§ 3.14.38 - L.R. 23 maggio 1991, n. 36.
Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:23/05/1991
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [2]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 


§ 3.14.38 - L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.

(G.U.R. n. 26 del 25 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione economica regionale ed in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea la Regione siciliana provvede alla tutela ed allo sviluppo delle imprese cooperative aventi sede ed operanti nel proprio territorio, i cui progetti siano compatibili e coerenti con il programma triennale di settore che sarà redatto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 2.

     1. Per la redazione del programma triennale di sviluppo cooperativo, che può essere articolato anche in piani annuali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca potrà avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'opera di istituti e di organismi specializzati.

     2. Il programma dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio del Comitato regionale per la programmazione e lo sviluppo della cooperazione da costituirsi, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione.

     3. Il Comitato è composto:

     a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede, e dagli Assessori regionali alla Presidenza, per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per i lavori pubblici e per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

     b) dal direttore dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dai direttori della programmazione e del personale e dal segretario generale della Presidenza della Regione, dal direttore per gli interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, dal direttore del bilancio e tesoro, dal direttore dei lavori pubblici, dal direttore del turismo, sport e spettacolo e dal direttore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), o loro delegati;

     c) da quattro rappresentanti degli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, che abbiano esperienze dirigenziali o operative presso centri cooperativi da almeno cinque anni;

     d) da quattro esperti designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

     4. Il predetto Comitato delibererà validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

     5. Il programma, corredato dal parere del Comitato, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     6. Il primo programma triennale di settore dovrà essere deliberato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. Le funzioni di segreteria del Comitato saranno svolte da tre funzionari designati, previo parere del consiglio di direzione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di cui uno con qualifica di dirigente e due con qualifica di assistente.

     8. Ai componenti del Comitato e della segreteria dello stesso sarà corrisposto, oltre ad un gettone di presenza nella misura, nei termini e con le modalità fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 180 del 3 giugno 1986 per gli organi collegiali sub lettera a, anche, se dovuta, l'indennità di missione e il rimborso spese nella misura fissata per i direttori regionali.

 

     Art. 3.

     1. Il programma triennale di settore dovrà indicare:

     a) la spesa complessiva occorrente ed i criteri di ripartizione sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla presente legge;

     b) la ripartizione territoriale e settoriale degli interventi nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale;

     c) la tipologia di attività e le categorie di imprese cooperative da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, anche sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva da effettuare ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità della presente legge, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nell'ambito dello Schedario regionale della cooperazione di cui al decreto assessoriale del 31 maggio 1960, è istituito l'osservatorio permanente per valutare lo stato e le tendenze evolutive delle imprese cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzazione dei dati dello schedario e l'effettuazione di apposite indagini conoscitive per le quali l'Assessorato potrà avvalersi, mediante convenzioni, delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo legalmente riconosciute e di enti e/o istituti specializzati.

     2. L'Osservatorio regionale della cooperazione è l'organismo tecnico consultivo che, attraverso l'elaborazione e proiezione dei dati sociali, economici e finanziari acquisiti attraverso specifiche indagini conoscitive e lo Schedario regionale della cooperazione, avrà il compito di predisporre una relazione annuale sullo stato della cooperazione e di proporre tutte le iniziative idonee ad assicurare lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo regionale. La relazione sarà trasmessa alla commissione legislativa permanente per la cooperazione dell'Assemblea regionale siciliana.

     3. L'Osservatorio regionale della cooperazione sarà regolamentato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da emanarsi, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.

     4. Lo Schedario regionale della cooperazione rileva tutti i dati relativi allo stato ed alla gestione delle imprese cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia.

     5. In particolare, oltre ai dati relativi ai bilanci annuali, rileva le agevolazioni finanziarie a qualunque titolo ottenute, i dati occupazionali, i risultati delle periodiche revisioni biennali e delle ispezioni straordinarie.

     6. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, le disposizioni sulle modalità di funzionamento dello Schedario e sui rapporti con enti e amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, ai fini di un costante aggiornamento dello stesso.

     7. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni e agli enti regionali che a qualunque titolo erogano agevolazioni a favore di società cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio regionale di trasmettere copia dei provvedimenti concessivi allo Schedario ai fini di un costante aggiornamento dei dati e di acquisire dal predetto Schedario notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie delle imprese cooperative, preventivamente ad ogni intervento agevolativo.

     8. Per l'automazione e la gestione informatica dello Schedario l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'IRCAC e/o enti e ditte specializzate.

     9. I dati statistici dello Schedario regionale della cooperazione sono ostensibili a chiunque ne faccia motivata richiesta.

 

     Art. 5.

