§ 5.3.429 - L.R. 15 maggio 2013, n. 9.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/05/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva
Art. 2.  Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie
Art. 3.  Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione
Art. 4.  Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio
Art. 5.  Depositi cauzionali provvisori di data remota
Art. 6.  Accantonamenti tributari
Art. 7.  Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato
Art. 8. 
Art. 9.  Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.
Art. 10.  Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari
Art. 11.  Concessioni relative al demanio idrico
Art. 12. 
Art. 13.  Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Art. 14.  Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali
Art. 15.  Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali
Art. 16. 
Art. 17.  Contributi ai consorzi di comuni
Art. 18.  Monitoraggio della spesa
Art. 19.  Contenimento della spesa del personale
Art. 20.  Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale
Art. 21.  Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate
Art. 22.  Auto di servizio
Art. 23.  Riduzione indennità dirigenza settore sanitario
Art. 24.  Nomina consulenti
Art. 25.  Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale
Art. 26.  Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni
Art. 27.  Riduzione dei costi degli affitti
Art. 28.  Soppressione CIAPI di Palermo
Art. 29.  Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS
Art. 30.  Consulente o consigliere di parità
Art. 31.  Gestione del Parco D'Orleans
Art. 32.  Soppressione del Consiglio regionale delle miniere
Art. 33.  Contratti Consip
Art. 34.  Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Art. 35.  Sistema informativo regionale
Art. 36.  Proroghe di contratti di personale a tempo determinato
Art. 37.  Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Art. 38.  Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP
Art. 39.  Meccanizzazione agricola
Art. 40.  Consorzi di bonifica
Art. 41.  Misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio
Art. 42.  Disposizioni concernenti il personale dell’Ente acquedotti siciliani
Art. 43.  PIP - Emergenza Palermo
Art. 44.  Personale comandato
Art. 45.  Gestione stralcio aziende sanitarie
Art. 46.  Dissalatori
Art. 47.  Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie
Art. 48.  Edilizia sovvenzionata e agevolata
Art. 49. 
Art. 50.  Informatica
Art. 51.  Trasporto isole minori
Art. 52.  Definizione accordo transattivo
Art. 53.  Istituzione fondi per eventi calamitosi
Art. 54.  Interventi per il miglioramento della zootecnia
Art. 55.  Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi
Art. 56. 
Art. 57.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in materia di società partecipate
Art. 58.  Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese
Art. 59.  Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64.  Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. Norme di interpretazione autentica
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in materia di laboratori della legalità
Art. 68.  Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
Art. 69. 
Art. 70.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento di istituti scolastici
Art. 71.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 72.  Rifinanziamento leggi di spesa
Art. 73.  Ulteriori autorizzazioni di spesa
Art. 74. 
Art. 75.  Fondi globali e tabelle
Art. 76.  Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 77.  Norma finale


§ 5.3.429 - L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 17 maggio 2013, n. 23 - S.O. n. 1)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI.

DISPOSIZIONI VARIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

 

Art. 1. Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2013 è determinato in termini di competenza in 113.568 migliaia di euro.

 

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2014 un saldo netto da impiegare pari a 285.531 migliaia di euro e per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 271.871 migliaia di euro.

 

3. L'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui alla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, è abrogata.

 

4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2013, in 430.000 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la Regione provvede ad elaborare, entro il 31 dicembre 2013, un piano di riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento.

 

2. Al fine di contenere gli effetti sull'esercizio finanziario 2013 del disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2012, valutato in complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il predetto disavanzo è riassorbito nel triennio 2013-2015, nella misura di 313.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 343.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione per il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti dalle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, rideterminando le quote annuali di cui al comma 1.

 

4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2013, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in 313.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, per quota parte, nell'anno 2013 delle autorizzazioni medesime di cui:

a) all'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 32;

b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33.

 

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.

 

     Art. 3. Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione

1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [1].

 

2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito.

2 bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento nonché alla dismissione dei contratti derivati, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali [2].

3. Le somme stanziate nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza.

 

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti.

