§ 1.6.28 - L.R. 14 aprile 1966, n. 5.
Modifiche alla L. 15 marzo 1963, n. 21, concernente «Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:14/04/1966
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della L. 5 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.6.28 - L.R. 14 aprile 1966, n. 5.

Modifiche alla L. 15 marzo 1963, n. 21, concernente «Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro».

(G.U.R. 16 aprile 1966, n. 19).

 

Art. 1.

     Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della L. 5 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 2, lett. d, L.R. 15 marzo 1963, n. 21.

[2] Sostituisce art. 8 L.R. 15 marzo 1963, n. 21.