§ 3.9.50 - L.R. 27 maggio 1987, n. 26.
Interventi nel settore della pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:27/05/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Contributi e finanziamenti per la costruzione e la trasformazione del naviglio.
Art. 4.  Contributi a fondo perduto per la demolizione del naviglio e per le attrezzature di bordo.
Art. 5.  Procedure di concessione di contributi in favore di cooperative e loro consorzi.
Art. 6.  Ricerca scientifica.
Art. 7.  Integrazione del Consiglio regionale della pesca.
Art. 8.  Piano regionale di ripopolamento ittico.
Art. 9.  Collaudi.
Art. 10.  Interventi per la valorizzazione e la diffusione del pescato siciliano.
Art. 11.  Contributi per le imprese di conservazione e lavorazione dei prodotti ittici.
Art. 12.  Interventi a favore degli impianti di tonnare.
Art. 13.  Contributi per la formazione di tecnici in acquicoltura.
Art. 14.  Fermo temporaneo del naviglio.
Art. 15.  Premi di arresto temporaneo.
Art. 16.  Sostituzione di soci delle cooperative di pescatori.
Art. 17.  Concessione di contributi.
Art. 18.  Società miste.
Art. 19.  Borse di studio.
Art. 20.  Conferenza regionale della pesca.
Art. 21.  Consorzi di ripopolamento.
Art. 22.  Contributi per impianti di acquicoltura.
Art. 23.  Finanziamenti per impianti di acquicoltura.
Art. 24.  Contributi alle cooperative di pescatori per attrezzature a terra.
Art. 25.  Finanziamenti e contributi per costruzioni e attrezzature.
Art. 26.  Credito di esercizio.
Art. 27.  Costruzione e ampliamento di mercati ittici e relative attrezzature.
Art. 28.  Depositi franchi e attrezzature portuali.
Art. 29.  Rispetto dei contratti di lavoro.
Art. 30.  Norme finanziarie.
Art. 31.  Direttive per l'applicazione della legge.


§ 3.9.50 - L.R. 27 maggio 1987, n. 26.

Interventi nel settore della pesca.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

     b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie della pesca marittima siciliana;

     c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento dei prodotti ittici siciliani;

     d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

     e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

     f) miglioramento nella bilancia commerciale;

     g) incremento dell'occupazione, in particolar modo giovanile, in tutti i comparti della pesca e della acquicoltura.

     2. Il raggiungimento di tali obiettivi, da armonizzare con quelli dei piani nazionali pluriennali d'orientamento previsti dalla normativa comunitaria, si consegue attraverso:

     a) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquicoltura nelle acque marittime e salmastre;

     b) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

     c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquicoltura; lo studio e l'azione di protezione e preservazione delle acque marine dalle varie forme di inquinamento al fine di non pregiudicare la pesca marittima e l'acquicoltura nelle zone costiere; lo studio degli effetti delle varie forme di inquinamento sulla flora e fauna marina;

     d) lo sviluppo dell'acquicoltura e della maricoltura;

     e) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare;

     f) la ristrutturazione e l'armamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

     g) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

     h) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;

     i) l'ammodernamento, l'incremento e la realizzazione di strutture a terra;

     l) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e di conservazione dei prodotti del mare;

     m) il miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura;

     n) il recupero e l'utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;

     o) il recupero e la salvaguardia della pesca artigianale.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 99 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Contributi e finanziamenti per la costruzione e la trasformazione del naviglio.

     1. L'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     2. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dal primo comma, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni da ripartirsi:

     a) per le finalità di cui alla lettera a, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 750 milioni per l'anno 1989;

     b) per le finalità di cui alla lettera b, in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 750 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 4. Contributi a fondo perduto per la demolizione del naviglio e per le attrezzature di bordo.

     1. La lettera a dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituita con la seguente:

     a) (Omissis).

     2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dal primo comma, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 40.000 milioni da ripartirsi:

     a) per le finalità di cui alla lettera a, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1987, lire 10.000 milioni per l'anno 1988 e lire 6.000 milioni per l'anno 1989;

     b) per le finalità di cui alla lettera b, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1987, lire 6.000 milioni per l'anno 1988 e lire 4.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 5. Procedure di concessione di contributi in favore di cooperative e loro consorzi.

