§ 4.2.63 - L.R. 26 maggio 1973, n. 21.
Integrazioni e modifiche della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/05/1973
Numero:21


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare [...]
Art. 4.      La disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti delle opere di edilizia popolare e di [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti [...]
Art. 7.      Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dall'art. 32 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si può avvalere degli Istituti autonomi per [...]
Art. 8.      Quando l'esecuzione delle opere è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari l'accreditamento previsto dall'art. 11 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è disposto in favore del legale [...]
Art. 9.      Per tutte le opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale [...]
Art. 10.      Tutti gli alloggi popolari finanziati sia a totale carico che col contributo della Regione debbono avere la caratteristiche previste dall'art. 8 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito [...]
Art. 11.      Nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme contenute nei DD.P.Rep. numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972.
Art. 12.      La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, è operante anche nelle more della iscrizione della ipoteca che dovrà accendersi sull'area di impianto o comunque [...]
Art. 13.      Le disposizioni contenute nella lett. a dell'art. 23 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, e nel primo comma dell'art. 17 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, si applicano anche a tutte le opere di [...]
Art. 14.      Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere marittime, non si applicano le [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      E' abrogato l'art. 46 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.
Art. 18.      Gli ordini di accreditamento disposti per la esecuzione di opere pubbliche, esistenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, sono trasportati agli esercizi successivi fino a quando [...]
Art. 19.      I depositi costituiti a titolo di cauzione provvisoria per adire alle gare di appalto di opere pubbliche, qualora i concorrenti non siano rimasti aggiudicatari, pur avendo preso parte alla gara, [...]
Art. 20.      L'aliquota dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla [...]
Art. 21.      Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere parere, in deroga alle norme vigenti, [...]
Art. 22.      Alla delimitazione dei centri edificati, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Art. 23.      Le attribuzioni previste dal penultimo comma dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito indicati dall'art. 4 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in L. 1° novembre 1965, n. [...]
Art. 26.      I contributi integrativi di cui al precedente articolo, possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 33 della presente legge, esclusivamente a favore dei soggetti e [...]
Art. 26-bis.      Nel caso in cui gli enti o le cooperative di cui al precedente art. 26, ai fini della acquisizione delle aree di impianto delle costruzioni, ricorrano alla espropriazione per pubblica utilità, [...]
Art. 27.      Nell'ambito della Regione siciliana le cooperative edilizie che usufruiscono di contributi statali o regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci, ove non dispongano di [...]
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      Nell'ambito della Regione siciliana, sino all'approvazione del piano urbanistico regionale, i piani territoriali di coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, hanno [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      (Omissis).
Art. 34.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.63 - L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

Integrazioni e modifiche della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.

(G.U.R. 28 maggio 1973, n. 27).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare con il contributo dello Stato, della Regione e della Gescal.

 

     Art. 4.

     La disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti delle opere di edilizia popolare e di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate con il contributo della Regione.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

 

     Art. 7.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dall'art. 32 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si può avvalere degli Istituti autonomi per le case popolari.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     Quando l'esecuzione delle opere è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari l'accreditamento previsto dall'art. 11 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è disposto in favore del legale rappresentante dell'Istituto medesimo.

 

     Art. 9.

     Per tutte le opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

 

     Art. 10.

     Tutti gli alloggi popolari finanziati sia a totale carico che col contributo della Regione debbono avere la caratteristiche previste dall'art. 8 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e modificato con le leggi 28 marzo 1968, n. 422 e 1 giugno 1971, n. 291 e debbono rispondere in ogni caso alle esigenze climatiche, ambientali ed urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.

 

     Art. 11.

     Nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme contenute nei DD.P.Rep. numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972.

     Sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà.

     Le attribuzioni conferite col D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, a norma dell'art. 16 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28.

 

     Art. 12.

     La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, è operante anche nelle more della iscrizione della ipoteca che dovrà accendersi sull'area di impianto o comunque sulle costruzioni edilizie previste dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni contenute nella lett. a dell'art. 23 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, e nel primo comma dell'art. 17 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, si applicano anche a tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dagli enti medesimi.

 

     Art. 14.

     Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere marittime, non si applicano le restanti disposizioni dell'art. 21 e quelle dell'art. 11 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere di cui al comma precedente e degli altri atti tecnici è richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale, salvo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, per le opere marittime di importo superiore a lire 300 milioni.

     Per le opere marittime di cui al primo comma di importo inferiore a lire 300 milioni non è richiesto alcun parere tecnico.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 17.

     E' abrogato l'art. 46 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

 

     Art. 18.

     Gli ordini di accreditamento disposti per la esecuzione di opere pubbliche, esistenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, sono trasportati agli esercizi successivi fino a quando permanga la necessità di provvedere ai pagamenti per i quali gli ordini furono emessi.

     Il rendiconto dei pagamenti effettuati, in deroga al disposto dell'art. 61-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, previsto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, è presentato a chiusura di ciascun esercizio finanziario.

 

     Art. 19.

