§ 3.9.62 - L.R. 8 novembre 1988, n. 32.
Intervento per il fermo temporaneo del naviglio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:08/11/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1      1. La spesa prevista dall'articolo 14, comma 8, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è incrementata per l'esercizio in corso di lire 14.000 milioni.
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sostituire le parole «allo stesso anno» con le parole «all'anno 1986».
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.62 - L.R. 8 novembre 1988, n. 32.

Intervento per il fermo temporaneo del naviglio.

(G.U.R. n. 49 del 12 novembre 1988).

 

Art. 1

     1. La spesa prevista dall'articolo 14, comma 8, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è incrementata per l'esercizio in corso di lire 14.000 milioni.

     2. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sostituire le parole «allo stesso anno» con le parole «all'anno 1986».

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.