§ 3.9.10 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 50.
Provvedimenti a favore della pesca e delle attività marinare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:30/12/1960
Numero:50


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale della pesca, attività marinare ed artigianato è autorizzata all'erogazione delle spese e contributi di cui appresso:
Art. 2.      Per tutti i contributi previsti al precedente articolo l'Assessore preposto all'Amministrazione della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50% [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 87 milioni di cui lire 50 milioni, per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 1; lire [...]
Art. 4.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con la disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.10 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 50.

Provvedimenti a favore della pesca e delle attività marinare.

(G.U.R. 31 dicembre 1960, n. 61).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale della pesca, attività marinare ed artigianato è autorizzata all'erogazione delle spese e contributi di cui appresso:

     a) stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'educazione marinara ed i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per l'istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica; spese dirette, contributi a favore di scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei Consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorarne l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per l'effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;

     b) spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca;

     c) (Omissis) [1];

     d) spese per la propaganda marinara, da svolgersi a mezzo di istituzioni che agiscano normalmente nel settore, che siano legalmente costituite in data anteriore al 1° gennaio 1960, e che - attraverso l'intervento regionale - realizzino particolari iniziative di interesse siciliano.

 

     Art. 2.

     Per tutti i contributi previsti al precedente articolo l'Assessore preposto all'Amministrazione della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50% del contributo accordato.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 87 milioni di cui lire 50 milioni, per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 1; lire 25 milioni, per quelle di cui alla lett. b); lire 6 milioni per quelle di cui alla lett. c); lire 6 milioni per quelle di cui alla lett. d); da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica pesca, attività marinare ed artigianato. Per gli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

 

     Art. 4.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con la disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 8 marzo 1971. n. 5.