§ 1.6.88 - L.R. 1 agosto 1990, n. 17.
Norme in materia di polizia municipale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:01/08/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di applicazione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Servizio di polizia municipale.
Art. 4.  Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale.
Art. 5.  Collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale.
Art. 6.  Corpo di polizia municipale.
Art. 7.  Circoscrizioni di polizia municipale.
Art. 8.  Vigili di quartiere.
Art. 9.  Regolamento comunale.
Art. 10.  Divise e gradi.
Art. 11.  Centro regionale di formazione per la polizia municipale.
Art. 12.  Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.
Art. 13.  Fondo per il miglioramento dei servizi.
Art. 14.  Contributi per impianti di collegamento radio.
Art. 15.  Autorizzazione di spesa.
Art. 16.  Copertura finanziaria.


§ 1.6.88 - L.R. 1 agosto 1990, n. 17.

Norme in materia di polizia municipale.

(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990)

 

Art. 1. Disposizioni di applicazione.

     1. Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge- quadro sull'ordinamento della polizia municipale», si applicano nel territorio della Regione con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione siciliana persegue il costante miglioramento del servizio di polizia locale e detta norme per:

     a) promuovere la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della polizia municipale;

     b) promuovere e coordinare gli interventi degli enti locali in materia di protezione civile a mezzo delle forze di polizia municipale;

     c) favorire, nel territorio della Regione, l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di polizia municipale;

     d) prevedere l'adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto della polizia municipale.

 

     Art. 3. Servizio di polizia municipale.

     1. Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvale del servizio di polizia municipale.

     2. Il servizio di polizia municipale dipende funzionalmente dal sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato che impartisce al comandante del corpo, di cui all'articolo 6, le opportune direttive.

     3. Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dal comune con quelle degli altri enti locali, con le forze di polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.

     4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il necessario supporto operativo della polizia municipale nell'assolvimento dei compiti di istituto.

     5. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti tra le attribuzioni proprie del comune e su motivata richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 4. Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale.

1. Fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, alle funzioni di polizia municipale attengono:

     a) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali;

     b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

     c) l'assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

     d) i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

     e) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza;

     f) lo svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

 

     Art. 5. Collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale.

     1. I comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

     2. Apposita convenzione tra i comuni regolamenterà: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati.

     3. I comuni possono altresì stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia municipale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

     4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrisposti al personale indennità e rimborsi, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comuni beneficiari dei servizi medesimi.

 

     Art. 6. Corpo di polizia municipale.

     1. Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette addetti, può essere organizzato in corpo di polizia municipale.

     2. Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell'assessore all'uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o al servizio.

     3. Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza.

 

     Art. 7. Circoscrizioni di polizia municipale.

     1. Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni geografiche l'organizzazione del corpo assume forme decentrate per circoscrizioni.

     2. Ogni circoscrizione di polizia municipale può comprendere più quartieri amministrativi.

     3. All'interno di ogni circoscrizione possono essere costituiti quartieri di polizia municipale per maggiori esigenze di vigilanza connesse a particolari problemi di flusso veicolare, di elevati indici di insediamento urbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, o in genere per particolari condizioni ambientali e sociali del quartiere.

     4. L'assegnazione dei mezzi e del personale al corpo di polizia municipale e alle sue unità decentrate è strettamente commisurata alle effettive esigenze secondo appositi parametri che a tal fine sono predisposti dal comitato tecnico di cui all'articolo 12.

 

     Art. 8. Vigili di quartiere.

     1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.

     2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vigile di quartiere: collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli uffici; richiede la collaborazione dei cittadini per l'ordine ed il decoro della convivenza civile e per il miglioramento delle condizioni ambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali; vigila per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere; previene e reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambiente, nonché ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.

 

     Art. 9. Regolamento comunale.

     1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti nazionali di lavoro, il regolamento comunale:

     a) stabilisce l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale;

     b) determina l'organico, le qualifiche e i profili professionali degli addetti;

     c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e relativi obblighi e sul comportamento degli addetti;

     d) indica le modalità di svolgimento dei servizi di istituto;

     e) determina le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia municipale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

     f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;

     g) indica le modalità di svolgimento del servizio armato secondo le direttive del Ministro dell'interno;

     h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per tutto il personale dei vari servizi, tenendo anche conto dell'anzianità e della professionalità.

     2. Il comune può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo e del servizio, stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

     3. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali.

     4. Ove i comuni non adempiano entro il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 10. Divise e gradi.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità degli addetti al servizio di polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.

 

     Art. 11. Centro regionale di formazione per la polizia municipale.

     1. Per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia, nonché per compiti di studio e ricerca, l'Assessore regionale per gli enti locali istituisce, quale organismo dell'Assessorato, il Centro regionale di formazione per la polizia municipale.

     2. Il centro tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione superiore dei funzionari dei corpi di polizia municipale.

     3. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per l`aggiornamento del personale già in servizio.

     4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il Centro è dotato di un fondo finanziato in base all'articolo 15.

     5. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, approva con proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per qualifica, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

     6. Uno speciale regolamento, approvato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, stabilisce le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

     7. Il responsabile del Centro presenta annualmente una relazione all'Assessore regionale per gli enti locali sull'attività svolta.

     8. L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul buon andamento del Centro e propone al Presidente della Regione, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

     9. Il Centro regionale di formazione per la polizia municipale dovrà essere istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

     1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

     2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

     a) dall'Assessore regionale per gli enti locali, che lo presiede;

     b) dal direttore regionale degli enti locali, che può essere delegato a presiederlo;

     c) da quattro esperti in materia di polizia municipale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale;

     d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall'ANCI Regione;

     e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'U.P.S.;

     f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio nei corpi o servizi dei vigili urbani;

     g) dal dirigente del gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale degli enti locali.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali con qualifica non inferiore ad assistente.

     4. Il Comitato:

     a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per gli enti locali;

     b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimenti per il miglioramento del servizio di polizia municipale;

     c) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro di polizia municipale e formula eventuali osservazioni e proposte.

     5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

 

     Art. 13. Fondo per il miglioramento dei servizi.

     1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.

     2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

     3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

     Art. 14. Contributi per impianti di collegamento radio.

     1. I contributi in favore dei comuni previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, sono elevati, per l'esercizio finanziario in corso, alla misura del 100 per cento al fine di fornire di collegamenti radio e similari i servizi di polizia municipale.

 

     Art. 15. Autorizzazione di spesa.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 4.000 milioni, da destinare quanto a lire 2.500 milioni alla realizzazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, quanto a lire 1.500 milioni alle spese per il funzionamento e la gestione del Centro stesso, alle spese necessarie per l'individuazione delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità, nonché per il funzionamento del Comitato tecnico regionale.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 13 è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 18 mila milioni.

     3. Per gli anni successivi le spese di funzionamento e di gestione di cui al comma 1, nonché la spesa di cui al comma 2 saranno determinate annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si farà fronte, quanto a lire 19.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 2.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1990-1992, quanto a lire 2.500 milioni nel progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - codice 03.07 - e quanto a lire 19.500 milioni nelle «Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza» - codice 07.09.