§ 97.1.5 - R.D. 2 maggio 1939, n. 1284.
Norme per l'ordinamento dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:02/05/1939
Numero:1284


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, provvede, sia direttamente sia a mezzo degli organi periferici, al conseguimento dei [...]
Art. 2.      L'Ente ha la sua sede in Roma
Art. 3.      Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno
Art. 4.      Il Consiglio centrale è costituito oltre che del presidente, di un vice presidente e di otto componenti nominati per decreto Reale. Di essi il vice presidente e un componente sono proposti [...]
Art. 5.      Il Consiglio centrale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; in sessione straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità
Art. 6.      Il Consiglio centrale
Art. 7.      In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente, del vice presidente e di un componente del Consiglio da esso designato
Art. 8.      La Giunta esecutiva
Art. 9.      + istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati dal Ministro per l'interno, di cui uno designato dal Ministro per le finanze
Art. 10.      Nei capoluoghi di ciascuna Provincia è istituita una Sezione retta da un Consiglio direttivo nominato dal Consiglio centrale, e composto del presidente e di quattro membri designati [...]
Art. 11.      Il presidente ha la rappresentanza delle Sezioni provinciali, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo a sottoporle ad esso [...]
Art. 12.      I membri non di diritto del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori
Art. 13.      Il Consiglio direttivo delle Sezioni provinciali
Art. 14.      Nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed aventi un rilevante patrimonio zootecnico, o in quelli dove speciali esigenze locali lo richiedano, può essere istituita una Delegazione
Art. 15.      La Delegazione è retta da un Comitato direttivo, nominato dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale, e composto del delegato e di due membri, designati uno dal podestà e l'altro dal [...]
Art. 16.      Il Comitato direttivo delle Delegazioni comunali
Art. 17.      Il fiduciario comunale espleta gli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale per l'attuazione degli scopi dell'Ente nell'ambito del Comune
Art. 18.      I soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie
Art. 19.      L'ammissione dei soci è deliberata dal presidente della Sezione o Delegazione alla quale il socio intenda appartenere; per i soci benemeriti l'ammissione è subordinata alla ratifica della Giunta [...]
Art. 20.      Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali corrisponderanno all'Ente per ciascun socio, le seguenti quote
Art. 21.      Le entrate dell'Ente sono costituite
Art. 22.      Colle entrate dell'Ente si provvede
Art. 23.      Le entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali sono costituite
Art. 24.      Colle entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali si provvede
Art. 25.      Le guardie per la protezione degli animali sono nominate dai Comitati direttivi delle Delegazioni comunali nei limiti degli organi fissati dalla Giunta esecutiva. La loro nomina è soggetta [...]
Art. 26.      Le deliberazioni degli organi provinciali e comunali relative ai regolamenti interni e norme di massima, debbono essere comunicate al Consiglio centrale per l'approvazione
Art. 27.      L'anno finanziario, sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica, corrisponde per tutti gli effetti all'anno solare
Art. 28.      Il servizio di cassa sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, ovvero [...]
Art. 29.      Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio centrale sono approvati dal Ministro per l'interno, al quale debbono essere presentati, rispettivamente, entro i mesi di novembre e di [...]
Art. 30.      Spetta al Consiglio centrale di stabilire con apposito regolamento le modalità di convocazione degli organi centrali e periferici; le norme per la validità delle relative deliberazioni; quelle [...]
Art. 31.      Tutte le cariche previste dal presente decreto, compresa quella di ispettore, sono gratuite
Art. 32.      L'Ente può nominare delle speciali commissioni per lo studio di particolari problemi riguardanti l'attività dell'Ente stesso
Art. 33.      L'amministrazione delle Associazioni per ia protezione degli animali sciolte di pieno diritto, a'termini della legge istitutiva dell'Ente, sarà assunta temporaneamente, alla data di entrata in [...]
Art. 34.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente determinerà quali delle disciolte associazioni debbano essere ricostituite a' termini dell'articolo 3 della legge [...]
Art. 35.      Le guardie zoofile, nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611 , ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a disimpegnare le loro funzioni [...]


§ 97.1.5 - R.D. 2 maggio 1939, n. 1284.

Norme per l'ordinamento dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

(G.U. 9 settembre 1939, n. 211, S.O.).

 

Capo I

Scopi e ordinamento dell'Ente

 

Art. 1.

     L'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, provvede, sia direttamente sia a mezzo degli organi periferici, al conseguimento dei suoi scopi:

     a) vigilando sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

     b) assumendo, per la divulgazione di principi di sana zoofilia e di pratica zootecnica, tutte quelle iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

     c) promuovendo il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;

     d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione di problemi che abbiano rifiessi nel campo della protezione degli animali;

     e) curando la istituzione di locali di assistenza e di ricovero di animali domestici.