     1. Per le iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consorzi di cooperative, le agevolazioni previste dalla presente legge sono erogate dall'IRCAC previa autorizzazione con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il parere del Consiglio regionale della pesca.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione generale dell'Istituto previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1987, di lire 2.300 milioni, di cui lire 1.700 milioni per contributi in conto capitale e lire 600 milioni per finanziamenti agevolati al tasso di interesse annuo del 4 per cento.

     3. La stessa misura di stanziamento è prevista per gli anni 1988 e 1989.

 

     Art. 6. Ricerca scientifica.

     1. Per la valutazione delle risorse pescabili ai fini della loro gestione, nonché per la protezione delle risorse biologiche, per le ricerche scientifiche e tecnologiche atte a migliorare la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, e per le ricerche di biologia marina finalizzata alla pesca, all'acquicoltura e alla maricoltura, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi pluriennali di studi, di ricerche applicate e di attività sperimentali.

     2. I programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentali devono avere riguardo a quelli generali e di settore del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca trasmette lo schema di programma al Ministero anzidetto. Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione dello schema senza che sia stata espressa alcuna indicazione, si prescinde dall'avviso del predetto Ministero.

     3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla stipula di convenzioni, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con università, enti o istituti di natura pubblica, sentito il Consiglio regionale della pesca, che si esprime sulla validità e congruità dei programmi di ricerca.

     4. L'Assessore regionale per cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla pubblicazione e alla diffusione degli studi e delle indagini effettuati in esecuzione del presente articolo.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     6. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al quinto comma, la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989 è destinata alle finalità di cui al quarto comma.

 

     Art. 7. Integrazione del Consiglio regionale della pesca.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Consiglio regionale della pesca è integrato da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria, e da un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata della pesca nonché da un altro rappresentante sindacale.

 

     Art. 8. Piano regionale di ripopolamento ittico.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca approva con proprio decreto, sentito il Consiglio regionale della pesca, il piano regionale di ripopolamento ittico concernente ogni intervento finalizzato alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale delle risorse biologiche attraverso il riposo biologico, il ripopolamento ittico e il potenziamento delle strutture che esercitano compiti di sorveglianza e di controllo.

     2. Per la redazione del piano anzidetto l'Assessorato può affidare ai soggetti di cui all'art. 6, comma terzo, incarichi mediante convenzioni che dovranno prevedere espressamente la comunicazione e la diffusione da parte dell'Assessorato medesimo delle risultanze degli studi e delle ricerche compiute.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 9. Collaudi.

     1. I collaudi delle opere di cui all'art. 6, comma terzo, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge, devono intendersi sostituiti dagli accertamenti tecnici effettuati dall'autorità marittima competente, volti a verificare in particolare la stazza, la idoneità e la navigabilità dei natanti.

 

     Art. 10. Interventi per la valorizzazione e la diffusione del pescato siciliano.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agli operatori del commercio dei prodotti ittici iscritti negli appositi albi camerali di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche, contributi sugli interessi relativi ai prestiti per capitale di esercizio finalizzati alla diffusione del pescato siciliano e alla sua valorizzazione, in misura tale che il tasso a carico dell'operatore non superi il 6 per cento, comprensivo di tasse e accessori.

     2. L'ammontare del prestito, che non può avere durata superiore a tre anni, va commisurato al 30 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno precedente presso natanti siciliani.

     3. Detti contributi sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base di elenchi trasmessi da ciascun istituto all'Assessorato.

     4. All'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

     Art. 11. Contributi per le imprese di conservazione e lavorazione dei prodotti ittici.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese esercenti l'attività di conservazione e lavorazione di prodotti ittici contributi in conto interessi sull'ammontare dei singoli prestiti e delle aperture di credito che saranno in loro favore effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.

     2. Le operazioni di cui al comma primo non debbono eccedere il valore delle scorte, non possono avere durata superiore a tre anni e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 6 per cento.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 12. Interventi a favore degli impianti di tonnare.

     1. Al fine di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, possono essere concesse in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche e giuridiche, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa complessiva per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti. Per le stesse finalità possono essere altresì concessi contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.

     2. I contributi e i finanziamenti di cui al primo comma possono essere concessi anche al fine di acquisire nuove esperienze tecnologiche e gestionali utili alla conservazione ed al rilancio della pesca del tonno, con particolare riguardo al miglioramento dei sistemi di pesca con impianti fissi e allo studio di sistemi di riproduzione e di allevamento in zone di mare delimitate.