     1. In armonia con i principi ispiratori della presente legge tendente a promuovere, incrementare e potenziare le iniziative ed attività gestite in forma cooperativa, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla concessione di agevolazioni a sostegno di programmi presentati da imprese cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che siano diretti alla realizzazione, ammodernamento, ampliamento e sviluppo delle iniziative produttive e al mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali.

 

     Art. 6.

     1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione di forme associative fra società cooperative e fra enti ed organismi cooperativi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi:

     a) a consorzi tra cooperative costituiti sotto forma di società cooperative;

     b) a consorzi di secondo grado costituiti tra i consorzi di cui alla lettera a;

     c) a società con personalità giuridica a partecipazione maggioritaria dell'IRCAC e/o di enti cooperativi.

 

     Art. 7.

     1. I contributi saranno concessi ai soggetti di cui all'articolo 6 che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

     a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate e/o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, ivi compresi quelli di natura finanziaria, da ripartire tra le medesime imprese cooperative;

     b) trattare l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti utili alle imprese consorziate e/o associate;

     c) promuovere la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, nonché politiche di ampliamento dei mercati di sbocco delle produzioni, quali ricerche di mercato ed attività promo-pubblicitarie;

     d) promuovere l'addestramento, la formazione professionale e la riqualificazione oltreché la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate e/o associate.

     2. I contributi da concedersi, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, per le finalità di cui all'articolo 6, si riferiscono:

     a) alle spese di costituzione di tali forme associative;

     b) alle spese relative alla gestione di servizi comuni delle cooperative socie;

     c) alle spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle cooperative, dei consorzi e delle società di cui al punto c dell'articolo 6.

     3. I contributi per la lettera a del comma 2 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa documentata.

     4. I contributi per la lettera b del comma 2 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente, il 70 per cento, il 50 per cento e il 30 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.

     5. I contributi per la lettera c del comma 2 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevabile a lire 1.200 milioni per le strutture destinate ai consorzi di secondo grado.

     6. Le opere di cui alla lettera c del comma 2 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

     7. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.

     8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

 

     Art. 8.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 sono concesse, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, alle società cooperative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e loro consorzi, con esclusione del settore edilizio, e alle società di cui alla lettera c dell'articolo 6 per la realizzazione di programmi di investimento diretti al perseguimento di uno o più degli obiettivi fissati dall'articolo 5, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, che potranno coprire sino al 50 per cento della spesa preventivata, senza superare comunque l'importo di lire 125 milioni.

     2. Per la realizzazione di tali iniziative le società cooperative e i loro consorzi potranno altresì usufruire, per la differenza tra la quota capitale e il costo complessivo del programma, di mutui al tasso agevolato consentito dalla normativa statale di durata non superiore a sei anni, di cui uno di preammortamento, che verranno erogati dall'IRCAC, al quale le cooperative interessate dovranno inoltrare motivata richiesta coevamente alla domanda di contributo.

     3. Il contributo, nei limiti dell'importo risultante dal decreto di concessione adottato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, verrà anticipato alla cooperativa beneficiaria dallo stesso IRCAC, con imputazione al proprio fondo di rotazione, a presentazione della documentazione di spesa e previo nulla osta dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, secondo le modalità che saranno fissate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 [1].

     4. Non possono essere ammesse al contributo attrezzature già acquistate al momento della presentazione della domanda.

     5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi concessi allo stesso titolo sia dallo Stato che dalla Regione.

 

     Art. 9.

     1. Per l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche.

 

     Art. 10.

     1. E' istituito il certificato di qualità igienica per gli agrumi e gli altri prodotti agricoli, con il fine di una maggiore garanzia dei consumatori e della promozione del consumo. Il certificato potrà essere rilasciato dai laboratori provinciali di igiene e profilassi a ciò autorizzati dall'Assessorato regionale della sanità e dagli istituti e dipartimenti di igiene delle università di Palermo, Catania e Messina. Le indagini analitiche e le modalità per la formulazione del giudizio di qualità igienica e per il rilascio del certificato saranno stabilite con apposito decreto da emanarsi da parte del Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 11.

     1 . Nel quadro del regime di aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale per l'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati al risanamento ed al rilancio produttivo delle strutture cooperativistiche, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avviano progetti di ristrutturazione anche mediante fusione o accorpamento, contributi in conto interessi su mutui della durata non superiore a dieci anni, con tasso del 5 per cento a carico del beneficiario, per il pagamento delle obbligazioni derivanti da garanzie personali prestate da soci o da amministratori per la concessione all'organismo associativo, da parte di enti ed istituti di credito, dei prestiti e mutui previsti dalla vigente normativa sul credito agrario, scaduti e non soddisfatti alla data del 31 dicembre 1990.

     2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo le cooperative presentano i relativi progetti che vengono approvati dall'amministrazione competente previo parere del comitato di cui all'articolo 20 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 1991 concernente «Interventi per il settore agricolo».