 

5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2011 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2012, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

 

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2002, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

 

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2011 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

 

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

 

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Depositi cauzionali provvisori di data remota

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, mediante propri decreti, ad incamerare annualmente all'erario regionale i depositi cauzionali provvisori costituiti da più di cinque anni e non svincolati.

 

2. La Ragioneria generale della Regione, per fare fronte alle eventuali richieste di svincolo dei creditori aventi titolo, è autorizzata ad istituire apposito fondo di pari importo dei depositi cauzionali annualmente incamerati.

 

3. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1, provvedono le amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari depositi provvisori cauzionali.

 

4. Al pagamento di cui al comma 3 si procede con le disponibilità dei capitoli di spesa destinati ai rimborsi, all'uopo incrementate delle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione mediante prelevamento dall'apposito fondo.

 

     Art. 6. Accantonamenti tributari

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, parte delle risorse destinate agli interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata per l'importo di 513.180 migliaia di euro, per l'esercizio 2013, e per l'importo di 139.530 migliaia di euro, per l'esercizio 2014, alla copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per i medesimi esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I conseguenti benefici economico-finanziari sono utilizzati con le modalità previste dal medesimo comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 35/2013.

 

2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per l'anno 2013, a 679.784 migliaia di euro per l'anno 2014 e a 819.314 migliaia di euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 7. Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato

1. Le entrate riscosse dalle Aziende sanitarie provinciali, a seguito del ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007 in esecuzione di sentenze passate in giudicato, stimate per l'esercizio finanziario 2013 in 140.000 migliaia di euro, sono versate dalle medesime aziende in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a titolo di rimborso delle risorse erogate dalla Regione per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei relativi anni.

 

2. In relazione alla stima delle entrate di cui al comma 1, è incrementata la disponibilità finanziaria del fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, per un ammontare pari a 110.000 migliaia di euro.

 

     Art. 8.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, è sostituito dal seguente:

 

'Art. 5 - Prezzo di cessione delle aree.

1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:

a) per i soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle aree è pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse;

b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.

Il prezzo determinato con le modalità di cui al presente comma è, altresì, parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.'

 

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di vendita già impartite secondo il prezzo stabilito dal previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari

1. Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.

 

2. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.

 

3. L'alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione è definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente

 

     Art. 11. Concessioni relative al demanio idrico

1. All'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

'6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni'.

 

     Art. 12. [3]

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto un canone di produzione annuo che è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle:

Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione

(espresse in ettaro)

fino a 2 ha

oltre 2 ha

oltre 5 ha

oltre 10 ha

oltre 20 ha

oltre 50 ha

 

fino a 5 ha

fino a 10 ha

fino a 20 ha

fino a 50 ha

 

euro 2.000,00

euro 4.000,00

euro 6.500,00

euro 7.500,00

euro 10.000,00

euro 13.000,00

 

Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati

(espressi in migliaia di metri cubi)

fino a mc 100

oltre mc 100 fino mc 500

oltre mc 500 fino mc 1000

oltre mc 1000 fino mc 2000

oltre mc 2000 fino mc 5000

oltre mc 5000

euro 1.500,00

euro 3.500,00

euro 6.000,00

euro 8.000,00

euro 10.000,00

euro 13.000,00

 

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune.

5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

 

2. [L'aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sulla base dell'indice ISTAT] [4].

 

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

 

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato [5].

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali

1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.

 

2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro [6].

 

3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

 

4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, entro il mese di febbraio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

 

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

 

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata [7].

 

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 è adeguata ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

 

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonchè sui documenti contabili del titolare.

 

10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

 

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

 

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto annuo di cui al comma 5 sono dovuti a decorrere dall'anno 2013, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni ed il 31 dicembre dello stesso anno;

b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente 1'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera a) nonchè lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 49.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro [8].

 

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad almeno un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del comma 1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione [9].

