§ 3.19.10 - L.R. 28 novembre 1970, n. 48.
Impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale 1966-1971.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:28/11/1970
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971 derivanti dalle assegnazioni disposte con la L. 6 marzo 1968, n. 192, avuto riguardo alle [...]
Art. 2.      Sulla base degli elaborati del piano di sviluppo economico regionale e
Art. 3.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 1 dell'art. 1 è destinata quanto:
Art. 4.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a contrarre mutui con gli istituti di credito fino ad un ammontare di lire 50 miliardi, garantiti con fidejussione della Regione siciliana, da destinare [...]
Art. 5.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere, fino ad un massimo del 97 % della spesa riconosciuta ammissibile, alla realizzazione di opere per nuove costruzioni e per [...]
Art. 6.      Per un importo non superiore a lire 6 miliardi, all'esecuzione delle opere indicate nella lett. b dell'art. 3 provvedono, in amministrazione diretta, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste [...]
Art. 7.      A carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lett. b dell'art. 3 della presente legge è destinata una somma sino a lire 2 miliardi per il completamento dei lavori di sistemazione [...]
Art. 8.      Per l'impiego degli stanziamenti disposti nel settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano, salvo quanto diversamente stabilito nei precedenti articoli, le norme della L.R. 6 giugno [...]
Art. 9.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 2 dell'art. 1 è destinata quanto a:
Art. 10.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 3 dell'art. 1 è destinata all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed [...]
Art. 11.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 4 dell'art. 1 è destinata quanto a:
Art. 12.      L'autorizzazione di spesa disposta al n. 5 dell'art. 1 è destinata, ad integrazione degli interventi statali in applicazione della L. 28 luglio 1967, n. 641, per l'attuazione di organici [...]
Art. 13.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 6 dell'art. 1 è destinata alla costruzione, anche in concorso con gli altri enti o istituti o con la Cassa per il Mezzogiorno, di due edifici e delle [...]
Art. 14.      L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 7 dell'art. 1 è destinata quanto a:
Art. 15.      I contributi per le opere stradali previste nella lett. d dell'articolo precedente possono essere concessi a favore di enti locali, dei consorzi autostradali di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. [...]
Art. 16.      Lo stanziamento di lire 250 milioni relativo al completamento della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo, previsto al n. 8 dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio [...]
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni da assegnarsi all'Università degli studi di Palermo per opere, attrezzature ed impianti fissi per la facoltà di ingegneria.
Art. 18.      Le sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale, eccedenti quelle previste nel successivo art. 37, sono destinate alla costruzione di immobili e al potenziamento delle attrezzature [...]
Art. 19.      Le ulteriori sopravvenienze attive sono destinate alla costruzione di opere pubbliche di interesse comprensoriale contenute nei piani previsti dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, al [...]
Art. 20.      Lo stanziamento disposto con l'art. 1, n. 2, lett. a, della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali [...]
Art. 21.      Lo stanziamento previsto nell'art. 1, primo comma, n. 2, lett. c, della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, è erogato ai consorzi per le zone industriali regionali della fascia centro-meridionale, per [...]
Art. 22.      Gli Assessori regionali sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, entro il termine di due mesi dall'approvazione delle direttive indicate nell'art. 2 della presente legge, i [...]
Art. 23.      Nei programmi debbono essere riservate le somme necessarie ad assicurare il finanziamento dei lavori di completamento e funzionalità delle opere finanziate, in tutto o in parte, con precedenti [...]
Art. 24.      Le disposizioni degli artt. 2 e 22 si applicano anche alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi già approvati per l'impiego [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      Si applicano alle opere finanziate a carico del fondo di solidarietà nazionale le disposizioni per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere pubbliche regionali contenute nella L.R. 25 luglio [...]
Art. 27.      L'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della L. [...]
Art. 28.      Allorché si provveda all'esecuzione delle opere a mezzo di concessione, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione va stabilito in misura [...]
Art. 29.      Gli Assessori regionali comunicano agli enti ed agli uffici indicati nell'art. 5 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, l'elenco delle opere di rispettiva competenza, comprese nei programmi [...]
Art. 30.      Gli Assessori regionali, annualmente, presenteranno alla Giunta regionale, e il Presidente della regione alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione analitica [...]
Art. 31.      L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato alla costruzione di alloggi popolari da assegnare in locazione semplice.
Art. 32.      E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi destinata:
Art. 33.      Alla copertura delle spese previste dai precedenti artt. 31 e 32 si provvede mediante l'utilizzazione delle somme indicate negli artt. 5 e 6 della L.R. 25 luglio 1969, n. 22.
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      All'assegnazione degli alloggi previsti nella presente legge provvede, applicando le disposizioni del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, la Commissione prevista nell'art. 10 del medesimo decreto, [...]
Art. 36.      La ripartizione per anni finanziari ed i relativi limiti di spesa per gli interventi autorizzati con l'art. 1 della presente legge sono fissati nella tabella annessa alla legge medesima.
Art. 37.      Agli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge di complessivi milioni 183.200, si fa fronte:
Art. 38.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazione, [...]


