§ 1.6.5 - L.R. 14 dicembre 1953, n. 66.
Provvidenze in favore di enti locali per impianti relativi ad uffici e servizi pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:14/12/1953
Numero:66


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a carico del bilancio regionale, la concessione in favore di enti locali della Regione, di contributi finanziari nelle spese per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti [...]
Art. 2.      Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su deliberazione degli enti interessati, mediante i fondi [...]
Art. 3.      La concessione del contributo è subordinata alla presentazione del preventivo relativo all'opera, debitamente vistato in linea tecnica da un ufficio tecnico indicato dall'assessorato, sempre che [...]
Art. 4.      Nella determinazione della misura del contributo di cui all'art. 1, l'Assessorato non dovrà superare l'80% della spesa complessiva preventivamente dimostrata.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.5 - L.R. 14 dicembre 1953, n. 66.

Provvidenze in favore di enti locali per impianti relativi ad uffici e servizi pubblici.

(G.U.R. 15 dicembre 1953, n. 64).

 

Art. 1.

     E' autorizzata, a carico del bilancio regionale, la concessione in favore di enti locali della Regione, di contributi finanziari nelle spese per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici.

 

     Art. 2.

     Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su deliberazione degli enti interessati, mediante i fondi appositamente stanziati nella parte straordinaria del bilancio, sentita la commissione di cui al n. 2) dell'art. 1 della L.R. 30 novembre 1953, n. 56.

 

     Art. 3.

     La concessione del contributo è subordinata alla presentazione del preventivo relativo all'opera, debitamente vistato in linea tecnica da un ufficio tecnico indicato dall'assessorato, sempre che la richiesta superi le lire 1.000.000. L'istanza dev'essere, altresì, corredata di una relazione illustrativa, vistata per conferma dall'autorità tutoria, dei mezzi finanziari con cui l'ente interessato intende coprire la residua spesa per l'esecuzione dell'opera.

 

     Art. 4.

     Nella determinazione della misura del contributo di cui all'art. 1, l'Assessorato non dovrà superare l'80% della spesa complessiva preventivamente dimostrata.

     E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti non eccedenti complessivamente il 50% del contributo determinato in via presuntiva.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.