 

3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

 

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al comma 2:

a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 10.000 migliaia di euro [10];

e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;

f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

g) contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per le predette finalità sul fondo delle autonomie locali per l'anno 2012 sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell'anno precedente;

h) [una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2013, n. 1, con esclusione dei comuni che hanno dichiarato il dissesto] [11];

i) una quota pari a 4.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 [12];

l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive m) una quota pari a 600 migliaia di euro, a disposizione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per fronteggiare esigenze dei comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata e che gestiscono beni confiscati, al fine di garantire l'erogazione di servizi primari per l'infanzia o per interventi in favore di comuni che, in assenza di contributo regionale, hanno comunque proceduto alla stabilizzazione di personale ex LSU, nonchè per fronteggiare emergenze abitative derivanti da eventi eccezionali non ricompresi nelle precedenti lettere. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali si provvede al riparto della predetta somma;

n) una quota pari a 700 migliaia di euro che l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 17/1990, che istituisce il Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, a destinare al Corpo vigili urbani del comune di Messina per l'emergenza traffico.

 

5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui di 5.000 migliaia di euro a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.

 

6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

 

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo. E', altresì, abrogato il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali [13].

 

8. Sono abrogati il comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

 

     Art. 16.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 17. Contributi ai consorzi di comuni

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 18. Monitoraggio della spesa

1. Fermi restando gli stanziamenti di spesa autorizzati con legge di bilancio, ciascun centro di responsabilità verifica, con cadenza trimestrale, la propria disponibilità di cassa rispetto agli impegni assunti a quella data trasmettendo apposito prospetto alla Ragioneria generale della Regione.

2. La mancata trasmissione del prospetto costituisce grave inadempienza amministrativa ed autorizza la Ragioneria generale della Regione a diffidare l'amministrazione inadempiente dall'assumere ulteriori atti di impegno.

 

     Art. 19. Contenimento della spesa del personale

1. [La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2015 con le modalità previste dal medesimo comma] [14].

 

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole 'quadriennio precedente.' è aggiunto il seguente periodo: 'L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.'.

 

     Art. 20. Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.

 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.

 

     Art. 21. Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate

1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile 'Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539).

 

2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.

 

     Art. 22. Auto di servizio

1. E' fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonchè agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio.

 

2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato.

 

     Art. 23. Riduzione indennità dirigenza settore sanitario

1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro della formazione permanente e l'aggiornamento del personale del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina, con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento.

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati ai sensi del comma 1.

 

     Art. 24. Nomina consulenti

1. Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.

 

2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.

 

     Art. 25. Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera q), sono aggiunte le seguenti lettere:

 

q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologi e miniere di zolfo;

q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

q sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni. .

 

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

 

9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter nonchè le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9 quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonchè le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione. .

 

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti disposizioni attuative.

 

4. All'articolo 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 

'5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter.'

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. Il Comitato regionale forestale, di cui all'articolo 5 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

 

7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonchè per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - U.P.B 12.4.1.3.2 - e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere complessivo per l'applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.

 

9. [Per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, svolte mediante l'utilizzo dei soggetti di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonchè di quelli di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non può essere disposto mediante l'emissione di ordini di accreditamento di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47] [15].

 

10. Il personale di cui al comma 8 può essere utilizzato dai comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità di cui al comma 8.

 

11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale finanziati con fondi extraregionali.

 

     Art. 26. Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale avvia le procedure per pervenire alla gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e di telecomunicazioni, utilizzate dagli uffici regionali per esigenze di funzionamento e a tal fine provvede, con il supporto degli attuali titolari, alla trasformazione dei relativi rapporti in contratti stipulati mediante procedure di evidenza pubblica, adesione a convenzioni o ad accordi quadro.

 

2. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione è autorizzato, su richiesta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad operare le corrispondenti variazioni compensative nei capitoli del bilancio della Regione in atto utilizzati per il pagamento delle suddette utenze.

 

     Art. 27. Riduzione dei costi degli affitti

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza.

 

3. La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

 

4. I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione.

 

5. Ai fini del rispetto del presente articolo, per quanto riguarda i contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, la Ragioneria generale della Regione è incaricata di predisporre entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge un apposito elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello previsto dal comma 1. Tale elenco è inviato entro la medesima data alla Presidenza della Regione, alla Corte dei Conti e all'Agenzia delle entrate, sede regionale, nonchè pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia, indicando costo di locazione, dimensione in metri quadrati dell'immobile, tipologia dell'immobile e dati identificativi della proprietà.

