§ 5.3.153 - L.R. 8 marzo 1971, n. 5 .
Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/03/1971
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1 gennaio 1971 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione per i settori di Amministrazione di seguito ripartiti
Art. 2.      Con effetto dal 1 gennaio 1972 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali
Art. 3.      Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione
Art. 4.      L'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 è abrogato a decorrere dall'anno successivo alla scadenza delle convenzioni in atto vigenti
Art. 5.      La legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, modificata con D.Lgs.P.Reg. 12 dicembre 1949, n. 34, ratificato con legge regionale 27 febbraio 1950, numero 15 è abrogata a decorrere dalla data di [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata con l'art. 7 della legge 13 maggio 1954, n. 303, non si applicano nel territorio della [...]
Art. 10.      Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro dei mutui di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogato con [...]
Art. 11.      I centri sperimentali: per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo; per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; per l'industria della pesca [...]
Art. 12.      Il patrimonio dei soppressi centri sperimentali è trasferito agli enti indicati nell'articolo precedente, che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Il Comitato tecnico amministrativo
Art. 15.      Sono sottoposti a parere del predetto Comitato, per le opere pubbliche da eseguire a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - e per quelle da [...]
Art. 16.      Per i progetti di importo non superiore a lire 100 milioni
Art. 17.      I pareri previsti dalla presente legge sostituiscono ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo richiesto dalla legge, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi statali in [...]
Art. 18.      Gli oneri previsti dall'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 sono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo ( ESA) e dei singoli enti concessionari delle opere
Art. 19.      L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e [...]
Art. 20.      L'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è applicabile anche alle opere pubbliche finanziarie sul bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo
Art. 21.      I comitati di cui agli artt. 14 e 16 della presente legge sono costituiti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      Le norme dell'articolo precedente si applicano a tutte le opere pubbliche previste dalle leggi citate nei cui confronti non sia stato emesso, alla data della pubblicazione della presente legge, [...]
Art. 25.      Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 ed 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9 sono destinate anche per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, ai [...]
Art. 26. 
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 5.3.153 - L.R. 8 marzo 1971, n. 5 .

Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(G.U.R. 9 marzo 1971, n. 10).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1 gennaio 1971 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione per i settori di Amministrazione di seguito ripartiti.

     Enti locali

     - Art. 1, nn. 3, 4, 6, 7 e art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

     Industria e commercio

     - Art. 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50;

     - Art. 1, secondo comma, art. 3, secondo comma, della legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche;

     - art. 1, lettera a) n. 2, lettera c) n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6;

     - artt. 1 e 2 del DLP Reg. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10;

     - legge regionale 20 marzo 1953, n. 21;

     - legge regionale 12 aprile 1967, n. 39.

     Lavori pubblici

     - Art. 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30;

     - legge regionale 23 marzo 1953, n. 23.

     Pubblica Istruzione

     - Legge regionale 30 novembre 1953, n. 58;

     - legge regionale 21 ottobre 1963, n. 31;

     - legge regionale 21 marzo 1955, n. 18.

     Sanità

     - Legge regionale 29 luglio 1957, n. 47;

     - Art. 1, lettere b) e d) del DLP Reg. 30 giugno 1950, n. 31, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 6;

     - Art. 1, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13.

     Sviluppo Economico

     - Legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, integrata con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 34.

     Turismo

     - Legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51.

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 1 gennaio 1972 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali:

     Enti Locali

     - Legge regionale 10 giugno 1957, n. 31.

     Finanze

     - Legge regionale 4 aprile 1956, n. 24.

     Lavoro e cooperazione

     - Art. 4, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;

     - Artt. 7 e 8 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22.

 

     Art. 3.

     Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

 

     Art. 4.

     L'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 è abrogato a decorrere dall'anno successivo alla scadenza delle convenzioni in atto vigenti.

 

     Art. 5.

     La legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, modificata con D.Lgs.P.Reg. 12 dicembre 1949, n. 34, ratificato con legge regionale 27 febbraio 1950, numero 15 è abrogata a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

 

          Art. 6. [1].

 

     Art. 7. [2].

 

     Art. 8. [3].

 

     Art. 9.

     Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata con l'art. 7 della legge 13 maggio 1954, n. 303, non si applicano nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 10.

     Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro dei mutui di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, è ulteriormente prorogato di tre anni.

 

     Art. 11.

     I centri sperimentali: per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo; per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina; per l'industria enologica di Marsala; per l'industria degli olii dei grassi e dei saponi di Catania; per l'industria del latte di Ragusa, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I compiti devoluti per legge ai predetti centri sperimentali sono attribuiti:

     a) all'Ente di Sviluppo agricolo quelli del centro per l'industria degli olii dei grassi e dei saponi di Catania e quelli del centro per l'industria del latte di Ragusa;

     b) all'Ente Siciliano per la Promozione Industriale quelli del centro per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; quelli del centro per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e quelli del centro per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo. Tali compiti possono essere svolti dall'Ente Siciliano per la Promozione Industriale anche attraverso le proprie collegate;

     c) all'Istituto della Vite e del Vino quelli del centro per l'industria enologica di Marsala.