§ 3.19.10 - L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

Impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale 1966-1971.

(G.U.R. 28 novembre 1970, n. 52).

 

Art. 1.

     Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971 derivanti dalle assegnazioni disposte con la L. 6 marzo 1968, n. 192, avuto riguardo alle economie già realizzate negli impegni assunti, alle sopravvenienze attive della gestione del fondo, comprese quelle del triennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1974, nonché agli impegni disposti con leggi regionali, saranno utilizzate per l'esecuzione di opere di pubblico interesse nei settori e per gli importi sottoindicati:

     1) Agricoltura e foreste, L. 92.000.000.000

     2) Industria e commercio, L. 7.000.000.000

     3) Sanità, L. 6.000.000.000

     4) Turismo, comunicazioni e trasporti, L. 21.700.000.000

     5) Pubblica istruzione, L. 6.000.000.000

     6) Lavoro, L. 2.000.000.000

     7) Lavori pubblici, L. 48.500.000.000

     Totale              L. 18.200.000.000

 

     Art. 2.

     Sulla base degli elaborati del piano di sviluppo economico regionale e

- nelle more per l'approvazione dello stesso - della relazione annuale

previsionale e programmatica, l'Assessorato dello sviluppo economico

predisporrà le direttive da osservarsi nella programmazione delle opere da

eseguire con gli stanziamenti di cui alla presente legge. Tali direttive,

che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale

entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, conterranno le

norme per assicurare il coordinamento della spesa in rapporto agli altri

interventi pubblici, con particolare riferimento all'osservanza delle

disposizioni di cui al n. 4 dell'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1362, n. 28.

     Decorso infruttuosamente il termine previsto nel comma precedente, le Amministrazioni regionali interessate procederanno alla formulazione dei programmi di dettaglio, a norma degli articoli successivi.

 

     Art. 3.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 1 dell'art. 1 è destinata quanto:

     a) a lire 30.000.000.000 per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e per gli acquedotti rurali;

     b) a lire 12.000.000.000 per la difesa e la conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili, a termine del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché mediante la ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati;

     c) a lire 50.000.000.000 per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

     Gli interventi finanziati con i fondi di cui alla lett. a dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla L.R. 10 agosto 1965, n. 21.

     Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'Assessore per l'agricoltura e le foreste proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

     Trascorso il termine di novanta giorni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste adotta le decisioni definitive.

     Ai piani di sviluppo zonale dell'ESA finanziati con lo stanziamento di cui alla lett. c si applicano le disposizioni della L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

     Per la immediata realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo può, in attesa dell'approvazione dei piani stessi, predisporre stralci comprendenti opere, aventi carattere prioritario, quali ricerche idriche, impianti irrigui, di sistemazione idraulico-forestale, infrastrutture viarie, acquedotti, elettrodotti, nonché strutture per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, le deliberazioni dell'ESA, ai fini dell'attuazione della presente legge, sono immediatamente esecutive.

     L'ESA ha l'obbligo di presentare all'Assessore per l'agricoltura e le foreste un rendiconto semestrale relativo all'utilizzazione dei fondi assegnatigli ai sensi del presente articolo.

     Copie di tali rendiconti vengono trasmesse dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

     I progetti riguardanti le opere previste nei suddetti stralci sono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e foreste, con le modalità previste dalla L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

     Gli interventi finanziati con i fondi della lett. c dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla L.R. 10 agosto 1965, n. 21 assicurando comunque ad ogni zona una quota non inferiore ad un miliardo e 500 milioni di lire.

     Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'ESA le proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

     Trascorso il termine di novanta giorni, il Consiglio di amministrazione dell'ESA provvede nei successivi sessanta giorni.

     Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede in via sostitutiva.

     Alle zone ESA ricadenti nell'area dei Nebrodi, delle Madonie e della fascia centro-meridionale è altresì assegnata la somma di lire 8 miliardi, la cui ripartizione in parti eguali per ciascuna zona interessata, verrà effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'ESA entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso in cui le consulte non siano regolarmente costituite per mancata designazione da parte degli enti rappresentati, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, costituisce le consulte stesse nominando i rappresentanti già designati.

     L'Assessore provvede all'adempimento di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Per l'adempimento dei compiti spettanti alle consulte zonali in virtù della presente legge, il Presidente della consulta convoca la consulta stessa entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Trascorso tale termine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla convocazione.

     La consulta può comunque essere convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi componenti.

     Le somme stanziate alla lett. e dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelle di cui alla lett. c) del presente articolo sono versate all'ESA.

     Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al precedente comma, l'ESA si avvarrà dell'istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipulerà apposita convenzione.

     Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 4.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a contrarre mutui con gli istituti di credito fino ad un ammontare di lire 50 miliardi, garantiti con fidejussione della Regione siciliana, da destinare alle stesse finalità indicate nel sesto comma dell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere, fino ad un massimo del 97 % della spesa riconosciuta ammissibile, alla realizzazione di opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali e interpoderali.

     A tal fine è autorizzata, a carico dello stanziamento previsto dall'art. 3, lett. a della presente legge, la spesa di lire 5 miliardi.

 

     Art. 6.

     Per un importo non superiore a lire 6 miliardi, all'esecuzione delle opere indicate nella lett. b dell'art. 3 provvedono, in amministrazione diretta, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territori e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     Per i lavori in amministrazione diretta si deroga dal limite di importo previsto dall'art. 11 della L.R. 18 luglio 1961, n. 10.

 

     Art. 7.

     A carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lett. b dell'art. 3 della presente legge è destinata una somma sino a lire 2 miliardi per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal comma precedente l'Amministrazione regionale si avvale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 8.

     Per l'impiego degli stanziamenti disposti nel settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano, salvo quanto diversamente stabilito nei precedenti articoli, le norme della L.R. 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni. L'efficacia delle provvidenze disposte dall'art. 21 della L. 27 ottobre 1966, n. 910 e delle corrispondenti leggi regionali è estesa alle opere non ancora collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 2 dell'art. 1 è destinata quanto a:

     a) lire 5 miliardi per il completamento delle zone industriali regionali, e per opere, impianti ed attrezzature pubblici di complessi portuali;

     b) lire 2 miliardi per il completamento della diga sul fiume Morello.

     Gli stanziamenti previsti nel presente articolo sono utilizzati con le modalità stabilite nell'art. 9 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34.

 

     Art. 10.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 3 dell'art. 1 è destinata all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed ambulatori nonché alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere, comprese nei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale ed alle prescrizioni di edilizia antisismica.

     A carico dell'autorizzazione di spesa suindicata si provvede, inoltre, alla realizzazione da parte della Regione di sedi di istituti per minorati psichici ed all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse al servizio delle sedi degli istituti medesimi. A tale finalità è riservato almeno il 25 % della spesa autorizzata col n. 3 dell'art. 1.

     Con la predetta autorizzazione possono essere anche finanziate le spese per la redazione dei progetti generali di ampliamento e sopraelevazione, ancorché i lavori programmati riguardino soltanto uno o più lotti o stralci dei medesimi progetti generali.