 

6. Gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 5.

 

7. Al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici, le amministrazioni che si trovino, in caso di recesso del locatore, nell'impossibilità di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, provvedono tempestivamente ad individuare un'adeguata soluzione immobiliare alternativa nel rispetto della normativa vigente, previa verifica con la Ragioneria generale della Regione di eventuali immobili disponibili.

 

     Art. 28. Soppressione CIAPI di Palermo

1. Il Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) con sede in Palermo, ente strumentale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 29. Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

 

2. All'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono organi del centro:

a. il direttore del centro;

b. il collegio dei revisori;

 

b) al comma 3 le parole "ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione" sono soppresse;

 

c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

 

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi.

 

     Art. 30. Consulente o consigliere di parità

1. Le cariche di consulente o consigliere di parità provinciale e regionale sono svolte a titolo gratuito.

2. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 31. Gestione del Parco D'Orleans

1. L'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

 

2. Il Parco faunistico d'Orleans è gestito con personale, mezzi e strumenti della Regione o tramite enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa o tramite convenzioni con istituti pubblici. Al relativo onere, quantificato per l'esercizio finanziario 2013 in 164 migliaia di euro, si provvede con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.1.2, capitolo 132314.

 

     Art. 32. Soppressione del Consiglio regionale delle miniere

1. Il Consiglio regionale delle miniere, istituito con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, è soppresso e cessa ogni funzione allo stesso attribuita dalla normativa vigente.

 

2. Le competenze di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 sono esercitate nell'ambito del Dipartimento regionale dell'energia secondo gli assetti organizzativi previsti dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6.

 

     Art. 33. Contratti Consip

1. L'amministrazione regionale, gli assessorati, i dipartimenti, gli enti e le società partecipate possono ricorrere ai contratti Consip, qualora non vi siano offerte più vantaggiose per l'amministrazione.

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE

DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE

 

     Art. 34. Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, la lettera i) "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" è sostituita dalla seguente "i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

 

2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" sono sostituite dalle parole

"Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

 

3. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali"

sono sostituite dalle parole

"Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Dipartimento regionale della pesca mediterranea".

 

4. Il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

 

5. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo all'Azienda regionale delle foreste demaniali o al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, si intende riferito al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

 

7. Entro il 31 ottobre 2013, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall'1 gennaio 2014, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui al comma 3, nonchè l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, in conformità agli ambiti di competenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

 

a) principio di completezza;

b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

c) principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;

d) principio di omogeneità;

e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.

 

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni al bilancio regionale, discendenti dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 35. Sistema informativo regionale

1. Al fine di razionalizzare la spesa relativa alle attività di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e per un più organico coordinamento con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è istituito l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Ufficio è articolato in strutture presso ciascun assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio e, in considerazione della specifica attività istituzionale, si applica l'equiparazione prevista dall'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 [16].

 

2. E' fatto divieto di attribuire nei singoli dipartimenti regionali a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente articolo.

 

3. Il personale della struttura intermedia che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le competenze di cui al comma 1 è assegnato al predetto Ufficio.

 

4. Il personale delle strutture di dimensione intermedia ed unità operative di base esistenti negli assessorati regionali e negli altri uffici costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 o che comunque abbia svolto competenze informatiche e/o di gestione di centri elaborazione dati dei singoli assessorati alla data di entrata in vigore della predetta legge, è assegnato agli uffici di cui al comma 1.

 

5. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per il trasferimento del personale come disciplinato dal presente articolo.

 

6. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione." sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica".

 

7. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi".

 

8. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole

"presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro" sono soppresse.

 

9. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascun degli anni 2014 e 2015.

 

10. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

10-bis. L'ufficio di cui al comma 1, a decorrere dall'I marzo 2016, è posto alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia [17].

 

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 36. Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. E' autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, già prorogati fino al 30 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione [18].

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 6.915 migliaia di euro.

 

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

 

     Art. 37. Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 dicembre 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.597 migliaia di euro [19].

 

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 dicembre 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro [20].

 

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva del costo del servizio.

