§ 5.3.433 - L.R. 21 agosto 2013, n. 16.
Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/08/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Contributi in favore di enti
Art. 2.  Interventi in favore di enti teatrali
Art. 3.  Interventi in favore delle province regionali
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.3.433 - L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali.

(G.U.R. 23 agosto 2013, n. 39 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Contributi in favore di enti

1. Il comma 2 dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

“3 bis. Ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell’ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l’elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall’ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l’entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell’attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole “all’allegato “1” della” sono sostituite dalla parola “alla”.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi:

“8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8 ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8 quater. Per l’anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell’area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall’avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8 quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto.”.

5. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 8 ter dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014 [1].

 

     Art. 2. Interventi in favore di enti teatrali

1. Alla spesa autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, dal comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui all’allegato 1 alla medesima legge, come rideterminata in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377314 ‘Teatro Stabile di Catania’ + 200 migliaia di euro;

b) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377316 ‘Teatro Massimo Bellini di Catania’ + 300 migliaia di euro;

c) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377317 ‘Teatro di Messina’ + 200 migliaia di euro;

d) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377318 ‘Teatro Biondo Stabile di Palermo’ + 300 migliaia di euro;

e) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377726 ‘Contributi INDA’ + 200 migliaia di euro;

f) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473707 ‘FOSS di Palermo’ + 300 migliaia di euro;

g) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473708 ‘Teatro Massimo di Palermo’ + 300 migliaia di euro.

2. Alla tabella G di cui al comma 6 dell’articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l’esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 378118 + 200 migliaia di euro.

3. Agli oneri discendenti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi 2.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2013, si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Interventi in favore delle province regionali

1. All’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “44.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “49.000 migliaia di euro”;

b) al comma 4 è soppressa la lettera h);

c) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole “Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.