     3. Gli operatori che hanno gestito impianti di tonnare fisse nell'arco dell'ultimo quinquennio, possono essere associati a progetti anche poliennali di ricerca applicata nell'ambito dei programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentale di cui all'art. 6.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e lire 2.500 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 13. Contributi per la formazione di tecnici in acquicoltura.

     Allo scopo di procedere alla formazione di quadri professionali idonei allo sviluppo dell'acquicoltura e di consentire la realizzazione di laboratori idonei, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi fino ad un massimo di lire 100 milioni ad istituti tecnici e/o professionali di Stato che abbiano attivato corsi di studio a indirizzo ittiologico per l'acquisto delle attrezzature necessarie.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

 

     Art. 14. Fermo temporaneo del naviglio. [1]

     1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dal 1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia [2].

     1 bis. Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci [3].

     2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonché dei giorni di arresto supplementare:

 

 

------------------------------------------------------------------

                                         Pescherecci   Pescherecci

Stazza della nave                        aventi meno   aventi 10

                                         di 10 anni    anni e più

                                         (in lire)     (in lire)

------------------------------------------------------------------

meno di 12 tsl  .....................       60.000        50.000

da 12 a meno di 30 tsl ..............      120.000       100.000

da 30 a meno di 70 tsl ..............      290.000       220.000

da 70 a meno di 100 tsl .............      445.000       370.000

da 100 a meno di 200 tsl ............      885.000       590.000

da 200 a meno di 300 tsl ............    1.400.000     1.035.000

da 300 a meno di 500 tsl ............    1.775.000     1.500.000

da 500 a meno di 1.000 tsl ..........    2.200.000     1.850.000

 

 

     3. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile in corso, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno [4].

     4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennità giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia [5].

     5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni [6].

     6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.

     7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal capitolo 35655 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1987.

     8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 15. Premi di arresto temporaneo.

     1. La legge regionale 3 gennaio 1985, n. 9, è abrogata.

     2. Sono fatte salve le istanze relative ai premi di arresto temporaneo per i natanti gestiti da imprese, persone fisiche o giuridiche, aventi i requisiti di cui all'articolo 14, nonché all'indennità per gli equipaggi, già presentate per il 1985 e per il 1986.

     3. Ai premi di arresto relativi all'anno 1986 si applicano, in relazione alla vetustà dei natanti i seguenti coefficienti di deprezzamento:

     a) fino a cinque anni, 30 per cento;

     b) fino a dieci anni, 42 per cento;

     c) oltre dieci anni, 65 per cento [7].

 

     Art. 16. Sostituzione di soci delle cooperative di pescatori.

     1. Le cooperative di pescatori ammesse ai benefici della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere all'immissione di nuovi soci con pescatori che abbiano esercitato professionalmente l'attività di pesca per almeno tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione purché non siano proprietari di carati di natanti da pesca.

     2. La violazione della precedente norma comporta la revoca dei benefici concessi.

 

     Art. 17. Concessione di contributi.

     1. Le agevolazioni di cui alla presente legge e alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, sono cumulabili con altre derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, sempreché comunque l'importo cumulabile a sovvenzioni, contributi in conto interesse, prestiti a tasso agevolato, non superi in equivalenti sovvenzioni le aliquote globali e i massimali d'aiuto consentiti dalla normativa comunitaria.

     2. I natanti, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, per cinque anni non possono essere alienati né possono essere destinati a scopi diversi da quelli per cui sono stati costruiti tranne casi eccezionali e previa autorizzazione concessa con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca. Detti natanti possono essere trasferiti in compartimenti marittimi non siciliani dopo che siano trascorsi quindici anni dalla concessione del beneficio [8].

     3. Il vincolo di destinazione e il divieto di alienazione di cui al secondo comma sono ridotti a cinque anni per le opere indicate alla lettera c dell'art. 3.

     4. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sulla destinazione dei benefici di cui alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese beneficiarie, le quali sono tenute a consentirne lo svolgimento ed a fornire ogni informazione utile.

     5. L'infrazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio. La decadenza è pronunciata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell’importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo [9].

     6. L'art. 15 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è abrogato.

     6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata [10].

 

     Art. 18. Società miste.