 

4. E' autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.600 migliaia di euro.

 

     Art. 38. Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le gestioni separate dei soppressi consorzi ASI della Regione presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 31 dicembre 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 [21].

 

2. La somma di 81 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco, per le finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 39. Meccanizzazione agricola

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25.

 

2. Per le finalità del comma 1 l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato per l'anno 2013 a trasferire all'ESA un ulteriore contributo nella misura massima di 5.400 migliaia di euro.

 

     Art. 40. Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali già autorizzate fino al 30 aprile 2013 dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. Per le finalità del comma 1 è concesso un ulteriore contributo, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 7.200 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2).

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

5. I consorzi di bonifica, per gli affidamenti legati alla riscossione dei contributi e dei canoni consortili, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, non possono avvalersi di soggetti privati.

 

     Art. 41. Misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio

1. A sostegno dei comuni commissariati o già sciolti per mafia nell'ultimo quinquennio che versano in difficoltà e che sono impegnati a ripristinare la legalità in quei territori in cui le infiltrazioni mafiose hanno recato ingenti danni economico-sociali, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari assicura, su richiesta motivata da parte dei comuni stessi, interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, al fine di rafforzarne la fiducia nelle istituzioni. Per questi interventi e questi servizi, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari si avvale sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali). Gli stessi interventi possono essere estesi, su richiesta motivata, ai comuni e agli enti territoriali in situazione di dissesto o predissesto finanziario che hanno difficoltà ad assicurare servizi essenziali per la cittadinanza ed il territorio.

 

2. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia degli interventi, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera, nelle more della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola, la copertura minima del 40 per cento della spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non si applica, ad eccezione della copertura delle spese vive derivanti dal funzionamento dei mezzi adoperati, agli interventi effettuati presso le strutture dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

 

     Art. 42. Disposizioni concernenti il personale dell’Ente acquedotti siciliani

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 9.504 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

 

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

 

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 738 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

 

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.974 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 43. PIP - Emergenza Palermo [22]

1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.

 

2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.

 

3. L'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è abrogato.

 

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP) nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione.

 

     Art. 44. Personale comandato

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nella misura di 20 unità" sono sostituite dalle parole "nella misura di 5 unità, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento".

 

2. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di 500 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 412 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come di seguito distinta:

a) per il trattamento economico fondamentale la spesa di 380 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 320 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

b) per il trattamento economico accessorio e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale la spesa di 50 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

c) per la parte variabile della retribuzione per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale la spesa di 70 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

3. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "numero massimo di 35 unità" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento";

b) dopo la parola "comandato." sono aggiunte le seguenti: "Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale.".

 

4. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2.609 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 2.250 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

5. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "nel limite di sei unità di personale" sono sostituite dalle parole "nel limite di 3 unità di personale".

 

6. Per le finalità dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 120 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI DI SPESA. DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 45. Gestione stralcio aziende sanitarie

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

 

     Art. 46. Dissalatori

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017 per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui [23].

 

2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 47. Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

 

"2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonchè alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell'usura .

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonchè da iniziative derivanti dall'impiego dei fondi comunitari.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;

b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;

d) i tassi di interesse massimi applicabili;

e) l'importo massimo dei prestiti;

f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito".

 

     Art. 48. Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. Per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 742802): - 37.413 migliaia di euro per l'anno 2013, 34.513 migliaia di euro per l'anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l'anno 2015;

b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307): - 2.669 migliaia di euro per l'anno 2013, 2.490 migliaia di euro per l'anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l'anno 2015;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401): - 12.478 migliaia di euro per l'anno 2013; 12.049 migliaia di euro per l'anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l'anno 2015;

d) articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673315): - 631 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

2. Le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali sono conseguentemente ridotte di pari importo.

 

3. Le ulteriori risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge n. 457/1978, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolanti, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi di edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al comma 1, previa presentazione di nuova istanza corredata dalla documentazione probante l'immediato avvio dei cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro documentale.

 

4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2020 delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle medesime leggi regionali nonchè a disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25 della legge n. 457/1978 [24].

 

     Art. 49.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 50. Informatica

1. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per la gestione dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 15.000.