 

     Art. 11.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 4 dell'art. 1 è destinata quanto a:

     a) lire 5 miliardi per l'esecuzione di opere di valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia secondo programmi formulati dalle soprintendenze alle antichità;

     b) lire 4 miliardi e 500 milioni per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, il completamento ed il potenziamento di impianti sportivi secondo piani predisposti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

     c) lire 5 miliardi per l'esecuzione di infrastrutture, impianti, opere edili ed attrezzature per la valorizzazione del patrimonio idro-termale della Regione;

     d) lire 4 miliardi e 700 milioni al potenziamento delle attività artistiche e culturali dell'Isola ed in particolare all'esecuzione di opere di costruzione, ricostruzione, completamento, riammodernamento, trasformazione e restauro dei seguenti teatri: Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi e complesso immobiliare teatrale della fondazione Andrea Biondo di Palermo; Teatri Bellini e Coppola di Catania; Teatro Pirandello di Agrigento; Teatro Margherita di Caltanissetta; Teatro Garibaldi di Enna; Teatro comunale di Siracusa; Teatro Garibaldi di Trapani; Teatro Bellini di Acireale; Teatro comunale di Adrano; Teatro Mandanici di Barcellona; Teatro Garibaldi di Caltagirone; Teatro Selinus di Castelvetrano; Teatro comunale di Gela; Teatro comunale di Marsala; Teatro comunale di Noto; Teatro Garibaldi di Piazza Armerina.

     La programmazione degli interventi per i teatri sopra elencati, viene effettuata da una commissione presieduta dall'Assessore per il turismo e composta da sei funzionari, rispettivamente indicati dagli Assessori per la pubblica istruzione, per il turismo e per i lavori pubblici.

     A carico dello stanziamento previsto nella precedente lett. d viene destinata la somma di lire 1 miliardo a favore del Comune di Taormina per il completamento del Teatro Auditorium (Palazzo dei congressi), di cui alla L.R. 31 gennaio 1958, n. 2 e la somma di lire 700 milioni a favore del Comune di Messina per il restauro, il completamento, le attrezzature fisse e gli impianti del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla L.R. 27 marzo 1956, n. 20.

     Gli interventi previsti nella suddetta lett. d sono subordinati all'impegno degli enti proprietari di non concedere a privati la gestione dei singoli teatri;

     e) lire 2 miliardi e 500 milioni per l'esecuzione di infrastrutture, opere ed impianti di interesse turistico nei comprensori delimitati a norma del primo e secondo comma dell'art. 19 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

     Sui programmi formulati dall'Assessore per il turismo viene richiesto il parere dei Consigli provinciali competenti per territorio.

     Il parere suddetto va espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 12.

     L'autorizzazione di spesa disposta al n. 5 dell'art. 1 è destinata, ad integrazione degli interventi statali in applicazione della L. 28 luglio 1967, n. 641, per l'attuazione di organici programmi diretti alla realizzazione presso le Università degli studi della Sicilia, di centri residenziali universitari, comprendenti locali ed attrezzature per i collegi, per le attività culturali ed associative, per l'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla medicina preventiva, nonché per impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative.

     Lo stanziamento è ripartito in ragione di 1/3 per ciascuna Università e sarà impiegato, ai fini di cui al precedente comma, per l'esecuzione di opere edili, per l'acquisizione - ove occorra - anche mediante espropriazione, delle aree, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse, per l'esecuzione delle infrastrutture e degli allacciamenti ai servizi pubblici.

     Ad impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative potrà essere destinato non più del 15 % della somma assegnata a ciascuna Università.

     I programmi saranno redatti e presentati dalle Università, sentita l'Opera universitaria, ed approvati dall'Assessorato della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della presente legge. La relativa esecuzione sarà affidata in concessione alle Università mediante apposite convenzioni, in cui saranno stabilite le modalità di attuazione dei programmi e per i pagamenti.

     L'Amministrazione regionale verserà le somme assegnate, a norma del secondo comma, alle Università che, per il relativo servizio di cassa, si avvarranno dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipuleranno apposite convenzioni. Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 13.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 6 dell'art. 1 è destinata alla costruzione, anche in concorso con gli altri enti o istituti o con la Cassa per il Mezzogiorno, di due edifici e delle relative attrezzature, anche didattiche, per assolvere ad attività di qualificazione e specializzazione professionale dei lavoratori.

 

     Art. 14.

     L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 7 dell'art. 1 è destinata quanto a:

     a) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere per il potenziamento. il completamento e l'ampliamento dei porti di competenza regionale, con particolare riguardo ai porti pescherecci, con priorità per il finanziamento dei lavori diretti a dare funzionalità ad opere e complessi di opere eseguite o in corso di esecuzione;

     b) lire 4 miliardi per la concessione - con le modalità previste dalla L.R. 30 marzo 1967, n. 29 - di contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle L. 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, nonché per l'erogazione di contributi a favore degli enti concessionari dei contributi in capitale di cui all'art. 14 e all'art. 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, in misura non superiore alla differenza tra la spesa riconosciuta necessaria a norma dell'art. 14 del medesimo D.P.R. e l'ammontare del contributo statale.

