§ 2.13.6 - L.R. 16 maggio 1978, n. 8.
Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:16/05/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Comitato regionale per la programmazione sportiva
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 2.13.6 - L.R. 16 maggio 1978, n. 8.

Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 20 maggio 1978, n. 22).

 

TITOLO I

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1.

     La Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.

 

     Art. 2.

     Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale d intervento rivolto a dotare i Comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.

     Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ad esso debbono uniformarsi gli interventi che, nella materia, sono assunti dall'Amministrazione regionale, nonché gli interventi degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che, per la realizzazione degli impianti sportivi, si avvalgono del concorso finanziario della Regione.

 

     Art. 3.

     Il piano deve essere indirizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) estensione della pratica dell'attività motoria a tutte le età ed a tutte le classi sociali;

     b) formazione psico-fisica dell'età evolutiva in collegamento con la scuola;

     c) realizzazione degli impianti in modo da conseguire il riequilibrio territoriale della dotazione di strutture sportive, razionalizzare la tipologia e la localizzazione degli impianti, promuovere l'armonico sviluppo di tutte le discipline sportive, ampliare al massimo la possibilità concreta della pratica delle attività sportive;

     d) potenziamento delle attività degli enti di propaganda sportiva e degli organismi preposti alla pratica sportiva;

     e) organizzazione ed istituzione di corsi e seminari per istruttori, animatori e tecnici dello sport e per gli insegnanti elementari.

 

     Art. 4.

     Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 il piano deve essere redatto nel quadro delle seguenti direttive:

     a) indirizzare gli interventi regionali secondo la finalità di integrare i finanziamenti statali attraverso un efficiente coordinamento che consenta di privilegiare la realizzazione di impianti nei Comuni non compresi nella programmazione degli interventi già finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla Cassa per il Mezzogiorno;

     b) individuare modelli di attrezzature sportive correlate a classi demografiche tipo al fine di dotare i Comuni siciliani di strutture sportive in relazione alla loro dimensione demografica;

     c) destinare adeguati apporti finanziari all'istituzione ed alla gestione dei centri sportivi di addestramento e di formazione fisica e sportiva giovanile.

     Il piano potrà altresì prevedere la realizzazione in Sicilia di centri nazionali di addestramento sportivo.

 

     Art. 5. Comitato regionale per la programmazione sportiva [1]

     1. Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sulla base delle proposte formulate dal comitato regionale per la programmazione sportiva, istituito con decreto dello stesso Assessore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

     2. Il Comitato è composto:

     a) dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che lo presiede;

     b) dal dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

     c) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

     d) da un rappresentante designato dal CONI Sicilia;

     e) da un rappresentante designato dal CIP Sicilia;

     f) da due atleti designati dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo su indicazione delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal Coni e dal Cip, sulla base di meriti e risultati sportivi riconosciuti;

     g) da un rappresentante degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio siciliano;

     h) da un esperto in medicina sportiva, tesserato della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

     i) da un tecnico esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

     l) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

     m) da un esperto di diritto sportivo di comprovata esperienza didattica universitaria nel settore, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

     n) da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale in materia di impiantistica sportiva;

     o) da un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

     3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutta la durata della legislatura e la nomina è rinnovabile una sola volta.

     4. Svolge le funzioni di segretario del Comitato regionale per la programmazione sportiva un dirigente del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo designato dall'Assessore con proprio decreto.

     5. Il Comitato regionale per la programmazione sportiva è costituito ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e decide a maggioranza dei presenti. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

     6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni, esperti, atleti ed ex atleti.

     7. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del Piano.

 

     Art. 6.

     Il piano di cui all'art. 2 indica gli interventi, le opere da realizzare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente, la localizzazione degli interventi, la loro tipologia.

     Il piano stabilisce altresì quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dall'art. 41-quinquies, comma ottavo, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, negli strumenti urbanistici deve essere destinata per attrezzature ed impianti sportivi almeno l'aliquota di metri quadrati 3 per abitante nell'ambito della maggiore aliquota prevista dall'art. 4 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

     Le spese per il funzionamento e la manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi sono obbligatorie per i Comuni ai sensi del primo comma dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16.