 

     Art. 2.

     L'Ente ha la sua sede in Roma.

     Gli organi dell'Amministrazione centrale dell'Ente sono:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio centrale;

     c) la Giunta esecutiva.

     L'Ente ha, in ogni capoluogo di Provincia, una Sezione provinciale; può istituire anche delle Delegazioni comunali.

     Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali hanno personalità giuridica propria.

 

Capo II

Amministrazione centrale

 

     Art. 3.

     Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

     Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e ne dirige l'attività;

     b) convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva;

     c) stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;

     d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

     e) trasmette col suo parere al Ministro dell'interno, per l'approvazione, le deliberazioni dei Comitati direttivi delle Delegazioni comunali riguardanti la nomina delle guardie zoofile;

     f) promuove l'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge istitutiva per gli acquisti, le donazioni e i lasciti in favore dell'Amministrazione centrale o periferica dell'Ente.

     In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il vice presidente e, in mancanza di questi, il membro più anziano della Giunta esecutiva. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio centrale è costituito oltre che del presidente, di un vice presidente e di otto componenti nominati per decreto Reale. Di essi il vice presidente e un componente sono proposti direttamente dal Ministro per l'interno e gli altri sette su designazione rispettivamente del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e per le foreste, per le corporazioni e per la cultura popolare.

     Fa parte inoltre del Consiglio centrale, come membro di diritto, il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei veterinari.

     I componenti non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri scaduti restano in carica fino all'insediamento dei successori.

     I componenti nominati in sostituzione di alti che per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica fino a quando avrebbero durato i predecessori.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio centrale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; in sessione straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio centrale:

     a) delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Ente;

     b) delibera, nel mese di ottobre, il bilancio preventivo e, nel mese di aprile, il conto consuntivo;

     c) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

     d) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio della Giunta esecutiva, salva ratifica del Ministero dell'interno;

     e) delibera la istituzione delle Delegazioni comunali su proposta delle Sezioni provinciali;

     f) stabilisce le direttive per l'attività degli organi centrali e periferici dell'Ente;

     g) nomina ispettori per la vigilanza e il controllo delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali;

     h) nomina i componenti dei Consigli direttivi delle Sezioni provinciali e approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di esse, nonché le variazioni agli stanziamenti di categoria dei bilanci;

     i) può sospendere o sciogliere i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali, provvedendo per la gestione straordinaria;

     l) delibera l'iscrizione dei soci onorari;

     m) provvede su ogni altro affare non riservato alla competenza del presidente e della Giunta esecutiva.

 

     Art. 7.

     In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente, del vice presidente e di un componente del Consiglio da esso designato.

 

     Art. 8.

     La Giunta esecutiva:

     a) adotta i provvedimenti necessari per la gestione del patrimonio dell'Ente;

     b) prepara lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio centrale e propone le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio;

     c) delibera i trasferimenti di somme fra articoli della stessa categoria di bilancio, l'erogazione delle somme stanziate per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per i servizi in economia ed i prelevamenti dal fondo di riserva;

     d) stabilisce il numero delle guardie zoofile per ogni Delegazione comunale;

     e) adotta, nei casi d'urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio centrale, salvo a sottoporla a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

 

     Art. 9.

     + istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati dal Ministro per l'interno, di cui uno designato dal Ministro per le finanze.

     Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Il Collegio dei revisori esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce, nei termini stabiliti dall'art. 6, lettera b), al Consiglio centrale.

     Per le altre attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

 

Capo III

Amministrazione periferica

 

     Art. 10.

     Nei capoluoghi di ciascuna Provincia è istituita una Sezione retta da un Consiglio direttivo nominato dal Consiglio centrale, e composto del presidente e di quattro membri designati rispettivamente dal segretario federale, dal provveditore agli studi, dal preside della Provincia e dal podestà del capoluogo.

     Fa parte, inoltre, del Consiglio direttivo, come membro di diritto, il veterinario provinciale.

     La Sezione assume le denominazioni di "Ente nazionale fascista per la protezione degli animali - Sezione di ...".

     Le Sezioni provinciali, nell'ambito del Comune capoluogo, esercitano tutte le attribuzioni demandate, dal presente decreto, alle Delegazioni comunali.

 

     Art. 11.

     Il presidente ha la rappresentanza delle Sezioni provinciali, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo a sottoporle ad esso nella sua prima adunanza, per la ratifica.

In caso di assenza od impedimento lo sostituisce il membro più anziano del Consiglio direttivo.

     L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

 

     Art. 12.

     I membri non di diritto del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

     Sono ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma.

 

     Art. 13.

