§ 4.3.37 - L.R. 22 marzo 1963, n. 26.
Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:22/03/1963
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ad una commissione nominata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e composta
Art. 4.      Il servizio di segreteria delle commissioni prevedute nei precedenti artt. 2 e 3 è disimpegnato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Art. 5.      Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, con gli interessi al tasso del 5 %
Art. 6.      Gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento
Art. 7.      L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per fare [...]
Art. 8.      Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente
Art. 9.      Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato
Art. 10.      Coloro i quali, in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio comunque costruito con il [...]
Art. 11.      A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti [...]
Art. 12.      Gli enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi
Art. 13.      Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico della Regione sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio per essere assegnate [...]
Art. 14.      Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti leggi, gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte [...]
Art. 15.      Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 1, anche
Art. 16.      Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili [...]


§ 4.3.37 - L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(G.U.R. 6 aprile 1963, n. 15).

 

Art. 1.

     Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL [1], dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 1963, n. 38, nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione [2].

     Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a totale carico della Regione, da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in proprietà agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio [3].

 

     Art. 2. [4]

     Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio medesimo.

     Il valore venale è determinato da una o più commissioni nominate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ed aventi sede presso l'Assessorato medesimo.

     Ciascuna commissione è composta da:

     1) un dirigente dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che la presiede;

     2) un dirigente amministrativo in servizio presso il predetto Assessorato;

     3) un ingegnere dei servizi tecnici erariali designato dal capo di un ufficio tecnico erariale avente sede nella Regione;

     4) un dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale delle finanze tutte le volte in cui si tratti di determinare il prezzo di cessione degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL;

     5) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designato dalle stesse.

     Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'ente proprietario.

     Per gli edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il prezzo di cessione degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi regionali.

     Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione [5].

 

     Art. 3.

     Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ad una commissione nominata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e composta:

     1) di un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello che la presiede;

     2) di un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore;

     3) di due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'ufficio tecnico erariale e l'altro dell'ufficio del genio civile;

     4) di un ingegnere scelto in una terna designata dal consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri.

     Il ricorso può essere proposto, oltre che dall'assegnatario, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.

     Il ricorso deve essere deciso entro 30 giorni dalla sua presentazione.

     Le parti possono essere udite personalmente dalla commissione.

 

     Art. 4.

     Il servizio di segreteria delle commissioni prevedute nei precedenti artt. 2 e 3 è disimpegnato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Ai componenti le commissioni stesse spetta il gettone di presenza previsto dalla L. 2 marzo 1962, n. 3.

 

     Art. 5.

     Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, con gli interessi al tasso del 5 %.

     Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi della Regione.

     La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in denaro, al valore nominale e, nel caso di apporti di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 2.

     Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora non corrisposta.

     Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

     L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

 

     Art. 6.

     Gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

     Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

     In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.

     Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla commissione nonché il prezzo di cessione, e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto [6].

     Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

 

     Art. 7.

     L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per fare cessare servitù, pesi, vincoli o molestie costituiti da altri inquilini, riscattanti o meno, a danno dell'alloggio di cui si chiede il riscatto.

 

     Art. 8.

     Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

     Chi ha acquistato la proprietà ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio.

 

     Art. 9.

     Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

     Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni.

     I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione dell'alloggio [7].

     Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il quale può delegare tale facoltà agli enti gestori. Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall'Assessorato regionale delle finanze [8].

     Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata la risposta.

     Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 5.

 

     Art. 10.

     Coloro i quali, in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio comunque costruito con il contributo o con il concorso dello Stato o della Regione.

     La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.

     Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

 

     Art. 11.

     A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

     L'assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Tale regolamento dovrà avere l'approvazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione.

     Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

 

     Art. 12.

     Gli enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

     Estinta la quota di debito gravante su un alloggio, I'istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo regionale, provvederà alla riduzione della ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata, sia restringendo la ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

     In deroga all'art. 12 del T.U. sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo regionale in quanto garantito dal contributo stesso.

 

     Art. 13.

     Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico della Regione sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio per essere assegnate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

     Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali intestati agli enti proprietari per essere destinate:

     a) all'estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi regionali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

     b) all'estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

     c) alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati.

     La costruzione dei nuovi alloggi di cui alla lettera c) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     I comuni e le provincie sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

 

     Art. 14.

     Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti leggi, gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

 

     Art. 15.

     Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 1, anche:

     a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti, purché fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte, non godessero di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e siano tuttora in godimento dell'alloggio. Ha autonomia economica chi ha in proprio un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, non inferiore a lire 500.000 annue;

     b) gli ex dipendenti delle provincie e dei comuni purché siano tuttora in godimento dell'alloggio.

 

     Art. 16.

     Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione.

     Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni [9].

 


[1] Ente soppresso dalla L.R. 22 aprile 1968, n. 8.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 12 maggio 1975, n. 21.

[3] Comma così modificato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[4] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 12 maggio 1975, n. 21.

[5] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[6] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 12 maggio 1975, n. 21.

[7] Comma già modificato con art. 16 L.R. 19 giugno 1982, n. 55 e così ulteriormente modificato dall’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[8] Comma così modificato con art. 8 L.R. 12 maggio 1975, n. 21.

[9] Articolo integrato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 1975, n. 21 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.