     Sono a carico del contributo integrativo previsto nella presente lett. b le spese tecniche per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori, che rimangono fissate nella misura massima del 6 % dell'importo complessivo dell'opera;

     c) lire 8 miliardi ad aumento dello stanziamento di pari importo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 10 agosto 1968, n. 27;

     d) lire 13 miliardi per la concessione di contributi di cui alla lett. p della L.R. 30 novembre 1967, n. 55, con le modalità previste nel successivo art. 15, per la realizzazione di infrastrutture primarie nei maggiori centri urbani, e in particolare di acquedotti e di opere stradali urbane ed extraurbane comprese quelle con caratteristiche autostradali e con percorsi in sopraelevazione, per il collegamento veloce degli agglomerati dei predetti centri con le autostrade e le strade di grande comunicazione;

     e) lire 21 miliardi e 500 milioni per le finalità della L.r 30 novembre 1967, n. 56, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito nell'art. 2, lett. da a ad e, della stessa legge. Lo stanziamento sarà utilizzato, secondo le disposizioni previste negli artt. 2, 3, 4 e 5 della citata L.R. 30 novembre 1967, n. 55, per le destinazioni indicate nelle lett. a, e, f, g, l ed o dell'art. 1 della legge medesima.

     Le deliberazioni relative all'impiego delle somme previste nelle lett. d ed e del presente articolo vengono adottate dal Consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta comunale.

 

     Art. 15.

     I contributi per le opere stradali previste nella lett. d dell'articolo precedente possono essere concessi a favore di enti locali, dei consorzi autostradali di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, nonché di società da costituirsi tra gli enti territoriali nel cui ambito le opere ricadono ed aziende a totale partecipazione diretta od indiretta dello Stato, esclusi in ogni caso enti o persone privati. Le relative modalità saranno disciplinate mediante apposite convenzioni.

     Gli statuti delle società costituite ai sensi del comma precedente dovranno prevedere la nomina da parte della Regione di non meno di tre membri effettivi e di un membro supplente del collegio sindacale.

     L'erogazione dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo avverrà dopo che i consorzi e le società interessati avranno ottenuto la concessione delle opere.

     I contributi per opere acquedottistiche, di cui al medesimo articolo precedente, sono erogati agli enti esecutori dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

 

     Art. 16.

     Lo stanziamento di lire 250 milioni relativo al completamento della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo, previsto al n. 8 dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4 e già impegnato sul capitolo 24 res. dell'esercizio finanziario 1967, può essere utilizzato per rimborsare all'Università degli studi di Palermo le somme dalla stessa anticipate per i lavori di completamento della facoltà anzidetta.

     I rimborsi saranno effettuati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione con mandati diretti intestati all'Università degli studi di Palermo, dietro presentazione degli atti dimostrativi dei pagamenti effettuati per l'esecuzione delle opere e delle attrezzature fisse, e previo collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle stesse.

 

     Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni da assegnarsi all'Università degli studi di Palermo per opere, attrezzature ed impianti fissi per la facoltà di ingegneria.

     Alla spesa si fa fronte utilizzando le disponibilità esistenti sugli stanziamenti previsti nel primo comma, n. 8, lett. b, dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4 e nella lett. c dell'art. 2 della stessa legge.

     All'utilizzazione delle somme assegnate all'Università si provvede con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 18.

     Le sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale, eccedenti quelle previste nel successivo art. 37, sono destinate alla costruzione di immobili e al potenziamento delle attrezzature tecniche per la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Catania nella misura di lire 3 miliardi, da utilizzare con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 19.

     Le ulteriori sopravvenienze attive sono destinate alla costruzione di opere pubbliche di interesse comprensoriale contenute nei piani previsti dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, al finanziamento delle strade a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, Palermo-Sciacca, Pozzallo-Ragusa- Catania, Monte Lauro-Zona industriale-di Priolo, del collegamento fra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, del raccordo fra l'autostrada Palermo-Catania con le strade a scorrimento veloce Ragusa-Catania e Gela- Catania, dell'autostrada Gela-Siracusa e della strada a scorrimento veloce Gela-S. Agata Militello, nonché alle finalità previste dalla lett. b dell'art. 16 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

 

     Art. 20.