     I depositi costituiti a titolo di cauzione provvisoria per adire alle gare di appalto di opere pubbliche, qualora i concorrenti non siano rimasti aggiudicatari, pur avendo preso parte alla gara, o qualora non vi siano stati ammessi, sono subito restituiti previo nulla-osta steso a tergo della stessa quietanza di deposito, munito di bollo di ufficio e firmato dal funzionario che ha svolto le funzioni di ufficiale rogante

     Da tale nulla-osta deve esplicitamente risultare la circostanza che il concorrente prese parte alla gara ma non rimase aggiudicatario, oppure che non vi fu ammesso.

     La restituzione dei depositi è disposta dal legale rappresentante dell'ente che ha indetto la gara, a favore dei proprietari o dei loro procuratori, se trattasi di persone fisiche, o dei legittimi rappresentanti, se trattasi di società od enti.

     L'ordine di restituzione è steso a tergo della quietanza di deposito ed in calce-al nulla osta di cui al primo comma.

 

     Art. 20.

     L'aliquota dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera.

 

     Art. 21.

     Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere parere, in deroga alle norme vigenti, sono quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

 

     Art. 22.

     Alla delimitazione dei centri edificati, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 23.

     Le attribuzioni previste dal penultimo comma dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 25.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito indicati dall'art. 4 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni e modifiche, contributi integrativi di quello previsto dall'art. 6 dello stesso decreto 6 settembre 1965, n. 1022, e successive integrazioni e modifiche, nella misura occorrente a consentire la concessione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione, nonchè per ridurre la quota a carico dei mutuatari, per interessi ed ogni altro accessorio sull'intero mutuo, alla misura del tre per cento annuo.

     Resta fermo il rimborso del capitale a carico dei mutuatari.

     Alla quota di mutuo concessa ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano in favore degli istituti di credito ed a carico della Regione tutte le garanzie previste dall'art. 4 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, e successive modifiche ed integrazioni.

     La garanzia della Regione per rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ed accessori si riferisce all'intero importo della quota di mutuo suddetta.

     Gli istituti di credito, a garanzia della erogazione della quota di mutuo di cui al primo comma, iscriveranno in loro favore sull'area e sulla costruzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quella che sarà iscritta a garanzia del mutuo principale concesso ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'ammortamento della quota di mutuo di cui al terzo comma inizierà prima di quello del mutuo principale, ed il pagamento del contributo regionale inizierà in coincidenza con l'ammortamento medesimo [8].

 

     Art. 26.

     I contributi integrativi di cui al precedente articolo, possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 33 della presente legge, esclusivamente a favore dei soggetti e degli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 9 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

     I contributi integrativi sono destinati alle cooperative edilizie in misura non inferiore al settanta per cento dello stanziamento.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede alla ripartizione e all'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sentito il parere di una commissione composta da sei rappresentanti designati dagli organi regionali di rappresentanza e tutela delle cooperative. Tali componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 26-bis.

     Nel caso in cui gli enti o le cooperative di cui al precedente art. 26, ai fini della acquisizione delle aree di impianto delle costruzioni, ricorrano alla espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del successivo art. 27, la Regione garantisce per capitale, interessi ed accessori i prestiti chirografari che essi contrarranno con istituti di credito fino alla concorrenza della spesa necessaria per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, e nei limiti di incidenza del costo delle aree rispetto alle costruzioni consentiti dalle disposizioni vigenti.

     I suddetti prestiti saranno estinti con parte del ricavato della quota di mutuo di cui al primo comma dell'art. 25.

     La garanzia della Regione per i prestiti chirografari può essere concessa fino all'importo di lire 1.000 milioni [9].

 

     Art. 27.

     Nell'ambito della Regione siciliana le cooperative edilizie che usufruiscono di contributi statali o regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci, ove non dispongano di propria area di impianto, devono localizzare gli alloggi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Se l'area assegnata alla cooperativa con la procedura prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è stata già espropriata dal comune, la cooperativa può procedere direttamente alla espropriazione dell'area assegnata, previa stipula della convenzione prevista dal predetto art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Nei comuni sprovvisti di piani di zona, le cooperative che non dispongono di propria area di impianto debbono localizzare gli alloggi su area indicata con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

     La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalle cooperative e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunziarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente la scelta dell'area è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con proprio decreto.

     Le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione dell'area di impianto mediante espropriazione.

     Il decreto di concessione del contributo equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 29.

     Nell'ambito della Regione siciliana, sino all'approvazione del piano urbanistico regionale, i piani territoriali di coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, hanno soltanto valore indicativo per gli interventi previsti dalla L. 6 ottobre 1971, n. 853, e per la ubicazione delle grandi infrastrutture nonché dei servizi di carattere regionale.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 31.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 32.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 33.

     (Omissis).

 

     Art. 34.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[2] Sostituisce l'art. 2 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[3] Modifica l'art. 9 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[4] Comma modificativo dell'art. 32 L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

[5] Modifica art. 10 L.R. 2S ottobre 1964, n. 22.

[6] Modifica art. 47 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[7] Articolo abrogato per effetto dell'art. 15 L.R. 7 maggio 1976, n. 56 e dell'art. 8 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[8] L'originario ultimo comma è stato sostituito dagli attuali commi terzo e segg. con art. 60 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[9] Articolo aggiunto con art. 61 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[1]10 Sostituisce art. 39 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[1]11 Sostituisce art. 7 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[1]12 Sostituisce art. 40 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[1]13 Modifica art. 6 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.