§ 5.3.434 - L.R. 25 novembre 2013, n. 20.
Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/11/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Art. 3.  Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali
Art. 4.  Interventi nel settore della forestazione
Art. 5.  Contributi in favore di enti
Art. 6.  Borse di studio in medicina
Art. 7.  Variazioni di bilancio
Art. 8.  Destinazione maggiore contributo decreto legge n. 35/2013 articolo 1 bis. Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 5.3.434 - L.R. 25 novembre 2013, n. 20.

Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013.

(G.U.R. 29 novembre 2013, n. 53)

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’, comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Il fondo delle autonomie locali di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato di euro 39.055.469,00, di cui euro 15.555.469,00 destinati alle province regionali.

2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “101.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “116.984 migliaia di euro”.

3. La maggiore assegnazione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio nell’esercizio finanziario 2013, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

 

     Art. 4. Interventi nel settore della forestazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 25, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 21.000 migliaia di euro per il personale alle dipendenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana (UPB

12.4.1.3.2, capitolo 150514).

2. Le risorse relative ad interventi finanziati con le assegnazioni di cui al comma 114 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinate con leggi regionali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sussistono impegni giuridicamente vincolanti, possono essere riprogrammate con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

 

     Art. 5. Contributi in favore di enti

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 5.535 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734).

 

     Art. 6. Borse di studio in medicina

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle borse di studio già avviate (UPB 11.3.1.3.4, capitolo 417316).

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio

1. Per le finalità previste dall’articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (UPB 6.3.1.1.2, capitolo 312517).

2. Il Fondo per nuove iniziative legislative determinato dal comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - è incrementato, per l’esercizio finanziario 2013, dell’importo di 1.144 migliaia di euro (accantonamento 1001).

3. Al fine di provvedere alla liquidazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in favore degli aventi diritto inseriti nella graduatoria annuale approvata a partire dall’anno 2009, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di 500 migliaia di euro.

4. All’allegato 1 di cui all’articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l’esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni:

a) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147701: +350 migliaia di euro;

b) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147704: + 900 migliaia di euro;

c) legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, art. 5 - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147315: +100 migliaia di euro;

d) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, artt. 39 e 39 bis - UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305: + 1.900 migliaia di euro;

e) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, art. 20 - UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443302: – 1.900 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui all’articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di 500 migliaia di euro - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147314.

6. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 il capitolo 312503 - UPB 6.3.1.1.2 - è incrementato di 200 migliaia di euro.

7. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) la cifra “11.000” è sostituita dalla cifra “10.000”;

b) alla lettera i) la cifra “5.000” è sostituita dalla cifra “4.500”.

8. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.3, capitolo 473709: + 222 migliaia di euro;

b) UPB 3.2.1.3.2, capitolo 376528: – 222 migliaia di euro;

c) UPB 2.2.1.3.8, capitolo 242520: + 50 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata dall’articolo 37, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.1.3.2, capitolo 313314 - è ridotta dell’importo di 50 migliaia di euro.

10. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.2.6.2, capitolo 712402 (sperimentazione del reddito minimo d’inserimento) - è incrementata per l’esercizio finanziario 2013, dell’importo di 500 migliaia di euro.

11. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 12.2.1.3.1, capitolo 442539 - è ridotta dell’importo di 240 migliaia di euro.

 

     Art. 8. Destinazione maggiore contributo decreto legge n. 35/2013 articolo 1 bis. Copertura finanziaria

1. Per l’esercizio finanziario 2013, il maggiore contributo attribuito alla Regione siciliana con l’articolo 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, pari ad euro 71.444.469,00, è destinato alla copertura del rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. La riduzione della spesa per il rimborso delle rate di ammortamento dei prestiti in essere, derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 ed autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, è destinata al finanziamento degli interventi autorizzati dai seguenti articoli della presente legge, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

Articolo

Importi in euro

– art. 3

39.055.469,00

– art. 4

21.000.000,00

– art. 5

5.535.000,00

– art. 6

1.000.000,00

– art. 7

4.854.000,00

Totale

71.444.469,00

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

TABELLE

(Omissis)