 

2. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per le spese di investimento dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 10/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

     Art. 51. Trasporto isole minori

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 91.497 migliaia di euro. Le somme sono destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro all'indizione delle nuove gare per l'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unità veloci, e per 73.000 migliaia di euro per fare fronte alle obbligazioni che maturano nell'anno in corso per effetto della stipulazione dei contratti di servizio negli anni 2008-2009. Per le nuove gare relative all'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e ai collegamenti con unità veloci per gli anni 2014 e 2015, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 86.000 migliaia di euro annui.

 

     Art. 52. Definizione accordo transattivo

1. Per la definizione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'accordo transattivo con la Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. relativo all'intervento per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito, attuato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.862 migliaia di euro, comprensiva dell'IVA.

 

     Art. 53. Istituzione fondi per eventi calamitosi

1. E' istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'eruzione del vulcano Etna da destinare al rimborso delle spese sostenute dai comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi.

 

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013.

 

3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1 gennaio 2012 e ripartite in quote proporzionali al danno complessivamente accertato dal dipartimento regionale della protezione civile.

 

4. E', altresì, istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento da diossina proveniente dall'incendio della discarica di Bellolampo, da destinare alle aziende zootecniche ed agricole che hanno subito gravi danni dal predetto evento calamitoso.

 

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 300 migliaia di euro.

 

6. Per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 nonchè per garantire, a seguito della scadenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, la necessaria assistenza alla popolazione, i comuni interessati sono autorizzati a corrispondere, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 8, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sfollati, fino al rientro nelle proprie abitazioni.

 

7. Il contributo di autonoma sistemazione è erogato alle famiglie sfollate con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012.

 

8. Per l'anno 2013, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro, da trasferire in un apposito capitolo nella disponibilità del dipartimento regionale della protezione civile.

 

     Art. 54. Interventi per il miglioramento della zootecnia

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare per il triennio 2013-2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonchè alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffusive del bestiame.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).

 

     Art. 55. Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ad assicurare la massima diffusione dell'informazione istituzionale mediante la pubblicazione su quotidiani regionali aventi maggiore diffusione in numero di copie nella Regione, e su quotidiani nazionali con redazione in Sicilia che pubblichino inserti regionali, oltre che su quotidiani on line, su settimanali a diffusione regionale e sul sito internet istituzionale, di articoli di approfondimento e diffusione per i cittadini e gli operatori del settore di provvedimenti adottati aventi interesse generale.

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 56.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 57. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in materia di società partecipate

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole "effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

     Art. 58. Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese

1. La Regione promuove iniziative di microcredito a sostegno delle microimprese, come definite al comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione, esistenti o di nuova costituzione, da destinare ad interventi finanziari per l'avvio dell'attività o per l'ammodernamento del ciclo produttivo.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di garanzia da affidare in gestione tramite convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale dell'economia ed una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e scelto tramite procedura selettiva pubblica ovvero a società interamente partecipate dalla Regione aventi per finalità lo sviluppo delle imprese nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea.

 

3. Al fondo di cui al comma 2 confluiscono annualmente le somme appositamente versate provenienti da contributi volontari degli aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei senatori della Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici o privati.

 

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

 

5. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 20 migliaia di euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 2 ed alle modalità di gestione di cui al comma 4, di stabilire ed in ogni caso entro i limiti del 'de minimis':

a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;

b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;

d) i tassi di interesse massimi applicabili;

e) l'importo massimo dei prestiti;

f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

 

6. Per la costituzione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.

 

7. L'eventuale onere di cui al comma 2 è a carico del fondo.

 

     Art. 59. Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sè la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.

 

2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale. 3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

 

     Art. 60.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 61.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 62.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 63.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 64. Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. Norme di interpretazione autentica

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1 lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole gestione separata IRSAP . In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 65.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 66.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA. ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME

 

     Art. 67. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in materia di laboratori della legalità

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 è inserito il seguente:

‘3 bis. Per l’anno scolastico 2012/2013 il termine di cui al comma 3 è fissato al 30 novembre 2013.’.

 

     Art. 68. Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi

1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.

2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.