     Lo stanziamento disposto con l'art. 1, n. 2, lett. a, della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, e successive aggiunte e modificazioni, e di quelle a servizio della zona dei marmi, di cui al decreto istitutivo del nucleo di industrializzazione di Trapani [1].

 

     Art. 21.

     Lo stanziamento previsto nell'art. 1, primo comma, n. 2, lett. c, della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, è erogato ai consorzi per le zone industriali regionali della fascia centro-meridionale, per l'esecuzione diretta delle opere indicate nell'art. 12 della medesima legge, subito dopo l'approvazione dei relativi programmi da parte dell'Assessore per lo sviluppo economico.

     Si applicano, per il servizio di cassa, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 9 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34.

     Alle spese per la redazione dei piani regolatori dei consorzi previsti nel primo comma, nonché a quelle necessarie per la progettazione, direzione e collaudo delle opere previste dai piani stessi, si provvede con lo stanziamento indicato nel medesimo primo comma.

     I piani regolatori delle zone industriali di cui sopra devono essere armonizzati con i piani comprensoriali previsti dalla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, ove esistano.

 

     Art. 22.

     Gli Assessori regionali sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, entro il termine di due mesi dall'approvazione delle direttive indicate nell'art. 2 della presente legge, i programmi di dettaglio di rispettiva competenza.

 

     Art. 23.

     Nei programmi debbono essere riservate le somme necessarie ad assicurare il finanziamento dei lavori di completamento e funzionalità delle opere finanziate, in tutto o in parte, con precedenti assegnazioni di fondi, nonché un'aliquota per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità già realizzate.

 

     Art. 24.

     Le disposizioni degli artt. 2 e 22 si applicano anche alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi già approvati per l'impiego delle precedenti assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 26.

     Si applicano alle opere finanziate a carico del fondo di solidarietà nazionale le disposizioni per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere pubbliche regionali contenute nella L.R. 25 luglio 1969, n. 23.

 

     Art. 27.

     L'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge.

 

     Art. 28.

     Allorché si provveda all'esecuzione delle opere a mezzo di concessione, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione va stabilito in misura non superiore al 6 per cento dell'importo del progetto, salvo le eventuali disposizioni più favorevoli per gli enti concessionari.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti ed uffici incaricati della progettazione i rimborsi previsti nel precedente comma, fino al limite del 2 % dell'importo preventivo dell'opera, per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche e per le spese di altri studi e ricerche, anche sperimentali eventualmente occorrenti per la redazione dei progetti.

     L'anticipazione è disposta sulla base di un provvedimento sommario delle spese per le indagini e gli studi.

 

     Art. 29.

     Gli Assessori regionali comunicano agli enti ed agli uffici indicati nell'art. 5 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, l'elenco delle opere di rispettiva competenza, comprese nei programmi previsti dall'art. 22 della presente legge.

     Il ricorso a privati professionisti per la progettazione delle opere è consentito, oltre che nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 5 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, quando gli enti ed uffici suindicati non abbiano provveduto, entro un mese dalla comunicazione di cui al precedente comma, a rendere noto agli Assessorati regionali competenti l'intendimento di provvedervi direttamente;

 

     Art. 30.

     Gli Assessori regionali, annualmente, presenteranno alla Giunta regionale, e il Presidente della regione alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione analitica sullo stato di attuazione dell'impiego degli stanziamenti del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 31.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato alla costruzione di alloggi popolari da assegnare in locazione semplice.

     Per gli alloggi costruiti in attuazione della presente legge non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del D.L.vo P. Reg. Sic. 12 luglio 1952, n. 11, né quelle della L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

     Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.

E' consentita la costruzione di alloggi di cinque vani ed accessori con una superficie utile non superiore a 110 metri quadrati, limitatamente ad 1/5 di ogni singolo complesso di alloggi.

     Nei nuovi edifici devono essere riservati anche locali da destinare, ove occorra, ai servizi pubblici, della municipalità, a farmacie ed al servizio postale.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo e per la gestione degli alloggi, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si avvale degli istituti autonomi per le case popolari è dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) [3].

