§ 1.6.3 - L.R. 30 novembre 1953, n. 56.
Istituzione di commissioni consultive presso l'Assessorato degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:30/11/1953
Numero:56


Sommario
Art. 1.      E' conferita all'Assessore per gli enti locali la facoltà di procedere alla nomina delle seguenti commissioni di consulenza nelle sotto indicate materie di competenza di quell'Assessorato:
Art. 2.      La composizione delle commissioni di cui al precedente articolo non potrà superare, per ciascuna di esse, il numero di tre membri, fra i quali dovrà essere compreso un elemento tecnico della [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i fondi appositamente stanziati nella parte ordinaria del bilancio.
Art. 4.      Ai componenti ed al segretario delle commissioni di cui all'art. 1 verrà corrisposto il trattamento economico previsto dagli artt. 1, 2 e 10 del D.L.P. 7 agosto 1952, n. 14
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.3 - L.R. 30 novembre 1953, n. 56.

Istituzione di commissioni consultive presso l'Assessorato degli enti locali.

(G.U.R. 3 dicembre 1953, n. 61).

 

Art. 1.

     E' conferita all'Assessore per gli enti locali la facoltà di procedere alla nomina delle seguenti commissioni di consulenza nelle sotto indicate materie di competenza di quell'Assessorato:

     1) commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali;

     2) commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali.

     Funziona da segretario delle due commissioni predette un funzionario amministrativo di gruppo A dell'Assessorato enti locali.

 

     Art. 2.

     La composizione delle commissioni di cui al precedente articolo non potrà superare, per ciascuna di esse, il numero di tre membri, fra i quali dovrà essere compreso un elemento tecnico della rispettiva materia di consulenza.

 

     Art. 3.

     Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i fondi appositamente stanziati nella parte ordinaria del bilancio.

 

     Art. 4.

     Ai componenti ed al segretario delle commissioni di cui all'art. 1 verrà corrisposto il trattamento economico previsto dagli artt. 1, 2 e 10 del D.L.P. 7 agosto 1952, n. 14 [1].

     Il medesimo trattamento economico verrà praticato per le sedute tenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nei riguardi delle tre commissioni consultive che hanno funzionato presso l'Assessorato degli enti locali dal febbraio 1952 per l'esame delle domande di contributi per la costruzione di asili infantili ed asili nido; nei riguardi della commissione consultiva che ha funzionato dal novembre 1948 presso la cessata amministrazione degli enti locali per l'esame delle domande di contributi per l'esecuzione di impianti elettrici nei Comuni della Regione; e nei riguardi della commissione consultiva che ha funzionato dall'ottobre 1947 presso la cessata amministrazione degli enti locali per l'esame della situazione economico-finanziaria degli enti ospedalieri della Regione.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V., ora, art. 31 L.R. 29 aprile 1985, n. 22.