§ 3.14.17 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 30 dicembre 1960, n. 48, e 29 luglio 1966, n. 22, recanti norme per lo sviluppo della cooperazione e per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:21/02/1976
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il limite di spesa previsto dall'art. 9, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta, [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 16761, 16762 e 16764 del bilancio regionale 1975 e del bilancio regionale 1976 sulla [...]
Art. 6.      Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata la spesa annua di lire 210 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975, per la concessione di sussidi straordinari quale compenso [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa «Nuova Centrale del Latte», a [...]


§ 3.14.17 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 30 dicembre 1960, n. 48, e 29 luglio 1966, n. 22, recanti norme per lo sviluppo della cooperazione e per le revisioni delle cooperative in Sicilia.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     Il limite di spesa previsto dall'art. 9, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, a lire 626 milioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 16761, 16762 e 16764 del bilancio regionale 1975 e del bilancio regionale 1976 sulla base della stessa proporzione attuata nel precedente esercizio finanziario.

 

     Art. 6.

     Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata la spesa annua di lire 210 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975, per la concessione di sussidi straordinari quale compenso forfettario per le revisioni effettuate dalle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

     All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

     Per gli esercizi futuri si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa «Nuova Centrale del Latte», a responsabilità limitata, avente sede a Messina, per la promozione di rapporti con le cooperative tra allevatori e tra produttori di latte e per il potenziamento della rete commerciale.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione erogherà il sussidio sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa «Nuova Centrale del Latte» per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 100 milioni, al cui onere si provvede utilizzando parte dell'avanzo accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

 

 


[1] Sostituisce art. 5 L.R. 29 luglio 1966, n. 22.

[2] Articolo abrogato con art. 21 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[2] Articolo abrogato con art. 21 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.