     3. Trascorsi due mesi dalla presentazione dei progetti di cui al comma 2 senza che siano stati respinti, gli stessi si intendono ammessi.

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13.

     1. La Commissione regionale per la cooperazione, istituita con legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, è integrata con il direttore dell'IRCAC, o con un suo delegato.

     2. Al primo comma, n. 2, della citata legge regionale n. 42 del 1956, le parole: «dal capo dei servizi per la cooperazione dello stesso Assessorato» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Il fondo di rotazione generale dell'IRCAC, di cui all'articolo 3, comma primo, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

     2. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, per la capitalizzazione delle stesse, crediti agevolati di durata non superiore a otto anni con i propri fondi istituzionali al tasso di riferimento consentito secondo le norme di gestione dell'IRCAC stesso [3].

 

     Art. 15.

     1. Il secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Alla società di cui al comma 1 e a quelle di cui alla lettera c dell'articolo 6 sono estese le agevolazioni previste dalla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per le finalità della presente legge e per il raggiungimento dei fini istituzionali la società di cui al comma 1 è autorizzata ad operare anche sul territorio nazionale.

     4. L'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è abrogato.

 

     Art. 16.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a favore degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per svolgere corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative.

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad istituire direttamente i predetti corsi nonché quelli per l'aggiornamento di funzionari dello stesso Assessorato mediante stipula di apposite convenzioni con istituti ed enti specializzati.

     3. La lettera a dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è abrogata.

 

     Art. 17.

     1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplinerà, con regolamento di attuazione, le modalità di erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 7, 8 e 16, nelle quali si dovrà tener conto di quanto stabilito dagli articoli 14 e 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

 

     Art. 18.

     1. Al fine di agevolare e sviluppare l'accesso alle agevolazioni finanziarie da parte delle cooperative e loro consorzi l'IRCAC è autorizzato ad aprire propri uffici presso i comuni capoluoghi di provincia della Regione siciliana.

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 90 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. L'articolo 91 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci, al fatturato ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione [4].

     2. [Tale contributo non potrà essere superiore a quello fissato in sede nazionale dal Ministero del lavoro] [5].

     3. [Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca] [6].

     4. Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute verseranno tale contributo alle rispettive associazioni.

     5. Le relative modalità di accertamento e riscossione saranno determinate dagli organismi regionali delle associazioni con atti deliberativi che devono essere preventivamente approvati, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che può disporre controlli sull'applicazione delle stesse.

     6. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 16.

     7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione [7].

     7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione [8].

     7 ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità [9].

 

     Art. 22.

     1. Il termine previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, e successive modifiche e integrazioni, per l'approvazione del programma generale degli interventi creditizi annualmente predisposto dall'IRCAC, è elevato a giorni sessanta, trascorsi i quali, il programma diventa esecutivo.

 

     Art. 23.

     1. Il sistema dei controlli fissato dal secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è modificato per quanto attiene alle deliberazioni dell'IRCAC, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

     2. Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni dell'IRCAC, inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed ai relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, competente all'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza sul predetto ente, che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

     3. Tutte le altre deliberazioni dell'IRCAC, tranne quelle concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, entro venti giorni dalla ricezione, può sospenderne l'esecuzione. Ove entro i successivi trenta giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.

 

     Art. 24.

     1. La somma di lire 100.000 milioni, destinata ai contributi concessi, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, alle cooperative giovanili inserite nel programma di interventi 1991, sul cap. 50466 per l'esercizio finanziario 1991, è destinata all'IRCAC allo scopo di impinguare il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 29.

 

     Art. 25.

     1. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad Istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a 20 anni dalle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo [10].

     2. Le operazioni finanziarie, comprensive del capitale da consolidare e degli interessi del consolidamento di cui al comma 1, che gli istituti di credito hanno posto o porranno in essere, sono assistite esclusivamente da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale [11].

     3. L'IRCAC è altresì autorizzato ad intervenire, a carico del proprio bilancio, direttamente o nei confronti degli istituti di credito interessati, al fine di posticipare dopo l'ultima scadenza prevista in contratto i ratei dei mutui, con scadenza 1991, concernenti iniziative alberghiere o comunque riguardanti attività turistiche, concessi o assistiti dal contributo interessi dell'IRCAC medesimo.

 

     Art. 26.

     1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune della stessa provincia [12].

     2. Le modalità di assegnazione delle aree previste dall’articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili [13].

     3. [14].

     4. Sugli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, e successive modifiche e integrazioni, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggior prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato.

 

     Art. 28.

     1. Il limite massimo di intervento di lire 43 milioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa deve intendersi come base di riferimento per il calcolo revisionale di cui all'articolo 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

     2. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55.

 

     Art. 29.