     1. In favore degli operatori siciliani della pesca l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in armonia con i regolamenti CEE, può concedere premi di cooperazione da utilizzare per la costituzione, in misura non inferiore al 40 per cento del capitale, di società miste con imprenditori singoli o associati, privati e pubblici, di paesi terzi del bacino mediterraneo e dei paesi in via di sviluppo dell'Africa [11].

     2. Detto premio, pari a lire 600.000 per tonnellata di stazza lorda, è proporzionale al tonnellaggio di stazza lorda del natante conferito dall'operatore isolano, già iscritto da almeno un anno presso i compartimenti marittimi dell'Isola.

     3. Dal premio complessivo va detratto l'importo dell'eventuale contributo a fondo perduto concesso per lo stesso natante ai sensi della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche.

     4. I natanti conferiti per tale finalità vengono radiati dai registri delle capitanerie di porto siciliane.

     5. Non è ammessa la reiscrizione dei natanti anzidetti nei registri isolani per almeno cinque anni.

     6. Le imbarcazioni trasferite non possono usufruire dei premi di fermo di cui all'art. 14, né svolgere attività di pesca nelle acque territoriali.

     7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 19. Borse di studio.

     1. La Regione siciliana istituisce dieci borse di studio della durata non superiore a due anni, da attribuire mediante pubblico concorso, per ricerche attinenti ai programmi approvati, da espletare presso gli enti o istituti di cui al comma 3 dell'art. 6.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la complessiva spesa di lire 200 milioni, da ripartire in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

 

     Art. 20. Conferenza regionale della pesca.

     1. A fine di consentire lo svolgimento della prima conferenza regionale della pesca, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni.

     2. Per l'organizzazione e l'indizione di detta conferenza, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, degli organismi di cui al comma 3 dell'art. 6.

 

     Art. 21. Consorzi di ripopolamento.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi, nella misura massima di lire 100 milioni annue, in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 e successive modifiche, anche per il loro funzionamento.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa complessiva di lire 900 milioni da ripartire in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

 

     Art. 22. Contributi per impianti di acquicoltura.

     1. Per la concessione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni da ripartire in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987, lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 23. Finanziamenti per impianti di acquicoltura.

     1. Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti limiti decennali d'impegno:

     a) lire 750 milioni per l'anno 1987;

     b) lire 1.000 milioni per l'anno 1988;

     c) 750 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 24. Contributi alle cooperative di pescatori per attrezzature a terra.

     1. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 3.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

 

     Art. 25. Finanziamenti e contributi per costruzioni e attrezzature.

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati i seguenti limiti dodicennali di impegno:

     a) lire 1.000 milioni per l'anno 1987;

     b) lire 1.000 milioni per l'anno 1988;

     c) lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 26. Credito di esercizio.

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 bis della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 102 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 1.500 milioni da ripartire in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1987, lire 750 milioni per l'anno 1988 e lire 500 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 27. Costruzione e ampliamento di mercati ittici e relative attrezzature.

     1. Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 25.000 milioni da ripartire in ragione di lire 11.000 milioni per l'anno 1987, lire 12.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 28. Depositi franchi e attrezzature portuali.

     1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 27 febbraio 1950, n. 13, e 6 marzo 1962, n. 4, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 29. Rispetto dei contratti di lavoro. [12]

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono subordinati al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 30. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 48.000 milioni per l'anno 1987, in lire 67.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 39.200 milioni per l'anno 1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico «C», consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

     2. Agli oneri di lire 48.000 milioni ricadenti nell'esercizio 1987, si provvede, quanto a lire 7.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 10.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e quanto a lire 30.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     3. Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 18, 27 e 28 per il triennio 1987-1989, gravano sulle assegnazioni derivanti dai programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 31. Direttive per l'applicazione della legge.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emanerà direttive per l'applicazione della presente legge.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi art. 43 L.R. 18 maggio 1996, n. 33 e art. 66 L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[2] Comma così modificato con art. 59 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Comma aggiunto con art. 5, comma 6, L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

[4] Comma così modificato con art. 5, comma 7, L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

[5] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 10 ottobre 1994, n. 36.

[6] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 10 ottobre 1994, n. 36.

[7] Comma così modificato con art. 3 L.R. 8 novembre 1988, n. 32.

[8] Comma così modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[9] Comma così modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[10] Comma aggiunto dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[11] Comma così modificato con art. 6 L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

[12] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 28 settembre 1999, n. 24.