§ 4.2.55 - L.R. 30 marzo 1967, n. 29.
Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/03/1967
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali della Regione contributi integrativi di quelli previsti dalla legge statale 12 febbraio [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle province, ai comuni e a loro consorzi contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge nazionale 21 aprile [...]
Art. 3.      La misura dei contributi regionali di cui agli articoli precedenti è del 20 % della spesa riconosciuta necessaria.
Art. 4.      Per l'appalto dei lavori ammessi al contributo statale, ancorché la Regione concorra nella relativa spesa, non si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18 luglio 1961, n. 10, modificata con [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante corrispondente quota del ricavato del prestito da [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in dipendenza dell'anticipazione di cassa prevista al precedente art. 5.


§ 4.2.55 - L.R. 30 marzo 1967, n. 29.

Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31.

(G.U.R. 1 aprile 1967, n. 14).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali della Regione contributi integrativi di quelli previsti dalla legge statale 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi della legge stessa.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle province, ai comuni e a loro consorzi contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge nazionale 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della L. 12 febbraio 1958, n; 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

     I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche per le strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'art. 16 della L. 12 febbraio 1958 n. 126, in applicazione della L. 26 gennaio 1963, n. 31.

 

     Art. 3.

     La misura dei contributi regionali di cui agli articoli precedenti è del 20 % della spesa riconosciuta necessaria.

 

     Art. 4.

     Per l'appalto dei lavori ammessi al contributo statale, ancorché la Regione concorra nella relativa spesa, non si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18 luglio 1961, n. 10, modificata con la L.R. 18 novembre 1964, n. 29..

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante corrispondente quota del ricavato del prestito da contrarre in base alla legge recante norme per il finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari.

     Nelle more della contrazione del prestito, il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa di cui al precedente comma, utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

     Per l'eventuale fabbisogno degli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in dipendenza dell'anticipazione di cassa prevista al precedente art. 5.