     Gli alloggi potranno essere realizzati nelle aree comprese nei piani di zona previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167 ovvero nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori generali o nei programmi di fabbricazione vigenti.

     Per i comuni che abbiano adottato, con deliberazione divenuta esecutiva, i piani od i programmi anzidetti, nelle more della prescritta approvazione, è consentita la realizzazione degli alloggi nelle zone indicate nel comma recedente purché nelle lottizzazioni siano rispettate le norme contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 3519 e, per quanto riguarda la densità fondiaria, quelle del D.M. 7 novembre 1968.

     Per le finalità indicate nel primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

     L'Assessore per i lavori pubblici ripartisce, per provincia, la somma prevista nel comma precedente proporzionalmente agli indici di affollamento delle abitazioni ed agli indici di disoccupazione più recenti pubblicati dall'ISTAT.

     Sulla base delle somme assegnate l'Assessore per i lavori pubblici formula i programmi di costruzione per i vari comuni della provincia, riservando non più del 30 % delle somme assegnate, ai comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti.

 

     Art. 32.

     E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi destinata:

     a) alle opere di urbanizzazione relative agli alloggi previsti nell'articolo precedente ed a quelli costruiti o da costruire con finanziamento a totale o parziale carico della Regione [4];

     b) alle opere di urbanizzazione degli alloggi popolari costruiti in tutto o in parte con fondi dello Stato;

     b) agli interventi ed alle opere indicati nell'art. 1, lett. a e b della L. 29 settembre 1964, n. 847, sia per le aree comprese nei piani di zona della L. 18 aprile 1962, n. 167, sia per le zone destinate ad edilizia residenziale nei piani e nei programmi di cui al settimo ed ottavo comma dell'articolo precedente e da acquisire per l'attuazione di programmi di edilizia popolare.

     Le opere indicate nella lett. a del comma precedente hanno carattere prioritario.

 

     Art. 33.

     Alla copertura delle spese previste dai precedenti artt. 31 e 32 si provvede mediante l'utilizzazione delle somme indicate negli artt. 5 e 6 della L.R. 25 luglio 1969, n. 22.

     I predetti artt. 5 e 6 della L.R. 25 luglio 1969, n. 22, sono pertanto abrogati.

     Il Governo della Regione revocherà le convenzioni stipulate con gli istituti di credito, a norma dell'art. 5 della citata legge.

 

     Art. 34.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 35.

     All'assegnazione degli alloggi previsti nella presente legge provvede, applicando le disposizioni del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, la Commissione prevista nell'art. 10 del medesimo decreto, integrata da due rappresentanti dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno appartenente al ruolo tecnico.

     Per quanto concerne l'assegnazione degli alloggi suindicati l'Assessore regionale per i lavori pubblici esercita le attribuzioni che il predetto D.P.R. conferisce al Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 36.

     La ripartizione per anni finanziari ed i relativi limiti di spesa per gli interventi autorizzati con l'art. 1 della presente legge sono fissati nella tabella annessa alla legge medesima.

 

     Art. 37.

     Agli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge di complessivi milioni 183.200, si fa fronte:

     a) con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalla L. 6 marzo 1968, n. 192:

 

                                                           in milioni

     - accertate a tutto il 31 dicembre 1969,              L.  30.448

     - previste per gli anni finanziari 1970-71,           L.  99.216

     b) con le sopravvenienze attive della gestione del fondo di

solidarietà nazionale:

     - disponibili a tutto il 31 dicembre 1969,            L.     186

     - previste:

     - per gli anni finanziari 1970 e 1971,                L.  29.000

     - per gli anni finanziari 1972 e 1973,                L.  17.000

     - per l'anno finanziario 1974,                        L.   7.350

     Totale in milioni                                     L. 183.200

 

 

     Art. 38.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazione, le altre variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale, conseguenti all'attuazione della presente legge per quanto concerne le somme disponibili sia in conto di competenza che in conto residui.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 22 luglio 1972, n. 42.

[2] Modifica l'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28 e l'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4. L'ultimo comma abroga l'art. 2 della L.R. 5 luglio 1966, n. 16.

[3] Ente soppresso dall'art. 13 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 7 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.