§ 4.3.109 - L.R. 9 giugno 1994, n. 28.
Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:09/06/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Disposizioni abrogate e modificate.
Art. 2.  Modalità di cessione delle aree.
Art. 3.  Aree rimaste invendute.
Art. 4.  Piano di ripartizione delle aree.
Art. 5.  Prezzo di cessione delle aree.
Art. 6.  Riserva di proprietà.
Art. 7.  Competenza.
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 4.3.109 - L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione siciliana.

(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).

 

Art. 1. Disposizioni abrogate e modificate.

     1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 del capo II della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, recante: «Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11», sono abrogati.

     2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modalità di cessione delle aree.

     1. Le aree di sedime degli edifici comprendenti gli alloggi popolari e dei locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, vengono cedute a titolo gratuito pro quota agli assegnatari contestualmente all'atto di trasferimento dell'alloggio o dei locali, mentre sono offerte in cessione gratuita agli attuali proprietari.

     2. Tutte le aree esterne vengono cedute a titolo oneroso, previa istanza degli interessati secondo le modalità appresso specificate:

     a) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra già recintate sono cedute ai soggetti già proprietari degli alloggi di piano terra o agli assegnatari degli stessi, contestualmente o successivamente al riscatto degli alloggi;

     b) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra non recintate sono cedute ai soggetti di cui alla lettera a) nel rispetto del criterio di equilibrata distribuzione delle aree in questione tra esigenze dei titolari degli alloggi di piano terra ed esigenze generali dell'intero condominio;

     c) le rimanenti aree esterne sono vendute ai proprietari degli alloggi, indivisamente, pro quota. Le stesse aree, se comuni a più edifici, possono essere frazionate ed attribuite a ciascun condominio;

     d) le aree occupate da opere abusive sanate, unitamente a queste ultime, sono cedute ai titolari delle stesse purché proprietari o assegnatari degli alloggi. Gli assegnatari possono acquistare dette aree contestualmente o successivamente al riscatto dell'alloggio. Il prezzo è determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento;

     e) le aree su cui insistono opere abusive sanate a più elevazioni, ciascuna eseguita in adiacenza ed ampliamento degli alloggi dei vari piani, sono cedute pro quota ai titolari delle stesse opere. Ciascuna opera viene ceduta al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento;

     f) le opere abusive sanate sottostanti l'edificio sono cedute al titolare dell'opera al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento.

     3. Per opere abusive sanate si intendono quelle per le quali è stata rilasciata concessione o autorizzazione da parte dei comuni, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà, le aree adiacenti esterne sono concesse in uso, a titolo oneroso, sia agli assegnatari che ai proprietari degli alloggi.

     5. Per il pagamento delle somme dovute dai proprietari ed assegnatari per l'uso pregresso di aree adiacenti o circostanti agli alloggi, è concessa una rateizzazione ventennale del debito maturato senza la corresponsione di ulteriori interessi. A tale beneficio gli interessati sono ammessi previa istanza da inoltrare entro il termine di centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Aree rimaste invendute.

     1. Le aree adiacenti ed esterne agli edifici recintate o da recintare nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, rimaste invendute, possono essere cedute a terzi al prezzo che sarà determinato sulla base del valore venale delle stesse.

     2. L'Amministrazione regionale, su richiesta anche di un solo condomino, si riserva la facoltà di rettificare l'attuale attribuzione delle aree, nei casi in cui le stesse siano state occupate dai singoli assegnatari o proprietari degli alloggi in una misura non giustificata da reali esigenze abitative degli stessi e comunque in contrasto con le esigenze generali del condominio.

 

     Art. 4. Piano di ripartizione delle aree.

     1. Alle procedure di frazionamento e di accatastamento, nonché alle opere di recinzione, provvedono gli aventi diritto, previa redazione di un piano di ripartizione delle aree da assegnare in proprietà, sottoscritto dagli stessi. Il piano di ripartizione è trasmesso, a cura degli aventi diritto, all'Amministrazione regionale per l'approvazione.

 

     Art. 5. Prezzo di cessione delle aree. [1]

     1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:

a) per i soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle aree è pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse;

b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.

Il prezzo determinato con le modalità di cui al presente comma è, altresì, parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 6. Riserva di proprietà.

     1. E' fatta riserva di proprietà di tutte quelle porzioni di aree rimaste libere a seguito di mancata edificazione o che per conformazione, estensione, ubicazione e per potenziale autonoma utilizzazione, possono essere destinate al perseguimento di pubbliche finalità.

 

     Art. 7. Competenza.

     1. Per l'esecuzione della presente legge è competente la Presidenza della Regione, che può avvalersi, per l'attività istruttoria, degli uffici tecnici degli enti locali e degli istituti autonomi case popolari, nonché degli uffici del Genio civile.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.