§ 3.2.124 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.
Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:23/12/2000
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Proroga delle cambiali agrarie.
Art. 2.  Criteri di rivalutazione delle rendite erogate agli ex dipendenti delle cantine sociali e soggetti assimilati.
Art. 3.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.  Proroga di termini per la campagna di meccanizzazione agricola dell'ESA.
Art. 5.  Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.2.124 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.

(G.U.R. 23 dicembre 2000, n. 61).

 

Art. 1. Proroga delle cambiali agrarie.

     1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo [1].

     2. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.

 

     Art. 2. Criteri di rivalutazione delle rendite erogate agli ex dipendenti delle cantine sociali e soggetti assimilati.

     1. L'adeguamento degli importi della rendita erogata ai beneficiari di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 decorre annualmente a far data dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello assunto per la determinazione dell'importo dell'indennità stessa.

 

     Art. 3.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 4. Proroga di termini per la campagna di meccanizzazione agricola dell'ESA.

     1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 5. Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici.

     1. [2].

     2. [3].

     3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

     4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:

     a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;

     b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà [4].

     5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento [5].

     6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 16 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[2] Modifica il comma 1, art. 26 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 26 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.