§ 4.3.74 - L.R. 12 agosto 1980, n. 86.
Norme per l'edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:12/08/1980
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del primo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è assunta a [...]
Art. 2.      Per far fronte alla spesa prevista dal primo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.
Art. 3.      Per i programmi di edilizia sovvenzionata o di quella convenzionata e agevolata da realizzarsi in Sicilia in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini previsti dal quarto e quinto [...]
Art. 4.      Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi ai sensi degli articoli 1 e 8 [...]
Art. 8.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi a norma della L.R. 5 dicembre [...]
Art. 9.      Il Comitato tecnico amministrativo regionale di cui all'art. 1 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è integrato da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno 1980, il limite venticinquennale di impegno di [...]
Art. 11.      All'onere di lire 49.380 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del [...]


§ 4.3.74 - L.R. 12 agosto 1980, n. 86.

Norme per l'edilizia residenziale.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

Art. 1.

     Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del primo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi previsti dal titolo III della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dall'aumento del limite massimo dei mutui agevolati da lire 24 milioni a lire 34 milioni, aumentato a lire 37 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della L.R. n. 95 del 1977.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui al precedente comma agli istituti di credito mutuanti, con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

     La Regione assume, relativamente alla quota di mutuo assistita dai contributi di cui al precedente comma, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti, previste dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     Per far fronte alla spesa prevista dal primo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.

     Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1980 la spesa di lire 30 milioni.

 

     Art. 3.

     Per i programmi di edilizia sovvenzionata o di quella convenzionata e agevolata da realizzarsi in Sicilia in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 41 della predetta legge, modificati con l'art. 13 quater del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge con legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono prorogati di sei mesi relativamente all'attuazione del primo progetto biennale di intervento.

 

     Art. 4.

     Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge, relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi medesimi.

     Tali programmi devono preventivamente essere sottoposti al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi ai sensi degli articoli 1 e 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sino al limite massimo di intervento di cui al precedente art. 5.

     Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzati, per il corrente esercizio finanziario, gli ulteriori limiti di impegno venticinquennale, di lire 3.300 milioni che si iscrive al cap. 75201, e di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 75202 del bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi a norma della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, sino al limite massimo di intervento di cui all'art. 6 della presente legge.

     Per le finalità si cui al precedente comma il fondo di rotazione di cui all'art. 1 della predetta legge è incrementato di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e la relativa spesa si iscrive al cap. 75205 del bilancio della Regione.

 

     Art. 9.

     Il Comitato tecnico amministrativo regionale di cui all'art. 1 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è integrato da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

     La commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, modificata dall'art. 12 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è integrata dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che la presiede.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno 1980, il limite venticinquennale di impegno di lire 550 milioni.

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 49.380 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 4.1.1.1.: «Edilizia residenziale pubblica».

 

 


[1] Modifica l'art. 1 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[2] Modifica l'art. 2 L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.