     Il Consiglio direttivo delle Sezioni provinciali:

     a) esplica, nell'ambito della Provincia, mansioni analoghe a quelle attribuite al Consiglio centrale, attuando le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio centrale, attuando le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio stesso;

     b) delibera, nel mese di settembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, il conto consuntivo nonché le variazioni degli stanziamenti di categoria del bilancio;

     c) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

     d) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio centrale;

     e) promuove la istituzione delle delegazioni comunali;

     f) nomina i Comitati direttivi delle delegazioni comunali ed approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Delegazioni medesime, nonché le variazioni agli stanziamenti di categoria dei bilanci;

     g) può sospendere o sciogliere i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali, provvedendo per la gestione straordinaria;

     h) nomina un fiduciario nei Comuni dove non esiste la Delegazione, quando le condizioni ambientali lo richiedano.

 

     Art. 14.

     Nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed aventi un rilevante patrimonio zootecnico, o in quelli dove speciali esigenze locali lo richiedano, può essere istituita una Delegazione.

Essa assume la denominazione di "Ente nazionale fascista per la protezione degli animali - Delegazione di ____________".

La sua istituzione è promossa dalla rispettiva Sezione provinciale e deliberata dal Consiglio centrale.

 

     Art. 15.

     La Delegazione è retta da un Comitato direttivo, nominato dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale, e composto del delegato e di due membri, designati uno dal podestà e l'altro dal direttore didattico.

     Fa parte, inoltre, del Comitato direttivo, come membro di diritto, il veterinario comunale.

     Si applicano al Comitato direttivo le disposizioni dell'art. 12.

 

     Art. 16.

     Il Comitato direttivo delle Delegazioni comunali:

     a) delibera, nel mese di settembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, il conto consuntivo nonché le variazioni agli stanziamenti di categoria del bilancio;

     b) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

     c) delibera su ogni affare che importi trasformazioni o diminuzione di patrimonio, salvo la ratifica del Consiglio direttivo della Sezione provinciale;

     d) attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale;

     e) gestisce i canili comunali eventualmente affidatigli dalla competente autorità.

 

     Art. 17.

     Il fiduciario comunale espleta gli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale per l'attuazione degli scopi dell'Ente nell'ambito del Comune.

 

Capo IV

Dei soci

 

     Art. 18.

     I soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie:

     a) onorari;

     b) benemeriti;

     c) perpetui;

     d) ordinari;

     e) giovanili.

     Sono soci onorari coloro i quali sia conferita tale qualifica dal Consiglio centrale per meriti speciali, acquisiti nel campo della zoofilia o per altri motivi eccezionali.

     Sono soci benemeriti le persone o gli enti che elargiscono una somma non inferiore a L. 5000.

     Sono soci perpetui coloro che elargiscono una somma non inferiore a L. 500.

     Sono soci ordinari coloro che versino una quota annuale di L. 20, obbligandosi ad effettuare tale versamento per almeno tre anni.

     I soci giovanili sono iscritti all'Ente, per tramite delle scuole, mediante il versamento di una quota annua di L. 5.

     Le somme versate dai soci benemeriti e dai soci perpetui saranno investite, rispettivamente nella misura della metà e dei 4 quinti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

 

     Art. 19.

     L'ammissione dei soci è deliberata dal presidente della Sezione o Delegazione alla quale il socio intenda appartenere; per i soci benemeriti l'ammissione è subordinata alla ratifica della Giunta esecutiva.

 

     Art. 20.

     Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali corrisponderanno all'Ente per ciascun socio, le seguenti quote:

     a) per i soci benemeriti e perpetui, il 20% della somma versata;

     b) per i soci ordinari, la quota annua di L. 5;

     c) per i soci giovanili, la quota annua di L. 1.

 

Capo V

Gestione finanziaria centrale

 

     Art. 21.

     Le entrate dell'Ente sono costituite:

     a) dai diritti e contributi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge istituzionale;

     b) dal provento delle tessere e dai distintivi che l'Ente fornirà ai soci;

     c) dalle aliquote dei contributi dei soci nella misura di cui all'art. 20 del presente decreto;

     d) da contributi eventuali di enti o di privati;

     e) dalle rendite di eventuali donazioni e legati;

     f) dalle rendite del patrimonio delle associazioni zoofile eventualmente disciolte e non ricostituite in Sezioni provinciali o delegazioni comunali.

 

     Art. 22.

     Colle entrate dell'Ente si provvede:

     a) alle spese di primo impianto e funzionamento delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali di nuova istituzione, nonché alla successiva eventuale integrazione dei relativi bilanci;

     b) alla integrazione eventuale dei bilanci delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali costituite in seguito allo scioglimento delle Associazioni zoofile;

     c) a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente stesso e il conseguimento dei suoi fini.

 

Capo VI

Gestione finanziaria e periferica

 

     Art. 23.

