§ 2.9.7 - L.R. 14 dicembre 1953, n. 65.
Provvidenze assistenziali della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:14/12/1953
Numero:65


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:
Art. 2.      Alla concessione delle provvidenze previste al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su istanza degli interessati, mediante i fondi appositamente [...]
Art. 3.      La concessione delle provvidenze previste all'art. 1 è subordinata:
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.7 - L.R. 14 dicembre 1953, n. 65.

Provvidenze assistenziali della Regione.

(G.U.R. 15 dicembre 1953, n. 64).

 

Art. 1.

     E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:

     1) sussidi straordinari in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali, le quali, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali;

     2) sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività;

     3) (Omissis) [1];

     4) (Omissis) [1];

     5) sussidi straordinari ad istituti od enti giuridicamente costituiti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti;

     6) (Omissis) [1];

     7) (Omissis) [1];

     8) sussidi a ministri del culto particolarmente bisognosi, nonché contributi ad enti di culto o a ministri di culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione;

     9) sussidi e concorsi finanziari ad enti che abbiano finalità educative o culturali o sociali ovvero di prevalente interesse regionale;

     10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, i quali versino in stato di bisogno accertato dal sindaco del Comune di residenza.

 

     Art. 2.

     Alla concessione delle provvidenze previste al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su istanza degli interessati, mediante i fondi appositamente stanziati nella parte straordinaria del bilancio, e sentita la competente Commissione consultiva prevista al n. 1) dell'art. 1 della L. 30 novembre 1953 n. 56 quando il contributo superi le lire 1.000.000 se destinato ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e lire 500.000, se destinato ad altri enti.

     Il parere non è richiesto per i contributi disposti in favore degli enti comunali di assistenza e di altri organi periferici.

 

     Art. 3.

     La concessione delle provvidenze previste all'art. 1 è subordinata:

     a) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, debitamente approvato, e del conto consuntivo relativo al precedente esercizio, debitamente vistato;

     b) per gli enti privati e le persone fisiche, alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dall'Assessore per gli enti locali attraverso le competenti autorità, in ordine ai programmi o alle dimostrazioni di spese sostenute o comunque alle circostanze poste a base delle richieste.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[1] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[1] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[1] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.