§ 97.1.1 - L. 12 giugno 1913, n. 611.
Provvedimenti per la protezione degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:12/06/1913
Numero:611


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini
Art. 3.      Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto reale, previo parere del Consiglio superiore della [...]
Art. 4.      Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purché ne [...]
Art. 5.      Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia
Art. 6.      Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, [...]
Art. 7.      Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con [...]
Art. 8.      Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'articolo 727 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società [...]
Art. 9. 


§ 97.1.1 - L. 12 giugno 1913, n. 611.

Provvedimenti per la protezione degli animali.

(G.U. 2 luglio 1913, n. 153, S.O.).

 

Art. 1. [1]

     [Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale. I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.]

 

     Art. 2.

     Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:

     a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali [2];

     b) frenare i maltrattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

     c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.

 

     Art. 3.

     Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto reale, previo parere del Consiglio superiore della sanità pubblica e del Consiglio di Stato.

     Alle stesse formalità sarà assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Società intendessero apportare ai propri statuti.

 

     Art. 4.

     Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purché ne facciano domanda al Ministero, dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

 

     Art. 5.

     Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

     Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.

 

     Art. 6.

     Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

     L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità del Comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello statuto.

 

     Art. 7.

     Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, numero 666.

     Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

     Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

     Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

 

     Art. 8.

     Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'articolo 727 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse [3].

 

     Art. 9. [4]

     Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti.

     La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della Facoltà di medicina di una Università del Regno.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 20 luglio 2004, n. 189.

[2] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 20 luglio 2004, n. 189.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 20 luglio 2004, n. 189.

[4] Articolo abrogato dalla L. 10 febbraio 1927, n. 292; quest'ultima è stata a sua volta abrogata dall'art. 6 della L. 12 giugno 1931, n. 924, a sua volta abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.