     Le entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali sono costituite:

     a) dalle contribuzioni dei soci (perpetui, benemeriti, ordinari e giovanili), salva la quota spettante all'amministrazione centrale dell'Ente;

     b) dalle rendite del patrimonio;

     c) dalle rendite di donazioni e lasciti e dai contributi eventuali di enti o di privati;

     d) da eventuali contributi integrativi da parte dell'amministrazione centrale dell'Ente;

     e) dalla quota sull'ammontare delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni sulla protezione degli animali, già spettante alle Associazioni zoofile a termini dell'art. 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611.

 

     Art. 24.

     Colle entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali si provvede:

     a) alle spese necessarie per il funzionamento delle Sezioni e delle Delegazioni ed il conseguimento dei loro fini;

     b) alla concessione di premi agli agenti della forza pubblica e alle guardie zoofile che maggiormente si distinguono nella sorveglianza per l'applicazione delle leggi sulla protezione degli animali.

 

Capo VII

Guardie zoofile

 

     Art. 25.

     Le guardie per la protezione degli animali sono nominate dai Comitati direttivi delle Delegazioni comunali nei limiti degli organi fissati dalla Giunta esecutiva. La loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro per l'interno che vi provvede con suo decreto, sentito il presidente dell'Ente. Esse possono essere volontarie o permanenti a seconda che il servizio sia gratuito o a pagamento. Queste ultime devono indossare di regola, la divisa stabilita dall'Ente.

     Le guardie devono avere i requisiti previsti dall'art. 81 del regolamento per gli ufficiali e agenti di F.S., approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. Esse prestano giuramento davanti al pretore.

     Le guardie sono munite di tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'interno e sono autorizzate ad andare armate, in servizio, di rivoltella o di pistola o di fucile. Esse inoltre godono degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

 

Capo VIII

Disposizioni generali

 

     Art. 26.

     Le deliberazioni degli organi provinciali e comunali relative ai regolamenti interni e norme di massima, debbono essere comunicate al Consiglio centrale per l'approvazione.

     Le deliberazioni degli organi comunali debbono essere trasmesse alle Sezioni provinciali, che le inoltreranno al Consiglio centrale col proprio parere.

 

     Art. 27.

     L'anno finanziario, sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica, corrisponde per tutti gli effetti all'anno solare.

 

     Art. 28.

     Il servizio di cassa sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, ovvero a loro corrispondenti autorizzati.

 

     Art. 29.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio centrale sono approvati dal Ministro per l'interno, al quale debbono essere presentati, rispettivamente, entro i mesi di novembre e di maggio di ciascun anno.

 

     Art. 30.

     Spetta al Consiglio centrale di stabilire con apposito regolamento le modalità di convocazione degli organi centrali e periferici; le norme per la validità delle relative deliberazioni; quelle per l'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale occorrente sia all'amministrazione delle relative piante organiche; quelle per il trattamento previdenziale o assicurativo del personale stesso; le norme per i servizi di cassa e di economato ed infine, tutto quanto attiene all'applicazione del presente decreto.

     Tale regolamento è soggetto all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 31.

     Tutte le cariche previste dal presente decreto, compresa quella di ispettore, sono gratuite.

     Ai componenti degli organi direttivi che, per l'espletamento delle loro funzioni, debbano recarsi fuori del Comune di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di L. 50. Quando il ritorno nel Comune di residenza avvenga nella stessa giornata, la diaria è ridotta a due terzi della misura normale.

     Per gli incarichi all'estero la misura della diaria sarà stabilita volta per volta dal Ministero dell'interno in misura non superiore a L. 150.

 

     Art. 32.

     L'Ente può nominare delle speciali commissioni per lo studio di particolari problemi riguardanti l'attività dell'Ente stesso.

 

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 33.

     L'amministrazione delle Associazioni per ia protezione degli animali sciolte di pieno diritto, a'termini della legge istitutiva dell'Ente, sarà assunta temporaneamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un commissario nominato dal prefetto, previe regolari consegne da parte delle cessate Amministrazioni.

 

     Art. 34.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente determinerà quali delle disciolte associazioni debbano essere ricostituite a' termini dell'articolo 3 della legge promuovendo, per ciascuna di esse, la nomina dell'amministrazione ordinaria.

     Il commissario, intervenute le determinazioni dell'Ente, provvederà alla consegna della gestione all'amministrazione ordinaria e, per le Associazioni non ricostituite, al trasferimento delle attività e passività alla sede centrale dell'Ente.

 

     Art. 35.

     Le guardie zoofile, nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611 , ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a disimpegnare le loro funzioni finché la loro nomina non sarà confermata, a termini dell'art. 25 del presente decreto, o eventualmente revocata.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.