articolo, vedi quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[3]3a Parole così sostituite con art. 3 L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

[3]3b Comma inserito con art. 5 L.R. 6 aprile 1995, n. 32.

[4] Articolo già modificato con art. 4 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1. successivamente così integrato con art. 100 L.R. 6 maggio 1981, n. 96 e art. 10 L.r 27 maggio 1987, n. 26.

[5]5a Lettera così sostituita con art. 4 L.R. 27 maggio 1987, n. 26.

[5] Articolo così sostituito con art. 5 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[6] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[7] Articolo così sostituito con art. 7 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[8] Articolo così sostituito con art. 8 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[9] Articolo aggiunto con art. 9 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1. L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali ultimi tre commi con art. 102 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[1]10 Articolo così sostituito con art. 10 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[1]11 Articolo così sostituito con art. 11 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[1]12 Comma così integrato con art. 2 L.R. 13 marzo 1975, n. 6.

[1]13 Comma aggiunto con art. 12. L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[1]13a Articolo abrogato con art. 17 L.R. 27 maggio 1987, n. 26.

[1]14 Articolo abrogato con art. 34 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[1]14a Comma così sostituito con art. 34 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[1]15 Articolo così sostituito con art. 13 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1

[1]16 Articolo così sostituito con art. 16 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[1]17 Articoli abrogati con art. 1 L.R. 13 marzo 1975, n. 6.

[1]18 Articolo sostituito con art. 4 L.R. 20 dicembre 1975, n. 78.

[1]19 Alinea abrogato con art. 1 L.R. 13 marzo 1975, n. 6.