 

     Art. 12.

     Il patrimonio dei soppressi centri sperimentali è trasferito agli enti indicati nell'articolo precedente, che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prendono in consegna le attività e le passività dei disciolti centri.

     I legali rappresentanti dei centri sperimentali soppressi, all'atto del trasferimento, presentano agli enti subentranti il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio.

 

     Art. 13. [4].

     Il personale dei disciolti centri in servizio al 31 dicembre 1970 ed assunto in base a regolare delibera vistata dall'autorità tutoria è immesso in un ruolo ad esaurimento dei rispettivi enti. La immissione in ruolo è disposta con delibera in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed anzianità di servizio posseduta.

     Al personale medesimo è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso gli enti di provenienza.

 

     Art. 14.

     Il Comitato tecnico amministrativo [5] di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, è composto come segue:

     1) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;

     2) i direttori regionali preposti ai servizi dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

     3) quattro ispettori generali dello stesso Assessorato;

     4) il capo dell'Ispettorato agrario regionale;

     5) tre funzionari dei ruoli tecnici del predetto Assessorato con qualifica non inferiore ad ispettore capo;

     6) il capo dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

     7) due ingegneri funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad ispettore centrale;

     8) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia;

     9) il capo del servizio idrografico della Sicilia;

     10) il capo della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

     11) il medico provinciale di Palermo;

     12) il direttore generale dell'ESA;

     13) un avvocato dello Stato.

     Quando lo ritenga utile, il Presidente ha facoltà di integrare il Comitato, di volta in volta, con la partecipazione di funzionari, di tecnici e studiosi esperti nelle materie da trattare.

     Il Presidente ha facoltà di delegare a presiedere il Comitato il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura o il direttore regionale preposto ai servizi delle foreste.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata.

 

     Art. 15.

     Sono sottoposti a parere del predetto Comitato, per le opere pubbliche da eseguire a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - e per quelle da eseguire a carico del bilancio dell'ESA, i seguenti atti: i progetti e le eventuali successive loro modifiche, le determinazioni sulle vertenze insorte con le imprese ed i verbali di nuovi prezzi [6].

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può chiedere il parere del Comitato su ogni altro argomento per cui lo ritenga utile.

 

     Art. 16.

     Per i progetti di importo non superiore a lire 100 milioni [7], per i verbali di nuovi prezzi e per la proroga dei termini contrattuali, la funzione di cui all'art. 15 è esercitata da un Comitato ristretto composto dai seguenti membri:

     1) il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura o il direttore regionale preposto ai servizi delle foreste, che lo presiedono;

     2) uno degli ispettori generali indicati al punto 3) dell'art. 14;

     3) due dei funzionari indicati al punto 5) dello art. 14;

     4) uno dei due ingegneri funzionari indicati al punto 7) dell'art. 14;

     5) due degli ingegneri capi del Genio civile della Sicilia;

     6) il capo dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     Ne fa parte, inoltre, il medico provinciale di Palermo per le opere per le quali è previsto il parere sanitario.

 

     Art. 17.

     I pareri previsti dalla presente legge sostituiscono ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo richiesto dalla legge, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi statali in base allo statuto della Regione ed alle relative norme di attuazione.

 

     Art. 18.

     Gli oneri previsti dall'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 sono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo ( ESA) e dei singoli enti concessionari delle opere.

 

     Art. 19.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 20.

     L'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è applicabile anche alle opere pubbliche finanziarie sul bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo.

 

     Art. 21.

     I comitati di cui agli artt. 14 e 16 della presente legge sono costituiti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 22. [8].

 

     Art. 23. [9]

 

     Art. 24.

     Le norme dell'articolo precedente si applicano a tutte le opere pubbliche previste dalle leggi citate nei cui confronti non sia stato emesso, alla data della pubblicazione della presente legge, decreto di finanziamento.

 

     Art. 25.

     Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 ed 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9 sono destinate anche per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 26. [10].

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Modifica gli artt. 20 e 22 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

[2] Sostituisce il n. 3 dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.

[3] Sostituisce gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 21 ottobre 1957, n. 57.

[4] Vedi l'art. 1 della L.R. 18 giugno 1977, n. 42.

[5] L'art. 32, comma 1°, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, ha disposto che il comitato tecnico amministrativo di cui alla L.R. 30 luglio 1969, n. 26, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

[6] Vedi l'art. 5 della L.R. 12 febbraio n. 1973, n. 3.

[7] Vedi l'art. 5 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 per l'elevazione del limite.

[8] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.

[9] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[10] Sostituisce il primo comma dell'articolo dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14.