§ 3.14.4 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.
Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:30/12/1960
Numero:48


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere le seguenti provvidenze:
Art. 2.      Per ottenere la concessione dei sussidi straordinari previsti all'art. 1, primo e secondo numero, i singoli enti, patronati ed associazioni, devono presentare all'Assessorato regionale del [...]
Art. 3.      I sussidi straordinari concessi per le finalità di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in unica soluzione
Art. 4.      L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale provvede alla erogazione di contributi:
Art. 5.      I contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono erogati previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 6.      La ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le [...]
Art. 7.      Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti sino [...]
Art. 8.      L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3, primo comma, nel testo modificato dalla [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la seguente spesa annua a partire dall'esercizio finanziario 1961-1962:
Art. 10.      Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1960-61, le domande di cui agli artt. 2 e 5 devono essere presentate all'Assessorato per il lavoro, la [...]
Art. 11.      L'Assessorato del lavoro e della cooperazione effettua controlli sull'attività di assistenza svolta nell'anno precedente dai patronati e dalle associazioni, previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 e [...]
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.14.4 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.

Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(G.U.R. 31 dicembre 1960, n. 61).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere le seguenti provvidenze:

     1) sussidi straordinari a favore di patronati ed enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono nel territorio della Regione siciliana le attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati. I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato;

     2) sussidi straordinari a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati previsti al n. 1;

     3) (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Per ottenere la concessione dei sussidi straordinari previsti all'art. 1, primo e secondo numero, i singoli enti, patronati ed associazioni, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda corredata da una dettagliata relazione comprovante statisticamente l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce e dalla relazione dalla quale si rileva l'attività che intendono svolgere.

     La ripartizione dei sussidi straordinari fra i patronati ed enti previsti al n. 1 dell'articolo precedente, è disposta previa istruttoria a mezzo di propri funzionari o propri organi periferici sentite le associazioni dei lavoratori interessati, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione il quale determina l'ammontare dei sussidi da corrispondere in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente ed all'estensione delle attività programmate.

     La ripartizione dei sussidi alle associazioni previste al n. 2 dell'articolo precedente è fatta con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni di cui all'art. 1 della L.r. 18 agosto 1978, n. 48 [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     I sussidi straordinari concessi per le finalità di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in unica soluzione [4].

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale provvede alla erogazione di contributi:

     a) (Omissis) [5]a;

     b) per favorire l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente costituite;

     c) l'Assessorato del lavoro e della cooperazione è altresì autorizzato a concedere sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 [5];

     d) (Omissis) [1]7;

     e) (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

 

     Art. 5.

     I contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono erogati previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.

     Gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le cooperative e loro consorzi che intendono ottenere contributi debbono far pervenire regolare domanda all'Assessorato al lavoro, cooperazione e previdenza sociale entro il 31 gennaio dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti [8].

 

     Art. 6.

     La ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui alle lett. a e c dell'art. 4 è disposta in base alla media delle percentuali ottenute dai rapporti proporzionali fra il numero delle cooperative, esclusi i consorzi, iscritte nei registri prefettizi aderenti a ciascuna delle associazioni ammesse a contributo, e il numero dei soci delle cooperative stesse [9].

     Al computo di cui al precedente comma provvederà la Commissione regionale per la cooperazione [1]0.

     Ove le organizzazioni interessate espressamente dichiarino di rinunziare al computo di cui sopra, l'Assessore regionale al lavoro provvederà alla ripartizione dei contributi di cui alle lett. a e c dell'art. 4 previo parere della Commissione regionale della cooperazione.

 

     Art. 7.

     Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti sino all'80% del contributo. La misura massima dei detti contributi non può eccedere la percentuale dell'80% della spesa effettivamente sostenuta.

     I contributi invece previsti all'art. 4, lett. d della presente legge non possono superare l'80% della spesa preventivata e la somma di lire 15 milioni.

     Tali contributi vengono erogati sino ad un massimo del 50% anticipatamente e quanto alla differenza a saldo su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

     Per ottenere i sussidi straordinari previsti alla lett. c dell'art. 4, gli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono produrre l'elenco delle cooperative aderenti distinte per settori, una relazione illustrativa delle attività di assistenza, tutela e rappresentanza svolta nell'esercizio precedente ed una relazione dalla quale si evince l'attività che intendono svolgere nell'esercizio cui i sussidi straordinari si riferiscono.

     I sussidi straordinari sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario [1]1.

 

     Art. 8.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3, primo comma, nel testo modificato dalla presente legge, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative [1]2.

     Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, la spesa annua di lire 150 milioni [1]3.

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la seguente spesa annua a partire dall'esercizio finanziario 1961-1962:

     a) per quelle di cui all'art. 1, n. 1 la somma di lire 150 milioni;

     b) per quelle di cui all'art. 1, n. 2 la somma di lire 100 milioni;

     c) (Omissis) [1]4;

     d) per quelle di cui all'art. 4 la somma di lire 40 milioni per le finalità previste dalla lett. a); lire 22 milioni per le finalità previste dalla lett. b); lire 80 milioni per le finalità previste dalla lett. c) [1]4; lire 300 milioni per le finalità previste dalla lett. d) [1]5.

     Per l'esercizio 1960-61 è autorizzata, per ciascuna delle finalità indicate in ogni singola lettera del precedente comma una spesa pari a due terzi degli stanziamenti risultanti dallo stesso, che sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte agli oneri dipendenti da disposizioni legislative.

     Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di lire 80 milioni.

 

     Art. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1960-61, le domande di cui agli artt. 2 e 5 devono essere presentate all'Assessorato per il lavoro, la cooperazione e previdenza sociale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 11.

     L'Assessorato del lavoro e della cooperazione effettua controlli sull'attività di assistenza svolta nell'anno precedente dai patronati e dalle associazioni, previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 della L.r. 6 marzo 1964, n. 1 [1]6.

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Numero abrogato con art. 10 L.r. 13 agosto 1979, n. 200.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.r. 20 febbraio 1979, n. 11.

[3] Comma abrogato per effetto dell'abrogazione del n. 3 art. 1 della presente legge.

[4] Comma abrogato per effetto dell'abrogazione del n. 3 dell'art. 1 della presente legge.

[5]5a Lettera abrogata con art. 16 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[5] Lettera sostituita dall'art. 1 L.R. 6 marzo 1964, n. 1.

[1]17 Lettera abrogata con art. 52 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[6] Lettera abrogata dall'art. 10 L.R. 29 luglio 1966, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 L.R. 23 ottobre 1964, n. 23.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 6 marzo 1964, n. 1.

[1]10 Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 28 dicembre 1961, n. 31.

[1]11 Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 6 marzo 1964, n. 1.

[1]12 Comma così sostituito con art. 2 L.r. 6 marzo 1964, n. 1.

[1]13 Articolo sostituito con art. 1 L.r. 13 marzo 1963, n. 18.

[1]14 Lettera abrogata dall'art. 10 L.R. 13 agosto 1979, n. 200.

[1]14 Lettera abrogata dall'art. 10 L.R. 13 agosto 1979, n. 200.

[1]15 Lettera così modificata dall'art. 2 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[1]16 Articolo sostituito con art. 22 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.