     Per le finalità indicate al precedente comma, nel bilancio dei Comuni può essere destinata una spesa non superiore all'8% della spesa straordinaria.

     Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 8.

     Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante degli enti stessi presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali, a termini della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Alla progettazione, all'appalto ed all'esecuzione delle opere provvede l'ente delegato.

     L'ente delegato fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Per le opere la cui competenza resta alla Regione i termini suddetti sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal primo comma del presente articolo, i sindaci dei Comuni, i presidenti dei consorzi di Comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane adottano i provvedimenti autorizzativi di accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

     E' altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

     All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed all'esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione delegante.

 

TITOLO II

CONTRIBUTI E SOSTEGNI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nel quadro del piano previsto dall'art. 6, è autorizzato a concedere contributi a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale per i quali sia riconosciuta congrua una spesa non eccedente lire 200 milioni.

     Il contributo non può eccedere il 60% della spesa.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali sportivi, nonché degli enti di promozione sportiva, per l'acquisto di attrezzature sportive.

     Il contributo non può eccedere il limite del 40% della spesa riconosciuta congrua, che deve essere contenuta entro l'ammontare massimo di lire 20 milioni.

 

     Art. 11.

     I Comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono, con delibera consiliare, le consulte comunali dello sport nelle quali devono essere rappresentati anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i consigli di quartiere, gli organi di autogoverno della scuola, gli enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero e le società sportive a prevalente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) natura privatistica;

     b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;

     c) elettività delle cariche sociali;

     d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;

     e) non perseguimento di fini di lucro.

     Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:

     a) l'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;

     b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;

     c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;

     d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del Comune per la diffusione dello sport.

 

TITOLO III

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 

     Art. 12.

     Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolane è incrementato di lire 2.000 milioni.

     Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 13.

     Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.

     Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione o del Club Alpino Italiano [2].

     Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 14.

     Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

     a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;

     b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;

     c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi;

     d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

     Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:

     a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;

     b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;

     c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;

     d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive [3].

     Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza dell’80 per cento del contributo assegnato [4].

     Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell’attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell’avvenuto svolgimento dell’attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale [5]

 

     Art. 15. [6]

     1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d’uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento

 

     Art. 16.

     Le norme di cui all'art. 41 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, alla L.R. 28 dicembre 1953, n. 72, e al D.P.R. 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

 

     Art. 17.

     Gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù Italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei Comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive.

 

     Art. 18.

     Fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'organo regionale della federazione medico-sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive in Sicilia.

 

     Art. 19.

     Lo stanziamento di lire 10.200 milioni previsto dal successivo art. 20 per l'attuazione, nell'anno finanziario corrente, degli interventi di cui all'art. 2, è impiegato secondo un piano per la realizzazione di impianti sportivi, predisposto, con le modalità di cui all'art. 6 della presente legge, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

     Il piano è destinato a realizzare:

     1) il completamento di impianti non funzionali perché non completati;

     2) la costruzione di impianti di esercizio nei quartieri e nelle frazioni dei Comuni capoluogo di provincia;

     3) la costruzione di impianti di esercizio nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, privilegiando quelli sprovvisti di impianti sportivi.

     Il piano, sentito il Comitato di cui al precedente art. 5, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per l'attuazione degli interventi inclusi nel piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il quinquennio 1978-1982, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni da iscrivere nell'esercizio 1978 come segue:

 

     - lire 10.200 milioni per le finalità dell'art. 2;

     - lire  1.500 milioni per le finalità dell'art. 9;

     - lire    500 milioni per le finalità dell'art. 10;

     - lire  2.000 milioni per le finalità dell'art. 12;

     - lire    300 milioni per le finalità dell'art. 18.

 

     All'onere di lire 14.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 12.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 e quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[2] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Comma così sostituito dall’art. 62 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Comma così sostituito dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 18.