§ 3.3.99 - L.R. 31 agosto 1998, n. 16.
Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:31/08/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-98.
Art. 2.  Smaltimento di prodotti antiparassitari.
Art. 3.  Nulla osta operazioni di credito agrario.
Art. 4.  Promozione prodotti agricoli.
Art. 5.  Modifica denominazione capitoli.
Art. 6.  Sanderson agrumaria S.p.A. Manutenzione straordinaria dighe.
Art. 7.  Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale.
Art. 8.  Contributo perequazione costi energia elettrica.
Art. 9.  Spese per l'Istituto dell'incremento ippico di Catania.
Art. 10.  Finanziamento in favore degli osservatori regionali per le malattie delle piante.
Art. 11.  Informatizzazione Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.
Art. 12.  Contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino.
Art. 13.  Garanzie concesse da soci di cooperative agricole.
Art. 14.  Programma viabilità rurale.
Art. 15.  Incremento capitoli di bilancio.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.3.99 - L.R. 31 agosto 1998, n. 16.

Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.

(G.U.R. 1 settembre 1998, n. 43).

 

Art. 1. Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-98.

     1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che viene ridotto di pari importo.

     2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

     3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa [1].

 

     Art. 2. Smaltimento di prodotti antiparassitari.

     1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attivare le procedure necessarie per lo smaltimento e la conseguente distruzione dei prodotti antiparassitari e di altre sostanze nocive di proprietà della Regione, il cui impiego in agricoltura è vietato a norma di legge.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 3. Nulla osta operazioni di credito agrario. [2]

 

     Art. 4. Promozione prodotti agricoli.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per il 1998 la spesa di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte per lire 2.500 milioni con le disponibilità del capitolo 55039, per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 55664, per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 15031, per lire 500 milioni con le disponibilità del capitolo 15715 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5. Modifica denominazione capitoli.

     1. La denominazione dei capitoli 14207, 18206, 20204, 24207, 28204, 32204, 35054, 36204, 41204, 44204 e 47204 è così sostituita:

     "Acquisto di libri e riviste, anche su supporto informatico, attinenti ai compiti di istituto; acquisto di giornali. Legge regionale n. 2/1978".

 

     Art. 6. Sanderson agrumaria S.p.A. Manutenzione straordinaria dighe.

     1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme già stanziate in esecuzione dell'articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per provvedere:

     a) al ripiano totale della situazione debitoria della Sanderson S.p.A. in liquidazione, per lire 9.000 milioni;

     b) alla manutenzione straordinaria delle dighe, gestite dallo stesso ESA, per lire 6.000 milioni.

     2. L'articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.

 

     Art. 7. Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale.

     1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, ai fini dell'effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia" su scala adeguata finalizzata alle esigenze della programmazione agricolo-forestale e all'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di lire 5.500 milioni dello stanziamento del capitolo 15952, e di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 8. Contributo perequazione costi energia elettrica.

     1. Per far fronte all'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle aziende agricole aventi diritto rimaste escluse per errori o disguidi dal beneficio spettante fino alla campagna agraria 1994-95, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257

- codice 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 9. Spese per l'Istituto dell'incremento ippico di Catania.

     1. Il capitolo 16320 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è incrementato della somma di lire 900 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 56488 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 10. Finanziamento in favore degli osservatori regionali per le malattie delle piante.

     1. Lo stanziamento previsto al capitolo 54549 è incrementato della somma di lire 70 milioni cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 11. Informatizzazione Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.

     1. Al fine di dotare l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di attrezzature informatiche, di apparecchiature tecniche ed elettroniche, di software, nonché per assicurare il loro funzionamento è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 12. Contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino.

     1. Per l'anno 1998 gli stanziamenti di cui ai capitoli 15004 e 15005 destinati all'erogazione di contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino per l'integrazione del bilancio e per l'attività promozionale in favore dei vini siciliani sono elevati, rispettivamente, di lire 2.000 e 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 15952.

 

     Art. 13. Garanzie concesse da soci di cooperative agricole. [3]

     [1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000 milioni.

     2. All'onere finanziario derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, capitolo 21257, codice 1024.]

 

     Art. 14. Programma viabilità rurale.

     1. Per il finanziamento del programma di viabilità rurale è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 20.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 15.000 milioni mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 (capitolo 60751 - codice 2014), quanto a lire 2.000 milioni mediante l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 55681, e quanto a lire 3.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 15. Incremento capitoli di bilancio.

     1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1998, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a 90 ore mensili, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2 ed all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14029 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 è incrementato di lire 3.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 1.500 milioni con le disponibilità del capitolo 56881 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 56786 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

     3. La disponibilità del capitolo 14610 è incrementata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1005.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 per effetto dell'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 28. Per un'estensione dell'applicazione del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 21.

[2] Modifica il comma 4, art. 6 della L.R. 31 agosto 1998, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 18 novembre 2005, n. 14.