§ 42.2.36 - Legge 19 maggio 1954, n. 303.
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:19/05/1954
Numero:303


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace [...]
Art. 2.      Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:
Art. 3.      Il presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema [...]
Art. 4.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del [...]
Art. 5.      Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a [...]
Art. 6.      Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di commissario e di ispettore, sono gratuite.
Art. 7.      Le disposizioni dell'art. 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:
Art. 8.      Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.


§ 42.2.36 - Legge 19 maggio 1954, n. 303. [1]

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(G.U. 22 giugno 1954, n. 140).

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

     Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

     a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

     b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

     c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

     d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

     e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

     L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 2.

     Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio centrale;

     c) la Giunta esecutiva;

     d) il Collegio dei revisori.

     L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

     Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

 

          Art. 3.

     Il presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

     Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'art. 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

 

          Art. 4.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

     Con deliberazione motivata del Consiglio centrale, possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.

 

          Art. 6.

     Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di commissario e di ispettore, sono gratuite.

     Ai componenti degli organi direttivi, ai commissari ed agli ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del Comune di residenza, possono essere corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per funzionari dello Stato di grado 6°.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni dell'art. 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:

     “2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

     3) un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia".

 

          Art. 8.

     Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.