 

     Art. 69.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento di istituti scolastici

1. Al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “Nelle isole minori” sono aggiunte le seguenti: “, nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti”;

b) dopo le parole “di ogni ordine e grado” sono aggiunte le seguenti “fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all’autonomia di cui al comma 1.”.

 

     Art. 71. Abrogazioni e modifiche di norme

1. Al comma 4 dell’articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole ‘degli uffici di cui al presente articolo’ sono aggiunte le seguenti parole ‘compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali’.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 2 dell’articolo 14, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, la parola ‘febbraio’ è sostituita dalla parola ‘luglio’.

4. In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 e dalla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, al fine del ripristino del formale equilibrio di bilancio per l’anno 2012 l’UPB 4.2.1.4.1, capitolo 214903 è ridotta di 800 migliaia di euro.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione di conciliazione istituita ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, cessa lo svolgimento dei compiti previsti. Le competenze sulle eventuali procedure in corso sono svolte dal competente Dipartimento regionale - Ragioneria generale della Regione.

6. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

‘f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell’aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.’.

7. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Difesa del suolo.” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.”.

8. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, le parole “l’Assessore regionale per l’economia” sono sostituite dalle parole “l’Assessorato regionale delle attività produttive”.

9. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23, dopo le parole ’handicap auditivo’ aggiungere le parole ’e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.’.

 

     Art. 72. Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell’Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 295.687 migliaia di euro per l’anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l’anno 2015 [25].

2. Per l’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è ridotta dell’importo di 109.770 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell’Allegato 1, nelle more dell’accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2012 [26].

3. Il risparmio di spesa conseguente all’accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, è destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2.

4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000 migliaia di euro, lo stesso sarà destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 73. Ulteriori autorizzazioni di spesa

1. Al fine di garantire il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 533 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 109 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all’UPB 5.2.1.3.99, capitolo 243308.

2. Per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell’Arma dei Carabinieri operante in Sicilia, è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 78 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 16 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all’UPB 3.2.1.3.3, capitolo 376576.

3. Per l’esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore idrico è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all’UPB 5.2.2.6.2, capitolo 642057.

4. Per l’esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore dei rifiuti è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all’UPB 5.2.2.6.99, capitolo 642058.

5. Per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 5 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all’UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523.

6. Per il finanziamento di interventi di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nonché per l’erogazione di contributi per il funzionamento di università ed enti di ricerca dipendenti dal CNR, è autorizzata, per l’anno 2013, l’ulteriore spesa di 903 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 183 migliaia di euro, da iscrivere in bilancio come di seguito indicato:

 

migliaia di euro

 

UPB

Capitoli

2013

2014

2015

9.2.1.1.2 Beni e servizi

372514

372515

41

8

8

9.2.1.3.1 Funzionamento scuole

372520

1

0

0

9.2.1.3.5 Università e ricerca

373307 373313

820

167

167

9.2.1.3.4 Assistenza scolastica

373704

41

8

8

 

7. Per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali di cui all’articolo 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata per l’anno 2013 l’ulteriore spesa di 158 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 31 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio come di seguito indicato:

 

migliaia di euro

 

UPB

Capitoli

2013

2014

2015

10.5.1.3.2 Boschi, parchi e riserve

156603

156608

156609

122

24

24

10.5.2.6.2 Interventi infrastrutturali

554208

36

7

7

 

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di 400 migliaia di euro, da iscrivere al bilancio all’UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105703.

 

     Art. 74.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

Titolo II

EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

 

     Art. 75. Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle tabelle ‘A’ e ‘B’ allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2013, nell’allegata tabella ‘C’.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata tabella ‘D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata tabella ‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella ‘F’ sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata tabella ‘G’.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell’allegata tabella ‘I’.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata tabella ‘L’.

9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

 

     Art. 76. Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2013.

 

     Art. 77. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 83 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2013, n. 13.

[10] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 2013, n. 20.

[11] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[12] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 2013, n. 20.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[14] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[16] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2013, n. 14.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2013, n. 14.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2013, n. 14.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2013, n. 14.

[22] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[23] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[24] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2013, n. 13.

[26] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2013, n. 13.