     1. In dipendenza dell'istituzione della Direzione della pesca, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la dotazione organica della qualifica di direttore regionale prevista dalla Tabella «A» allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è aumentata di una unità.

     2. La tabella A annessa alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modificazioni è così modificata nella parte riguardante l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

     «Amministrazione

     Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     Direzioni regionali ed uffici equiparati

     - Cooperazione-Commercio-artigianato.

     - Pesca.

 

     Art. 30.

     1. Allo scopo di aiutare le popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione siciliana, è autorizzato, per l'anno finanziario 1991, il limite di impegno venticinquennale previsto nella tabella di cui all'articolo 32 per la concessione di contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, a favore di cooperative edilizie che saranno costituite da soggetti titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggi che hanno subito danni irreparabili, certificati dall'ufficio del Genio civile territorialmente competente, a causa dell'evento sismico e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi in vigore per essere assegnatari di alloggi.

     2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 i soggetti che, per i danneggiamenti subiti a causa dell'evento sismico, intendono beneficiare di interventi statali o regionali a titolo di riparazione, ricostruzione e miglioramento dell'immobile danneggiato.

     3. Nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono [15].

     4. Le rate non corrisposte andranno pagate in prosieguo all'ultima rata risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza e in un periodo pari a quello di soppressione.

     5. Le rate di cui al comma 4 andranno corrisposte senza alcun onere aggiuntivo.

     6. I maggiori interessi maturati sono posti a totale carico della Regione siciliana.

     7. L'IRCAC è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

     8. La spesa necessaria sarà determinata dall'Assessore regionale per la cooperazione entro centottanta giorni, dopo che con proprio decreto avrà individuato le cooperative siciliane aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge.

     9. Le cooperative edilizie che vorranno beneficiare delle provvidenze della presente legge dovranno presentare formale istanza all'Assessorato regionale della cooperazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge allegando l'ordinanza di sgombero e una dichiarazione del presidente della cooperative redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si dichiara di essere nelle condizioni di cui al presente articolo.

     10. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, i termini di scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, per i mutui bancari garantiti dalla Regione, sono ulteriormente prorogati di centottanta giorni.

 

     Art. 31.

     1. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1991, il limite d'impegno venticinquennale previsto nella tabella di cui all'articolo 32 per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall'Assessorato regionale della cooperazione, dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a favore di società cooperative edilizie.

 

     Art. 32.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 32.000 milioni così ripartita:

     art. 2: lire 100 milioni (per redazione programma triennale di sviluppo cooperativo);

     art. 4: lire 100 milioni (per automazione e gestione informatica dello Schedario regionale della cooperazione);

     art. 7, comma 2: lire 300 milioni così ripartiti:

     a) lire 100 milioni suddivisi paritariamente per le lettere a e b (spese di costituzione e gestione di forme associative fra cooperative eccetera);

     b) lire 200 milioni, lettera c (per costituzione strutture permanenti di uso comune delle cooperative consorzi e società di cui all'articolo 6).

     art. 8: lire 5.000 milioni (contributi alle cooperative per realizzazione programmi produttivi di cui all'articolo 5);

     art. 11: lire 2.000 milioni quale limite decennale di impegno per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

     art. 12: lire 10.000 milioni (ristrutturazione cooperative agricole etc. e pensionamento dipendenti);

     art. 14, comma 1: lire 1.000 milioni (incremento Fondo di rotazione IRCAC di cui all'articolo 3, primo comma, punto 2, legge regionale n. 12 del 1963);

     art. 16: lire 300 milioni così ripartiti:

     a) lire 100 milioni su cap. 35201;

     b) lire 200 milioni su cap. 35163 (corsi di formazione per dirigenti di cooperative e per revisori di cooperative);

     art. 21: lire 200 milioni (contributo a carico della Regione per spese di ispezioni ordinarie alle cooperative e loro consorzi);

     art. 30: lire 1.000 milioni (contributi in annualità ex articolo 1 legge regionale n. 79 del 1975 a favore di cooperative edilizie costituite nei comuni terremotati);

     art. 31: lire 12.000 milioni (per concessione contributi ex art. 1 legge regionale n. 79 del 1975 attraverso bando di concorso).

     2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1991 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, con esclusione delle spese discendenti dagli articoli 11 e 12.

     3. La spesa di lire 32.000 milioni autorizzata per l'anno finanziario 1991 e quella valutata in lire 24.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 26.000 milioni per l'anno 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 07.09 «Attività e interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     4. All'onere di lire 32.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 10.800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 21.200 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60.751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 agosto 1992, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 28 novembre 2002, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 20 luglio 2011, n. 15.

[6] Comma sostituito dall'art. 33 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8 e abrogato dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[12] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19 e dall’art. 25 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così modificato dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[13] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

[15] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 100 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.