§ 3.9.19 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 78.
Provvidenze in favore dei lavoratori del mare di Mazara del Vallo e provvedimenti per la pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:20/12/1975
Numero:78


Sommario
Art. 1.      In relazione al fermo dell'attività peschereccia dei natanti di Mazara del Vallo verificatosi a seguito degli eventi connessi alle trattative intercorse tra il Governo della Repubblica italiana [...]
Art. 2.      Per ottenere il beneficio previsto dall'articolo precedente gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo [...]
Art. 3.      Ai lavoratori della pesca effettivamente imbarcati per il periodo indicato dall'art. 1 sui natanti di cui allo stesso articolo, anche se non muniti di libretto di navigazione, è concessa [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificata con l'art. 58 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, [...]
Art. 6.      Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 300 milioni; per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.19 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 78.

Provvidenze in favore dei lavoratori del mare di Mazara del Vallo e provvedimenti per la pesca.

(G.U.R. 27 dicembre 1975, n. 57).

 

Art. 1.

     In relazione al fermo dell'attività peschereccia dei natanti di Mazara del Vallo verificatosi a seguito degli eventi connessi alle trattative intercorse tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica tunisina per il rinnovo dell'accordo di pesca, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno ai pescatori iscritti nelle matricole della gente di mare e che siano stati effettivamente imbarcati, anche saltuariamente, in data successiva al 1 settembre e fino al 5 ottobre 1975, a bordo di natanti facenti base a Mazara del Vallo [1].

 

     Art. 2.

     Per ottenere il beneficio previsto dall'articolo precedente gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo entro il 31 dicembre 1975.

     Sulla base di dette domande il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo provvede a compilare gli elenchi degli aventi diritto, e ad inoltrarli all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     Per il relativo pagamento l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al sindaco del comune di Mazara del Vallo l'importo occorrente in relazione agli elenchi formulati dall'autorità marittima [2].

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori della pesca effettivamente imbarcati per il periodo indicato dall'art. 1 sui natanti di cui allo stesso articolo, anche se non muniti di libretto di navigazione, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno [3].

     Per ottenere tale indennità gli interessati devono presentare domanda in carta semplice all'ente comunale di assistenza (ECA) di Mazara del Vallo entro il 31 dicembre 1975.

     Sulla base di tale domanda l'ente comunale di assistenza di Mazara del Vallo provvede a compilare gli elenchi degli eventi diritto e ad inoltrarli all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     Al relativo pagamento si provvederà seguendo le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 [2].

 

     Art. 4. [4].

 

     Art. 5.

     Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificata con l'art. 58 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1976.

     Il contributo previsto dall'art. 2 della predetta legge n. 56 viene calcolato nella misura di lire 2.300 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai pescherecci iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e fino al 1 dicembre 1975.

 

     Art. 6.

     Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 300 milioni; per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 100 milioni; per le finalità dell'art. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 2.500 milioni.

     All'onere complessivo di lire 2.900 milioni si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno finanziario 1974.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 1976, n. 39.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 39.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. 39.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 39.

[4] Modifica l'art. 23 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.